§ 93.13.16 - D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28.
Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.13 trasporto di persone
Data:02/02/2001
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Verifiche e visite.
Art. 4.  Verifiche iniziali richieste per le società.
Art. 5.  Verifiche iniziali richieste per le unità.
Art. 6.  Visite specifiche iniziali.
Art. 7.  Disposizioni speciali.
Art. 8.  Visite specifiche periodiche e altre visite.
Art. 9.  Divieto di esercizio.
Art. 10.  Informazioni.
Art. 11.  Procedure per le visite specifiche.
Art. 12.  Disposizioni complementari.
Art. 13.  Informazioni ai Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Art. 14.  Integrazioni e modifiche al codice della navigazione.
Art. 15.  Integrazioni e modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima.
Art. 16.  Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione parte marittima.
Art. 17.  Sanzioni.
Art. 18.  Disposizioni finali.


§ 93.13.16 - D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28. [1]

Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.

(G.U. 1 marzo 2001, n. 50).

 

Capo I

Visite e verifiche obbligatorie per traghetti ro-ro e unità veloci

passeggeri adibiti a servizi di linea

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

     a) “traghetto ro-ro”: una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) o che trasporta più di dodici passeggeri;

     b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri [2];

     c) “passeggero”: qualsiasi persona che non sia:

     1) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi,

     2) un bambino di età inferiore a un anno;

     d) “Convenzione Solas del 1974”: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;

     e) “codice per le unità veloci (HSC Code)”: il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;

     f) “servizio di linea”: una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

     1) in base ad un orario pubblicato; oppure

     2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una serie sistematica evidente;

     g) “certificati”:

     1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

     2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

     h) “certificato di esenzione”: qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della “convenzione Solas del 1974”;

     i) “amministrazione”: il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

     l) “autorità marittima”: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

     m) “amministrazione dello Stato di bandiera”: le autorità competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unità veloce è autorizzata a battere;

     n) “Stato ospite”: lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

     o) “viaggio nazionale”: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale, o tra due porti nazionali;

     p) “organismo riconosciuto”: l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;

     q) “società”: una società che gestisce uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n. 179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una società che gestisce unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unità veloci da passeggeri in navigazione nazionale;

     r) “visita specifica”: una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;

     s) “ispettore qualificato”: ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V;

     t) “I.M.O.”: Organizzazione Internazionale Marittima;

     u) “I.L.O.”: Organizzazione Internazionale del Lavoro.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri, di seguito denominati complessivamente “unità”, indipendentemente dalla bandiera che essi battono, impiegati in servizi di linea.

     2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle unità veloci da passeggeri, non dotate di dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli, che effettuano viaggi nazionali entro 20 miglia dalla costa e che, pur rispondendo ai requisiti dell'HSC Code, hanno un dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrispondente a meno di 500 m³ e una velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del Codice per le unità veloci, inferiore a 20 nodi.

 

          Art. 3. Verifiche e visite.

     1. Le società sono sottoposte alle verifiche iniziali di cui all'articolo 4.

     2. Le unità sono sottoposte alle seguenti verifiche e visite:

     a) verifiche iniziali di cui all'articolo 5;

     b) visite specifiche iniziali di cui all'articolo 6;

     c) visite specifiche periodiche di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a);

     d) visite specifiche periodiche di esercizio di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b);

     e) visite specifiche occasionali, di cui all'articolo 8, comma 2.

 

          Art. 4. Verifiche iniziali richieste per le società.

     1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro la data del 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, l'autorità marittima verifica che la relativa società:

     a) abbia adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato I del presente decreto e gestisca unità rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 5;

     b) si sia impegnata formalmente, in caso di sinistro marittimo a consentire l'esecuzione della relativa indagine secondo la modalità di cui agli articoli 15 e seguenti, nonché a fornire le indicazioni ricavate dal registratore dei dati di viaggio (VDR) dell'unità coinvolta nel sinistro stesso;

     c) abbia ottenuto dall'autorità competente dello Stato del quale l'unità batte bandiera, eventualmente non appartenente all'Unione europea, formale accettazione dell'impegno assunto dalla società medesima di conformarsi ai requisiti imposti dal presente decreto.

     2. Ai fini della verifica, la società deposita presso gli uffici dell'autorità marittima competente la certificazione e la documentazione attestante la conformità ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

 

          Art. 5. Verifiche iniziali richieste per le unità.

     1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità sia già adibita a un servizio di linea, l'autorità marittima verifica che detta unità:

     a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza in regolare corso di validità, rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in conformità alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli allegati alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO “Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification” (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al perseguimento degli stessi scopi, espressamente e formalmente dichiarate equivalenti dall'amministrazione dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unità;

     b) sia in possesso di certificazione di classe in corso di validità rilasciata da un organismo riconosciuto secondo le proprie prescrizioni per la classificazione o secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera;

     c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere installati sulle unità costruite anteriormente alla data del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente esentati dall'obbligo di conformità ai predetti requisiti, secondo i criteri e le condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla direttiva 93/75/CE recepita con D.P.R. 19 maggio 1997, n. 268.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data sia successiva alla prima alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali [3].

 

          Art. 6. Visite specifiche iniziali.

     1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, dopo l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 5, l'autorità marittima sottopone l'unità stessa a una visita specifica iniziale secondo le modalità indicate nell'allegato III ed accerta la sussistenza dei requisiti specifici di cui all'allegato I nonché la conformità dell'unità ai requisiti necessari per l'effettuazione di un servizio di linea in condizioni di sicurezza.

     2. Qualora debba sottoporsi a visita specifica iniziale un'unità ancora non in esercizio, l'autorità marittima provvede entro un mese dalla data di deposito della documentazione necessaria, a norma dell'articolo 4, comma 2.

 

          Art. 7. Disposizioni speciali.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano qualora un'unità, in precedenza destinata ad un servizio di linea presso uno o più porti di Stati membri dell'Unione europea, venga adibita ad altro servizio di linea presso uno o più porti nazionali se ricorra una delle seguenti circostanze:

     a) l'autorità marittima, valutate le verifiche e le visite già effettuate su tale unità in relazione al precedente servizio, le ritenga soddisfacenti ed applicabili alle nuove condizioni di esercizio;

     b) l'amministrazione, se del caso in accordo con gli Stati ospiti interessati, valuta le caratteristiche della nuova rotta simili a quelle del precedente servizio di linea e ritiene che l'unità soddisfi tutti i requisiti per effettuare il nuovo servizio in condizioni di sicurezza. Su richiesta della società, l'amministrazione può formalizzare preventivamente il suo giudizio sulla similarità delle caratteristiche di rotta.

     2. Quando, a seguito di circostanze imprevedibili, si deve tempestivamente sostituire un'unità per assicurare la continuità dei collegamenti e non sono applicabili le disposizioni del comma 1, l'autorità marittima consente che una diversa unità entri in servizio purché, dall'esito di un'ispezione a bordo e dal controllo dei documenti si possa ragionevolmente ritenere che la stessa soddisfa i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza e purché la società si impegni ad assolvere tempestivamente all'adempimento di cui all'articolo 4, comma 2, così da consentire che vengano eseguite entro un mese le verifiche e le visite a norma degli articoli 4, 5 e 6.

 

          Art. 8. Visite specifiche periodiche e altre visite.

     1. Ogni dodici mesi decorrenti dalla data di una visita specifica iniziale ai sensi dell'articolo 6, l'autorità marittima effettua:

     a) una visita specifica periodica secondo le modalità di cui all'allegato III;

     b) una visita specifica periodica di esercizio durante il servizio di linea, intesa a prendere in esame un sufficiente numero di elementi elencati negli allegati I, III e IV, per accertarsi che l'unità continui a soddisfare tutti i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza.

     2. L'autorità marittima esegue una visita specifica occasionale in conformità all'allegato III ogni volta che le unità:

     a) subiscono riparazioni o modificazioni rilevanti; ovvero

     b) sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera o di organismo di classifica, a meno che l'autorità marittima, valutate le precedenti verifiche e visite dell'unità, stimi che non siano state compromesse le condizioni di sicurezza di esercizio della stessa.

 

          Art. 9. Divieto di esercizio.

     1. L'autorità marittima adotta un provvedimento di divieto di esercizio di un'unità a servizio di linea, fino a che non abbia verificato la rimozione del pericolo e il rispetto delle disposizioni del presente decreto, qualora:

     a) non sia stata confermata, nel caso di cui all'articolo 7, comma 2, la rispondenza ai requisiti fissati dagli articoli 4 e 5;

     b) siano state accertate irregolarità nell'ambito di una visita specifica, ai sensi degli articoli 6 e 8, che costituiscano un pericolo immediato per la sicurezza dell'unità o per la vita del suo equipaggio nonchè dei passeggeri;

     c) sia stata accertata una non conformità agli strumenti comunitari elencati nell'allegato II che rappresenti un pericolo immediato per la sicurezza dell'unità o per la vita del suo equipaggio nonché dei passeggeri;

     d) l'amministrazione non sia stata consultata dall'autorità di bandiera nelle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1 o comma 4.

     2. L'autorità marittima adotta il provvedimento di cui al comma 1 qualora un'unità abbia effettuato una serie di collegamenti qualificabili come servizio di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 2, senza aver ottemperato alle prescrizioni del presente capo.

     3. Nel caso in cui in un'unità già adibita a un servizio di linea siano state accertate irregolarità dalle quali non derivi pericolo immediato per la sicurezza dell'unità, dell'equipaggio o dei passeggeri, l'autorità marittima prescrive alla società di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine. L'autorità marittima verifica che le irregolarità siano state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione dell'unità. [4]

     4. Il provvedimento motivato di divieto di esercizio di un'unità ancora non adibita a servizio di linea è adottato al termine della visita specifica iniziale.

     5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, le spese inerenti alle visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonché quelle per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, sono poste a carico della società, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

 

          Art. 10. Informazioni.

     1. L'autorità marittima informa sollecitamente e per iscritto la società circa l'esito delle verifiche e delle visite effettuate a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, laddove possibile a mezzo del comandante dell'unità.

     2. L'autorità marittima comunica sollecitamente alla società il provvedimento motivato di divieto adottato ai sensi dell'articolo 9, informandola del diritto al ricorso e del termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.

 

          Art. 11. Procedure per le visite specifiche.

     1. Le visite specifiche sono eseguite da un ispettore qualificato, dipendente dall'amministrazione. L'amministrazione può consentire che una visita sia effettuata per suo conto da un altro Stato ospite interessato.

     2. Nel caso sia necessaria una valutazione qualitativa dell'adempimento delle disposizioni inerenti alla classe, l'ispettore, se privo delle necessarie competenze tecniche, si avvale di un rappresentante di un organismo riconosciuto, con spese a carico della società.

     3. L'ispettore riporta gli esiti delle visite specifiche in un apposito verbale, e qualora siano state accertate irregolarità ne riferisce alle amministrazioni degli Stati ospiti interessati alla visita.

     4. L'amministrazione dà comunicazione dell'esito della visita all'amministrazione dello Stato di bandiera qualora quest'ultima non sia uno Stato ospite interessato alla visita. Detta disposizione non si applica qualora, su richiesta della società formulata all'autorità marittima e previo invito di quest'ultima, un rappresentante dell'amministrazione dello Stato di bandiera, diversa da uno Stato ospite, abbia assistito alle visite specifiche previste dal presente decreto.

     5. Nella programmazione delle visite di cui agli articoli 6 e 8, l'autorità marittima, tiene debito conto dei piani operativi e di manutenzione dell'unità.

     6. Le unità che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dall'autorità marittima o da altri Stati ospiti interessati sono esentate dalle visite estese di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, e da quelle previste dall'allegato V, parte A, punto 3, del predetto decreto.

     7. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 5, l'amministrazione informa la Commissione europea sui motivi di tale disaccordo.

     8. La visita specifica di un'unità è svolta da un gruppo di ispettori qualificati qualora ad essa siano interessati più Stati ospiti.

 

          Art. 12. Disposizioni complementari.

     1. L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un certificato di esenzione per una unità, collabora con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per conseguire a tal fine unanimità di valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica iniziale. Allo stesso fine l'amministrazione, in qualità di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora con le amministrazioni di altri Stati che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione.

     2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità [5].

     3. L'autorità marittima si assicura che le società siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo la disciplina contenuta nella risoluzione A.852(20) dell'assemblea dell'IMO, recante “Guidelines for a structute of an integrated system of contingency planning” (Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato di emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione sono stabiliti di comune accordo con gli eventuali altri Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.

     4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora con l'amministrazione dello Stato di bandiera, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per unità veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unità veloci.

     5. L'amministrazione provvede affinché siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le attività costiere e vigila sull'effettiva applicazione di tali restrizioni.

 

          Art. 13. Informazioni ai Paesi non appartenenti all'Unione europea.

     1. L'amministrazione informa, circa le prescrizioni imposte alle società dalla presente normativa, le amministrazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea la cui bandiera batte un'unità soggetta alla disciplina del presente decreto, ovvero nel cui porto fa scalo detta unità.

 

Capo II

Sinistri marittimi

 

          Art. 14. Integrazioni e modifiche al codice della navigazione.

     1. All'articolo 579 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

     “L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino”.

     2. Il secondo comma dell'articolo 580 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     “Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave”.

 

          Art. 15. Integrazioni e modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima.

     1. Dopo l'articolo 466 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

     “Articolo 466 bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi)

     1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, con il compito di monitorare i sinistri, al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.

     2. All'attività della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.

     3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:

     a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;

     b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;

     c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;

     d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;

     e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario;

     4. Con le stesse modalità sono nominati i supplenti della medesima commissione.

     5. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:

     a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi, ed è costantemente informata dalla stessa in merito all'attività di indagine in corso;

     b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestività le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;

     c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;

     d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c):

     1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanze dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;

     2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);

     e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;

     f) qualora in relazione a sinistri per i quali si è già conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;

     g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILo anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stato italiano alle indagini sui sinistri marittimi;

     h) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente;

     i) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.

     6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonché del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

     7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle società di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.

     8. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.

     9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreché le segnalazioni e le raccomandazioni i materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.

     10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.”. [6]

 

          Art. 16. Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione parte marittima.

     1. L'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     “Art. 468 (Nomina dei membri delle commissioni)

     1. I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.”.

 

Capo III

Sanzioni e disposizioni finali

 

          Art. 17. Sanzioni.

     1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1231 del codice della navigazione, la società, quale definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), che violi il divieto di cui all'articolo 9, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

     2. L'armatore, quale definito ai sensi degli articoli 265 e seguenti del codice della navigazione, che non presta la necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento delle inchieste di cui al codice della navigazione, tacendo o fornendo in modo inesatto informazioni in proprio possesso rilevanti ai fini della ricostruzione delle cause e delle circostanze che possono avere determinato il sinistro, ovvero rilevanti ai fini della limitazione o eliminazione delle conseguenze dello stesso, è sottoposto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

 

          Art. 18. Disposizioni finali.

     1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente per adeguarli alle modifiche apportate in sede comunitaria.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovo i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

ALLEGATO I

 

REQUISITI SPECIFICI PER LE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE - (articolo 4)

 

     Le società garantiscono che a bordo dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri da loro gestiti:

     1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilità di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima della partenza del traghetto o dell'unità veloce e che il comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati dagli Stati membri;

     2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC "Revised Guidelines for Passenger Safety Instructions" (Revisione delle linee guida per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri);

     3. sia affissa in luogo visibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga almeno i seguenti elementi:

     a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;

     b) l'orario di lavoro massimo consentito e le ore minime di riposo previsto per il personale di guardia;

     4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che egli reputi necessaria secondo il suo giudizio professionale ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso;

     5. il comandante tenga un registro delle attività di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione;

     6. qualsiasi danno o deformazione permanente delle porte o portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere l'integrità del traghetto o dell'unità veloce e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte sia immediatamente riportata all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato ospite e tempestivamente riparata in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;

     7. sia messo a disposizione prima della partenza del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri un piano di viaggio aggiornato. Nell'elaborazione del piano di viaggio si deve tener conto delle indicazioni contenute nella risoluzione RES A. 893 (21) intitolata "Guidelines on voyage planning" (Linee guida per la pianificazione del viaggio);

     8. siano comunicate alle persone anziane o disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione, nella forma più adatta per le persone ipovedenti.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STRUMENTI COMUNITARI - (articolo 9)

 

     - Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, recepita con DPR 19/5/97 n. 268, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7), recepita con D.M. 22/4/99, n. 288;

     - Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, recepita con legge 24/4/1998, n. 128, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1), recepita con legge 21/12/1999, n. 526.

     - Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione (GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35).

 

 

ALLEGATO III

PROCEDURE PER LE VISITE SPECIFICHE - (di cui agli articoli 6 e 8)

 

     1. Le visite specifiche devono garantire l'adempimento degli obblighi di legge, in particolare per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilità, macchinari e impianti elettrici, caricazione, stabilità, protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione e a tal fine includono come minimo il controllo dei seguenti elementi, laddove applicabili:

     - l'avviamento del generatore di emergenza;

     - un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;

     - un'ispezione della fonte di emergenza di alimentazione di energia per gli impianti radio;

     - una prova dell'impianto di altoparlanti;

     - un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacità di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;

     - il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all'unità principale in funzione;

     - la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonchè per i ventilatori;

     - la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle serrande tagliafuoco;

     - la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione di incendi;

     - la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;

     - il funzionamento delle pompe di sentina;

     - la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza;

     - un'esercitazione che dimostri la familiarità da parte dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;

     - la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di una imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;

     - il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondono all'inventario;

     - la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare, del traghetto o dell'unità veloce.

     2. Le visite specifiche comprendono la verifica del previsto sistema di manutenzione a bordo.

     3. Le visite specifiche vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalità di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda:

     - la gestione della folla;

     - la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;

     - la sicurezza, per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza;

     - la gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano.

     La visita specifica comprende la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia.

     4. I certificati attestanti le competenze dei membri dell'equipaggio rilasciati da Stati terzi sono riconosciuti solo se conformi alla regola 1/10 della convenzione STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers, 1978) riveduta.

 

 

ALLEGATO IV

LINEE GUIDA INDICATIVE PER GLI ISPETTORI QUALIFICATI CHE

EFFETTUANO VISITE NON PROGRAMMATE DURANTE UNA

NORMALE TRAVERSATA - (articolo 8)

 

     1. Informazioni relative ai passeggeri

     Verificare i mezzi utilizzati per assicurare che non sia superato il numero massimo di passeggeri che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (in prosieguo: navi) abilitata a trasportare; la conformità alla normativa e l'efficienza del sistema di registrazione delle informazioni sui passeggeri; il modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel numero totale di passeggeri del viaggio di ritorno i passeggeri che effettuano una traversata di andata e ritorno senza scendere a terra.

     2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilità

     Verificare che siano installate e funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente effettuata la valutazione della caricazione e della stabilità; che nei casi previsti dalla legge siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai fini della valutazione della caricazione e della stabilità; che i piani di controllo delle avarie siano tenuti affissi e che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni sul controllo delle avarie.

     3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione

     Verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della partenza, che deve includere l'obbligo di riportare espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati indicatori luminosi e un sistema di telecamere che consenta di controllare lo stato delle porte dal ponte di comando. Qualunque difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare degli interruttori delle porte, deve essere individuato ed annotato.

     4. Avvertenze di sicurezza

     Verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate; che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi compresi i ponti aperti ai quali i passeggeri hanno accesso.

     5. Annotazioni sul giornale di bordo

     Esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone, ecc. Controllare anche che siano annotati i dati relativi al pescaggio, al bordo libero e alla stabilità, nonchè la lingua comune dell'equipaggio.

     6. Merci pericolose

     Verifica che ogni carico di merci pericolose o inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose o inquinanti ed unitamente ad un contrassegno o ad un piano di stivaggio che indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di tali merci sulle navi da passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e segregate.

     Verificare che gli autoveicoli che trasportano merci pericolose o inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che, qualora siano trasportate merci pericolose, una copia del relativo contrassegno o piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva 93/75/CEE e successive modifiche, le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o sostanze inquinanti; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di ventilazione sul ponte per gli autoveicoli funzionante.

     7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci

     Verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli veicoli); verificare ce vi siano punti di attacco sufficienti a disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsione di maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli. Accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del carico.

     8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli

     Verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante telecamere in modo da rilevare eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Verificare che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano esposti segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave è in navigazione.

     9. Chiusura delle porte stagne

     Verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando "locale"; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilità limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.

     10. Ronde antincendio

     Verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di incendio. Le ronde devono includere il controllo dei locali di categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di rilevazione e segnalazione degli incendi, tenendo conto del fatto che tali locali possono essere sorvegliati come indicato al punto 8.

     11. Comunicazioni in caso di emergenza

     Verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una situazione di emergenza, tenuto conto di uno o pi dei seguenti fattori, secondo le circostanze:

     a) la lingua o le lingue più adatte in funzione delle nazionalità prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta;

     b) la probabilità che la capacità di fornire istruzioni basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza a prescindere dall'esistenza di una lingua comune tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri;

     c) l'eventuale necessità di comunicare in altri modi durante un'emergenza (per esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non è praticabile);

     d) il grado di completezza delle istruzioni di sicurezza previamente impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;

     e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle funzioni di assistenza ai passeggeri. [7]

     12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio

     Verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri l'efficienza del comportamento dell'equipaggio nelle situazioni di emergenza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

     13. Dotazioni di sicurezza

     Verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa contro gli incendi siano tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il carico di veicoli non ostacoli il funzionamento delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole di scarico a mare, ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

     14. Strumentazione nautica e installazioni radio

     Verificare che siano funzionanti le strumentazioni nautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB (Emergency position-indicating radio beacons).

     15. Illuminazione di emergenza supplementare

     Verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione di emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le avarie di tale impianto siano registrate.

     16. Mezzi di sfuggita

     Verificare che i mezzi di sfuggita siano contrassegnati e illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore principale che da quello di emergenza, in conformità delle norme applicabile; che siano prese misure per mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi e i mezzi di sfuggita situati sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai negozi duty-free, che siano state trovate ostruite da merci in eccesso, siano tenute sgombre.

     17. Manuale operativo

     Accertare che il comandante e tutti gli ufficiali superiori dispongano di una copia del manuale operativo e che siano disponibili altre copie per tutti membri dell'equipaggio. Accertare che siano elencati tutti i controlli da effettuare prima della partenza e prima di altre operazioni.

     18. Pulizia dei locali macchine

     Verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine secondo le procedure di manutenzione.

     19. Eliminazione dei rifiuti

     Verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti sono soddisfacenti.

     20. Manutenzione programmata

     Tutte le società di navigazione devono avere un sistema permanente di manutenzione con un piano di manutenzione specifico per ogni elemento connesso alla sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi, in modo da mantenere i livelli di sicurezza più elevati. Devono essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse entro un dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

     21. Controlli da effettuare in corso di viaggio

     Nel corso di un viaggio verificare che la nave non sia sovraffollata, che vi sia disponibilità di posti a sedere e che i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano più accedervi fino al momento immediatamente precedente l'attracco.

 

 

ALLEGATO V

 

REQUISITI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI E INDIPENDENZA PER ISPETTORI QUALIFICATI - (articolo 11)

 

     1. Gli ispettori qualificati devono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8 dall'amministrazione.

     2. Gli ispettori qualificati:

     - devono aver prestato almeno un anno di servizio presso una competente autorità di uno Stato membro rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della convenzione Solas del 1974,

     - ed essere in possesso di:

     a) un certificato di qualifica professionale di comandante, che abiliti il titolare al comando di navi di 1600 o più TSL (cfr. regola II/2 STCW), oppure

     b) un certificato di qualifica di primo ufficiale di macchina, che abiliti il titolare ad esercitare tali funzioni a bordo di una nave il cui apparato motore principale abbia una potenza pari o superiore a 3000 KW (cfr. regola III/2 STCW), oppure

     c) aver superato in uno Stato membro l'esame di abilitazione alla qualifica di architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in materie attinenti al settore marittimo ed aver lavorato, in tale funzione, per almeno cinque anni.

     Gli ispettori qualificati menzionati alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio a bordo per almeno cinque anni in qualità di ufficiali di coperta e ufficiali di macchina, rispettivamente.

     Alternativamente, gli ispettori qualificati devono:

     - possedere un diploma universitario pertinente o un diploma di formazione professionale ritenuto idoneo, ottenuto in uno Stato membro, oppure

     - avere seguito corsi di formazione ed ottenuto un diploma presso una scuola per ispettori addetti al controllo della sicurezza in uno Stato membro, e

     - aver prestato servizio per almeno due anni presso un'autorità competente di uno Stato membro, rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della convenzione Solas del 1974.

     3. Gli ispettori qualificati devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con la gente di mare nella lingua pi comunemente utilizzata nella navigazione (INGLESE).

     4. Gli ispettori qualificati devono avere una conoscenza adeguata delle disposizioni della convenzione Solas del 1974 e delle procedure previste dal presente decreto legislativo.

     5. Gli ispettori qualificati, che eseguono le visite specifiche, non devono avere interessi economici nella società di navigazione interessata, nè in altre società di navigazione che esercitino servizi di linea da e verso lo Stato ospite interessato, nè nei traghetti ro-ro o nelle unità veloci da passeggeri sottoposte alle visite; gli ispettori qualificati non possono essere dipendenti, nè possono eseguire lavori per conto di organismi non governativi che eseguono visite di classificazione o altre visite previste da leggi e regolamenti, o rilasciano certificati a tal fine per traghetti ro-ro o unità per passeggeri.

     6. Possono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui all'articolo 11 anche ispettori che, pur non rispondendo ai criteri sopra indicati, se erano impiegati dall'Amministrazione per visite previste da leggi e regolamenti o per ispezioni per il controllo dello Stato di approdo alla data di adozione della direttiva 95/21/CE.


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 22 aprile 2020, n. 37.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[4] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. 20 maggio 2001, n. 116 e confermato da avviso pubblicato sulla G.U. 25 maggio 2001, n. 120.

[5] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[6] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. 20 maggio 2001, n. 116 e confermato da avviso pubblicato sulla G.U. 25 maggio 2001, n. 120.

[7] Punto così modificato da avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. 20 maggio 2001, n. 116 e confermato da avviso pubblicato sulla G.U. 25 maggio 2001, n. 120.