§ 95.2.17 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 937 .
Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:03/05/1948
Numero:937


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      E' altresì concessa a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, per il trasporto di cose o di persone per un periodo di dieci [...]
Art. 5.      Le agevolazioni previste dall'art. 1 avranno effetto per le linee già in servizio, dal 1° luglio 1947
Art. 6.      E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto


§ 95.2.17 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 937 [1] .

Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea

(G.U. 22 luglio 1948, n. 168)

 

 

     Art. 1. [2]

     Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.

     Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea.

 

          Art. 2. [3]

     E' pure concessa l'esenzione dal dazio doganale e dalla imposta generale sull'entrata per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che le suddette società dovessero eventualmente importare dall'estero.

     Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in esenzione non potranno essere destinati ad uso estraneo all'esercizio dei servizi di cui le società stesse siano assuntrici.

     Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze, di intesa con quello della difesa e del commercio con l'estero .

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     E' altresì concessa a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, per il trasporto di cose o di persone per un periodo di dieci anni dalla data del relativo atto costitutivo:

     1) la riduzione della imposta di negoziazione tanto sulle azioni, quanto sulle obbligazioni, al quarto della misura normale;

     2) l'esenzione dalla tassa di bollo, escluse le cambiali, e dalle imposte sulle assicurazioni, per tutti gli atti e contratti inerenti all'esercizio di trasporto aereo di linea, compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti gli aumenti di capitale;

     3) la riduzione al quarto in tutti i casi suindicati della imposta ordinaria di registro.

 

          Art. 5.

     Le agevolazioni previste dall'art. 1 avranno effetto per le linee già in servizio, dal 1° luglio 1947.

     (Omissis) [5].

 

          Art. 6.

     E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 21 luglio 1962, n. 1103.

[3]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 6 marzo 1950, n. 181.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 21 luglio 1962, n. 1103.

[5]  Comma soppresso dall'art. 3 della L. 6 marzo 1950, n. 181.