§ 98.1.26322 - Legge 27 gennaio 1986, n. 19 .
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/01/1986
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato
Art. 2.      L'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è così modificato
Art. 5.      L'art. 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26322 - Legge 27 gennaio 1986, n. 19 [1] .

Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.

(G.U. 8 febbraio 1986, n. 32)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato:

     "Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonchè conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".

 

          Art. 2.

     L'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero della sanità fornisce alle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attività professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione".

 

          Art. 3.

     L'art. 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:

     "Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

     b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D.

     Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è così modificato:

     "Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".

 

          Art. 5.

     L'art. 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è sostituito dal seguente:

     "Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato".


[1] Abrogata dall'art. 46 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici.