Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 21/07/1962 |
Numero: | 1103 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente |
Art. 2. E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937 |
§ 95.2.3d - Legge 21 luglio 1962, n. 1103. [1]
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.
(G.U. 10 agosto 1962, n. 201).
L'art. 1 del
"Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.
Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea".
E' abrogato l'art. 3 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del