Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 02/04/1980 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. All'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera: |
Art. 5. Il comitato di settore di cui all'art. 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari. |
Art. 6. |
§ 14.4.3A - Legge 2 aprile 1980, n. 123.
Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali.
(G.U. 8 aprile 1980, n. 96)
All'art. 4, secondo comma, del
"i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti".
Il comitato di settore di cui all'art. 7, n. 5), del
E' costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'art. 8 del
Il primo comma dell'art. 7 del
"Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f) g), h) ed i) dell'art. 4:
1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali".
Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente art. 4 durato in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della