§ 95.2.3d - Legge 21 luglio 1962, n. 1103.
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:21/07/1962
Numero:1103


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente
Art. 2.      E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937


§ 95.2.3d - Legge 21 luglio 1962, n. 1103. [1]

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

(G.U. 10 agosto 1962, n. 201).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente:

     "Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.

     Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea".

 

          Art. 2.

     E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.