§ 53.5.34 - D.P.R. 19 maggio 1997, n. 268.
Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:19/05/1997
Numero:268


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Dichiarazione di imbarco.
Art. 4.  Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la partenza e in caso di incidente.
Art. 5.  Modalità di trasmissione delle informazioni.
Art. 6.  Disposizioni finali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 53.5.34 - D.P.R. 19 maggio 1997, n. 268.

Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva.

(G.U. 11 agosto 1997, n. 186).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti:

     a) in colli:

     1) in colli posti in "unità di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su carrelli;

     2) in contenitori con solidi alla rinfusa;

     3) in contenitori intermedi;

     4) in contenitori cisterna;

     5) in veicoli cisterna stradali;

     6) in veicoli cisterna ferroviari;

     7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;

     8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;

     9) in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa;

     b) alla rinfusa.

     2. Il presente regolamento non si applica:

     a) alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra;

     b) ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo;

     c) alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) "agente marittimo" il raccomandatario marittimo di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

     b) "nave", qualsiasi nave da carico, petroliera, chimicheria o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicato all'articolo 1, comma 1;

     c) "merci pericolose" le merci classificate nel codice IMDG inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF, nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC [1];

     d) "merci inquinanti":

     1) idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1;

     2) sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;

     3) sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;

     e) "Marpol": la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1° gennaio 1998 [2];

     f) Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, in vigore il 1° gennaio 1997 [3];

     g) "codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 1° gennaio 1998 [4];

     h) "codice IGC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1° gennaio 1998 [5];

     i) "raccolata INF ": il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1° gennaio 1998 [6];

     j) "risoluzione OMI A.851[20]": la risoluzione 851[20] dell'Organizzazione marittima internazionale,adottata dall'assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino [7];

     k) "spedizioniere/caricatore": soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto [8];

     l) "autorità centrale": Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale delle capitanerie di porto [9];

     m) "comando di porto": organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione [10].

 

     Art. 3. Dichiarazione di imbarco.

     1. Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lo spedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo e al comandante della nave una dichiarazione contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi di rischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitativi di tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi.

     2. Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la partenza e in caso di incidente.

     1. L'agente marittimo, prima della partenza di una nave dal porto nazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al comando di porto tutte le informazioni di cui all'allegato I.

     2. L'agente marittimo di una nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta in un porto nazionale o in un luogo di ormeggio nelle acque territoriali, al momento della partenza dal porto di caricamento o appena a conoscenza del porto di destinazione italiano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso a tale porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo notifica al comando di porto, appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto di destinazione della nave deciso nel corso del viaggio.

     3. Il comandante della nave allega alla nota informativa di cui all'articolo 179 del codice della navigazione l'elenco di controllo per le navi di cui all'allegato II. Tale elenco è messo a disposizione del pilota al momento del suo imbarco.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi che effettuano il trasporto di merci pericolose o inquinanti con servizio di linea di durata inferiore ad un'ora. In tal caso, a richiesta del comando di porto, il comandante della nave, o l'agente marittimo, deve rendere disponibili in ogni momento le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo può chiedere, con istanza motivata alla Commissione dell'Unione europea, tramite l'autorità centrale, un aumento del lasso di tempo predetto.

     5. La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che entra in un porto nazionale o che ne esce si avvale dei servizi di pilotaggio e dei servizi di assistenza al traffico secondo le disposizioni vigenti in materia nel porto interessato.

     6. Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggio e /o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di porto dell'esistenza di deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.

     7. Il comando di porto provvede all'immediato inoltro delle informazioni notificate ai sensi dei commi 1 e 2, all'autorità centrale che, per l'intero arco delle ventiquattro ore, mantiene disponibile, ai fini della sicurezza, una banca dati per fornire, su richiesta, tali informazioni ad altro Stato membro dell'Unione europea. L'autorità centrale, informata di fatti che possono comportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zone marine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea, fornisce tempestivamente le informazioni di cui dispone allo Stato membro in questione.

     8. L'autorità centrale, in caso di incidente o di situazioni in mare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, che possono costituire un pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, segnala via radio tutte le informazioni necessarie alle navi o stazioni radio; tali informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente.

     9. Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, ha obbligo di fornire immediatamente al comando di porto più vicino informazioni in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovvero segnalare quale autorità, nell'ambito dell'Unione europea, dispone delle informazioni richieste.

     10. La comunicazione di cui al comma 9 è effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 [20] [11].

 

     Art. 5. Modalità di trasmissione delle informazioni.

     1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le procedure e le modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati.

 

     Art. 6. Disposizioni finali.

     1. L'osservanza del presente regolamento è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'approdo e per la spedizione della nave.

     2. Eventuali modifiche agli allegati sono apportate con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO I

Informazioni concernenti le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti. [12]

 

     1. Nome della nave, indicativo radio della nave e eventualmente, numero d'identificazione OMI.

     2. Nazionalità della nave.

     3. Lunghezza e pescaggio.

     4. Porto di destinazione.

     5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso la stazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'autorità competente.

     6. Ora presunta di partenza

     7. Itinerario previsto.

     8. Denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classi di pericolo OMI, in base ai codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, la classe di appartenenza della nave secondo la raccolta INF, quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonché se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili (contenitori), marchi di identificazione.

     9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione.

     10. Numero dei membri dell'equipaggio a bordo.

 

 

ALLEGATO II. [13]

 

     (Omissis)

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 14 ottobre 1998.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[6] Lettera inserita dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[7] Lettera così rinominata e sostituita dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[8] Lettera così rinominata dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[9] Lettera così rinominata dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[10] Lettera così rinominata dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[12] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.

[13] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1999.