Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/08/1991 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico [...] |
§ 98.1.26698 - Legge 6 agosto 1991, n. 244.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.
(G.U. 6 agosto 1991, n. 183)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, al comma 8, le parole: "è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino al 31 ottobre 1992".
Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'art. 2 del
2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione, per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.
4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'art. 11, comma 1, del citato
5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato
Art. 1-ter. - 1. E' abrogato l'art. 13-bis del