§ 95.2.211 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1212.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:02/12/1967
Numero:1212


Sommario
Art. unico.      1. L'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e [...]


§ 95.2.211 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1212. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

(G.U. 23 dicembre 1967, n. 320)

 

     Art. unico.

     1. L'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

     2. Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

     a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale del piano sopra terra sia destinata ad abitazioni;

     b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.