§ 98.1.29342 - D.L. 3 novembre 1997, n. 380 .
Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche


Settore:Normativa nazionale
Data:03/11/1997
Numero:380


Sommario
Art 1.      1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29342 - D.L. 3 novembre 1997, n. 380 [1].

Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche

(G.U. 4 novembre 1997, n. 257)

 

     Art 1.

     1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto, è differito al 15 dicembre 1997.

     2. E' prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 6, comma 1, L. 8 aprile 1998, n. 89, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.