§ 95.2.53 - Legge 27 dicembre 1977, n. 987.
Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:27/12/1977
Numero:987


Sommario
Art. 1.      Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 [...]
Art. 2.      La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilità ubicati nei comuni indicati a norma dell'art. [...]
Art. 3.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, [...]
Art. 4.      Resta fermo che le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, si [...]


§ 95.2.53 - Legge 27 dicembre 1977, n. 987.

Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli.

(G.U. 10 gennaio 1977, n. 9)

 

 

     Art. 1.

     Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.

     Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonché quelle dovute in base alla dichiarazione relativa all'esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'art. 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.

 

          Art. 2.

     La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilità ubicati nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 dicembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilità del proprietario.

     La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1° febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.

     Nell'ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato è applicata con riferimento all'ammontare dell'indennità corrisposta.

 

          Art. 3.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, è apportata la seguente integrazione (Omissis).

 

          Art. 4.

     Resta fermo che le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche.