Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/11/1997 |
Numero: | 380 |
Sommario |
Art 1. 1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29342 - D.L. 3 novembre 1997, n. 380 [1].
Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche
(G.U. 4 novembre 1997, n. 257)
1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della
2. E' prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 6, comma 1,