§ 44.1.c - Legge 3 giugno 1937, n. 1000.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:03/06/1937
Numero:1000


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali [...]


§ 44.1.c - Legge 3 giugno 1937, n. 1000.

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa.

(G.U. 8 luglio 1937, n. 156).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, con le seguenti modificazioni:

     Nell'art. 1, in fine del secondo comma, sono aggiunte le parole: "Salvo quanto è disposto dall'art. 76".

     Nell'art. 3, al terzo comma, dopo le parole: "ripartite tra i consigli"; sono aggiunte le seguenti: "in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo consiglio".

     All'art. 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giungo 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate camere di commercio ed i consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli uffici provinciali dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquistato il necessario titolo di studio.

     "Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale.

     "Anche i funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle camere di commercio, o dei consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma".

     Nell'art. 7, al secondo comma, il periodo finale è modificato come segue:

     "Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 bis".

     I comma sesto e settimo dello stesso art. 7, sono sostituiti dai seguenti:

     "I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli, e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal regio decreto 18 gennaio 1930, n. 1733.

     "Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i consigli, o mansioni di concetto presso il ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 72 con le modalità e alle condizioni stabilite in materia dal regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733".

     Nell'art. 8, le parole "Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'art. 73, i quali ottengano l'inquadramento", sono sostituite dalle seguenti: "Gli impiegati i quali ottengano, a norma dell'art. 73, l'inquadramento".

     All'art. 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle cui agli art. 75 e 76, e sono ripartite tra i consigli, con lo stesso decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali.

     All'art. 11 è sostituito il seguente:

     "Il primo comma dell'art. 76 del predetto regio decreto è sostituito dal seguente:

     "Al personale proveniente dai ruoli delle cessate camere di commercio e dei consigli agrari provinciali inquadrato nei ruoli del personale di Stato dei consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'art. 73, è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti comma".

     L'ultimo comma dello stesso art. 76 è sostituito dal seguente:

     "Mediante regio decreto promosso dal ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, udito il consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici dello Stato, proveniente dal personale di ruolo dei consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo".