Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/02/1996 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'art. 6 della legge 13 luglio [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27028 - Legge 22 febbraio 1996, n. 73. [1]
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale.
(G.U. 24 febbraio 1996, n. 46)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del