§ 14.4.3A - Legge 2 aprile 1980, n. 123.
Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:02/04/1980
Numero:123


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      All'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 5.      Il comitato di settore di cui all'art. 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari.
Art. 6. 


§ 14.4.3A - Legge 2 aprile 1980, n. 123.

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali.

(G.U. 8 aprile 1980, n. 96)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     All'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

     "i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti".

 

          Art. 5.

     Il comitato di settore di cui all'art. 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari.

     E' costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

     Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

     "Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f) g), h) ed i) dell'art. 4:

     1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

     2) comitato di settore per i beni archeologici;

     3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;

     4) comitato di settore per i beni archivistici;

     5) comitato di settore per i beni librari;

     6) comitato di settore per gli istituti culturali".

     Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente art. 4 durato in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6. [4]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 17 ottobre 1996, n. 534.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 17 ottobre 1996, n. 534.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 17 ottobre 1996, n. 534.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 17 ottobre 1996, n. 534.