Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 02/12/1967 |
Numero: | 1212 |
Sommario |
Art. unico. 1. L'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e [...] |
§ 95.2.211 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1212. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia
(G.U. 23 dicembre 1967, n. 320)
1. L'art. 1 della
2. Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale del piano sopra terra sia destinata ad abitazioni;
b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi.
[1] Abrogata dall'art. 24 del