§ 8.4.29 - Regolamento 8 dicembre 1995, n. 3051.
Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:08/12/1995
Numero:3051


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio dei traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento e dell'attuazione del codice ISM si intende per
Art. 3.      Il regolamento si applica a tutte le società di navigazione che gestiscono almeno un traghetto ro-ro che effettua un servizio di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità, [...]
Art. 4.      1. Tutte le società di navigazione si conformano ai paragrafi da 1.2 a 13.1 e al paragrafo 13.6 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie, come condizione [...]
Art. 5.      1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti ro-ro, gli Stati membri si conformano ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, da 13.7 a 13.11, 14 e 16 del codice ISM come se le [...]
Art. 6.      Gli Stati membri accertano, a loro soddisfazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento di tutte le società di navigazione che forniscono servizi di linea con traghetti ro-ro [...]
Art. 7.      Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non possa effettuare un servizio di linea con traghetti passeggeri ro-ro [...]
Art. 8.      Per tener conto delle condizioni generali di cui al codice ISM, la Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e propone le misure del caso
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996


§ 8.4.29 - Regolamento 8 dicembre 1995, n. 3051. [1]

Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 320).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio dei traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, e la prevenzione dell'inquinamento prodotto dai medesimi assicurando la conformità delle società di navigazione che gestiscono traghetti ro-ro al codice ISM mediante:

     - l'adozione e il corretto mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza a bordo e a terra da parte delle società di navigazione, e

     - i loro controllo da parte delle amministrazioni degli Stati di bandiera e di approdo.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento e dell'attuazione del codice ISM si intende per:

     a) «traghetto ro-ro»: una nave marittima passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di 12 passeggeri;

     b) «servizio di linea»: una serie di viaggi di un traghetto ro-ro effettuati in modo da assicurare il traffico fra i medesimi due o più punti:

     1) in base ad un orario pubblicato, oppure

     2) con viaggi tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

     c) «società di navigazione»: il proprietario di un traghetto ro-ro o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume dal proprietario la responsabilità della gestione del traghetto ro-ro;

     d) "organismo riconosciuto": un organismo riconosciuto ai sensi delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, come modificata dalla direttiva 97/58/CE della Commissione [2];

     e) “Codice ISM”: codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), modificato dalla risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, e allegato al presente regolamento [3];

     f) «amministrazione»: le autorità dello Stato di cui il traghetto ro-ro è autorizzato a battere bandiera;

     g) «documento di conformità»: il documento rilasciato alla società di navigazione a norma del paragrafo 13.2 del codice ISM;

     h) “certificato di gestione della sicurezza”: certificato rilasciato ai traghetti ro-ro a norma del paragrafo 13.7 del codice ISM [4];

     i) «acque protette»: zone con una probabilità annua inferiore al 10 % che le onde assumano un'altezza significativa superiore a 1,5 m, in cui un traghetto ro-ro in nessun momento si trovi a più di sei miglia marine da un luogo di rifugio al quale possano approdare i naufraghi.

 

     Art. 3.

     Il regolamento si applica a tutte le società di navigazione che gestiscono almeno un traghetto ro-ro che effettua un servizio di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità, indipendentemente dalla bandiera.

 

     Art. 4.

     1. Tutte le società di navigazione si conformano ai paragrafi da 1.2 a 13.1 e al paragrafo 13.6 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie, come condizione affinché le loro navi effettuino servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità [5].

     2. In deroga al paragrafo 1, le società che effettuano servizi di linea con un traghetto o traghetti ro-ro esclusivamente in acque protette, tra porti situati in un medesimo Stato membro, possono rinviare l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento fino al 1° luglio 1997.

 

     Art. 5.

     1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti ro-ro, gli Stati membri si conformano ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, da 13.7 a 13.11, 14 e 16 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie [6].

     2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in tutto o in parte, esclusivamente un organismo riconosciuto, oppure rivolgersi ad esso.

Ai fini del paragrafo 13.2 del codice ISM, uno Stato membro può rilasciare documenti di conformità soltanto ad una società di navigazione che svolge l'attività principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui i traghetti ro-ro di tale società sono autorizzati a battere bandiera, qualora detta amministrazione non sia quella dello Stato membro che rilascia i documenti.

     3. Il documento di conformità è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché sia certificato annualmente, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo l'ultima verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

     4. Il certificato di gestione della sicurezza è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché una verifica intermedia sia effettuata almeno ogni trenta mesi o a intervalli più ravvicinati, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo la verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

     5. Ai fini del presente regolamento, in particolare dell'articolo 6, ogni Stato membro accetta un documento di conformità o un certificato di gestione della sicurezza rilasciato dalle amministrazioni di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto.

     6. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni di Stati terzi o per loro conto, se sono convinti che essi comprovano la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

I documenti di conformità ed i certificati di gestione della sicurezza rilasciati per conto di amministrazioni di paesi terzi possono essere riconosciuti soltanto se emanano da un organismo riconosciuto.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri accertano, a loro soddisfazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento di tutte le società di navigazione che forniscono servizi di linea con traghetti ro-ro da o verso i loro porti.

 

     Art. 7.

     Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non possa effettuare un servizio di linea con traghetti passeggeri ro-ro da o verso i suoi porti per il motivo che esistono rischi di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure per l'ambiente, l'esercizio di tale servizio può essere sospeso fintantoché il pericolo non sia rimosso. Nelle circostanze sopra descritte, si applica la seguente procedura:

     a) lo Stato membro informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicandone i motivi concreti;

     b) la Commissione valuta se la sospensione sia giustificata o meno da un grave pericolo per la sicurezza e l'ambiente;

     c) statuendo secondo la procedura descritta all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'esercizio di tale servizio è giustificata da un grave pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, oppure per l'ambiente; se la sospensione non è giustificata, decide di chiedere allo Stato membro interessato di ritirarla.

 

     Art. 8.

     Per tener conto delle condizioni generali di cui al codice ISM, la Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e propone le misure del caso.

 

     Art. 9. [7]

     Per tener conto della futura evoluzione del settore a livello internazionale e, in particolare, dell'IMO,

     a) la definizione di «codice ISM» dell'articolo 2,

     b) i periodi di validità del documento di conformità e/o del certificato di gestione della sicurezza e la frequenza della relativa verifica di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4,

     c) l'allegato,

     d) la definizione di «organismo riconosciuto» di cui all'articolo 2, possono essere modificati, secondo la procedura descritta all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare per introdurre nell'allegato istruzioni, destinate alle amministrazioni, per l'applicazione del codice ISM.

     Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

 

     Art. 10. [8]

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

     In deroga al primo comma, il presente regolamento non si applica fino al 31 dicembre 1997 alle società di navigazione costituite secondo la legislazione greca, che svolgono la loro attività principale in Grecia e che gestiscono traghetti ro-ro ivi registrati e battenti bandiera greca, fornendo servizi di linea esclusivamente tra porti situati in Grecia.

 

 

ALLEGATO [9]

 

CONTENUTO

 

     TITOLO I

     Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice Internazionale di gestione della sicurezza - codice ISM)

     PARTE A - ATTUAZIONE

     1. Generalità

     1.1. Definizioni

     1.2. Obiettivi

     1.3. Applicazione

     1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

     2. Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale

     3. Responsabilità e poteri della società

     4. Persona(e) designata(e)

     5. Responsabilità e poteri del comandante

     6. Risorse e personale

     7. Programmazione delle operazioni di bordo

     8. Preparazione alle situazioni di emergenza

     9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose

     10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature

     11. Documentazione

     12. Verifiche, revisioni e valutazioni della società di navigazione

     PARTE B - CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

     13. Certificazione e verifiche periodiche

     14. Certificazione provvisoria

     15. Verifica

     16. Modelli dei certificati

     Appendice

 

     TITOLO II

     Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM)

     PARTE A - DISPOSIZIONI GENERALI

     PARTE B - CERTIFICAZIONE E STANDARD

     1. Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori

     2. Procedura di certificazione

     3. Standard di gestione

     4. Standard di competenza

     5. Modelli di documento di conformità e di certificato di gestione della sicurezza

 

 

TITOLO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione

dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza - codice ISM)

 

PARTE A - ATTUAZIONE

 

     1. Generalità

 

     1.1. Definizioni

     Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice.

     1.1.1. Per “codice internazionale di gestione della sicurezza, codice ISM” si intende il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.

     1.1.2. Per “società” si intende l'armatore della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.

     1.1.3. Per “amministrazione” si intende il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.

     1.1.4. Per “sistema di gestione della sicurezza (SMS)” si intende un sistema strutturato e formalizzato che consenta al personale della società di applicare effettivamente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società.

     1.1.5. Per “documento di conformità” si intende il documento rilasciato ad una società che soddisfa le prescrizioni del presente codice.

     1.1.6. Per “certificato di gestione della sicurezza” si intende il documento rilasciato ad una nave attestante che la società e il personale di gestione a bordo operano secondo le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato.

     1.1.7. Per “prova oggettiva” si intende un'informazione, registrazione o dichiarazione fattuale di tipo quantitativo o qualitativo concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile.

     1.1.8. Per “osservazione” si intende la dichiarazione di un fatto resa nell'ambito di un controllo del sistema di gestione della sicurezza e confermata da una prova oggettiva.

     1.1.9. Per “non conformità” si intende una situazione riscontrata di inosservanza di una determinata prescrizione, dimostrata da una prova oggettiva.

     1.1.10. Per “grave non conformità” si intende un'irregolarità constatata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un grave rischio per l'ambiente e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di una prescrizione del presente codice.

     1.1.11. Per “anniversario” si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del rilevante documento o certificato.

     1.1.12. Per “convenzione” si intende la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e le sue modifiche.

 

     1.2. Obiettivi

     1.2.1. Il presente codice intende assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.

     1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:

     1.2.2.1. istituire procedure sicure di esercizio della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;

     1.2.2.2. definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili; e

     1.2.2.3. migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.

 

     1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:

     1.2.3.1. la conformità con norme e regolamenti obbligatori; e

     1.2.3.2. che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima siano tenute nel debito conto.

 

     1.3. Applicazione

     Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.

 

     1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

     Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che presenti le seguenti caratteristiche funzionali:

     1.4.1. una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

     1.4.2. istruzioni e procedure per garantire la sicurezza del funzionamento delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;

     1.4.3. una definizione chiara della gerarchia e del sistema di comunicazione tra tutto il personale di terra e di bordo;

     1.4.4. procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;

     1.4.5. procedure di preparazione e di intervento nelle situazioni di emergenza; e

     1.4.6. procedure di controllo interne e di verifica del sistema di gestione.

 

     2. Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale

 

     2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.2.

     2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia a bordo che a terra.

 

     3. Responsabilità e poteri della società

 

     3.1. Se l'armatore non assume la responsabilità della gestione della nave, deve comunicare all'amministrazione il nome completo e gli estremi del soggetto responsabile.

     3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le relazioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

     3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguate risorse e mezzi di assistenza a terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.

 

     4. Persona(e) designata(e)

 

     Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra in contatto diretto con i più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e risorse di assistenza a terra, a seconda delle necessità.

 

     5. Responsabilità e poteri del comandante

 

     5.1. La società deve definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante per quanto riguarda:

     5.1.1. l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;

     5.1.2. la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;

     5.1.3. la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;

     5.1.4. la verifica dell'osservanza delle disposizioni; e

     5.1.5. la verifica del sistema di gestione della sicurezza e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.

     5.2. La società deve provvedere affinché il sistema di gestione della sicurezza applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza che il comandante ha le massime autorità e la responsabilità di decidere in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

 

     6. Risorse e personale

 

     6.1. La società deve garantire che il comandante:

     6.1.1. sia qualificato per il comando;

     6.1.2. sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza della società; e

     6.1.3. riceva l'assistenza necessaria per poter svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.

     6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle disposizioni nazionali ed internazionali.

     6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano una formazione adeguata per l'assolvimento dei loro compiti.

     Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.

     6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto al sistema di gestione della sicurezza abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.

     6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per il sistema di gestione della sicurezza e provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipi tutto il personale interessato.

     6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza in una o più lingue di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.

     6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti al sistema di gestione della sicurezza.

 

     7. Programmazione delle operazioni di bordo

 

     La società deve stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese se del caso opportune checklist, inerenti alle operazioni di bordo più importanti riguardo alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. Occorre definire i vari compiti ed assegnarli a personale qualificato.

 

     8. Preparazione alle situazioni di emergenza

 

     8.1. La società deve stabilire procedure per individuare, descrivere ed affrontare le possibili situazioni di emergenza a bordo.

     8.2. La società deve approntare appositi programmi di esercitazione per addestrare il personale agli interventi di emergenza.

     8.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere misure per assicurare che il sistema organizzativo della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgere le proprie navi.

 

     9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose

 

     9.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere procedure atte a garantire che i casi di inosservanza delle norme, gli incidenti e le situazioni pericolose siano segnalate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

     9.2. La società deve stabilire procedure per l'applicazione di misure correttive.

 

     10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature

 

     10.1. La società deve stabilire procedure atte a garantire che le navi vengano mantenute in uno stato conforme alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili e alle eventuali disposizioni supplementari adottate dalla società stessa.

     10.2. Per soddisfare tali disposizioni, la società deve provvedere affinché:

     10.2.1. le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;

     10.2.2. venga segnalata ogni inosservanza delle norme, indicandone il probabile motivo, se conosciuto;

     10.2.3. siano prese adeguate misure correttive; e

     10.2.4. queste attività siano riportate in un registro.

     10.3. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza procedure che consentano di individuare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione di pericolo. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure devono includere prove regolari dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione.

     10.4. Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al punto 10.3 devono costituire parte del regolare programma di manutenzione di bordo.

 

     11. Documentazione

 

     11.1. La società deve stabilire e mantenere apposite procedure di controllo di tutti i documenti e dei dati utili ai fini del sistema di gestione della sicurezza.

     11.2. La società deve provvedere affinché:

     11.2.1. documenti validi siano disponibili ovunque sia opportuno;

     11.2.2. le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale qualificato; e

     11.2.3. i documenti obsoleti vengano immediatamente ritirati.

     11.3. Il documento utilizzato per descrivere e applicare il sistema di gestione della sicurezza può essere denominato “Manuale di gestione della sicurezza”. La documentazione deve essere conservata nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave deve recare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

 

     12. Verifiche, revisioni e valutazioni della società

 

     12.1. La società deve effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare che le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi al sistema di gestione della sicurezza.

     12.2. La società deve valutare periodicamente l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza e, se necessario, modificarlo secondo le procedure da essa stessa stabilite.

     12.3. Le verifiche e le eventuali misure correttive devono essere eseguite secondo procedure debitamente documentate.

     12.4. Il personale che esegue le verifiche non deve appartenere ai settori oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni e della natura della società.

     12.5. I risultati delle verifiche e delle revisioni devono essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nel settore interessato.

     12.6. I dirigenti responsabili del settore devono adottare tempestivamente misure correttive allo scopo di eliminare le carenze riscontrate.

 

PARTE B - CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

 

     13. Certificazione e verifiche periodiche

 

     13.1. La nave deve essere gestita da una società in possesso di un documento di conformità o di un documento di conformità provvisorio (cfr. punto 14.1) relativo alla nave in questione.

     13.2. Il documento di conformità deve essere rilasciato dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente ad ogni società che soddisfa le prescrizioni del presente codice, per un periodo stabilito dall'amministrazione non superiore a cinque anni. Tale documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare le prescrizioni del presente codice.

     13.3. Il documento di conformità è valido solo per i tipi di nave esplicitamente indicati nel documento stesso. L'indicazione deve fondarsi sui tipi di nave sui quali si basava la verifica iniziale. Possono essere aggiunti nuovi tipi di nave solo una volta verificata la capacità della società di soddisfare le prescrizioni del presente codice applicabili a tali tipi di nave. I tipi di nave in questione sono quelli indicati alla regola IX/1 della convenzione.

     13.4. La validità del documento di conformità deve essere oggetto di verifica annuale da parte dell'amministrazione, di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, di un altro governo contraente, entro i tre mesi che precedono o che seguono la data dell'anniversario.

     13.5. Il documento di conformità deve essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica annuale di cui al punto 13.4 non viene richiesta o se vi sono prove di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente codice.

     13.5.1. In caso di revoca del documento di conformità devono essere revocati anche tutti i relativi certificati di gestione della sicurezza e/o certificati di gestione della sicurezza provvisori.

     13.6. Copia del documento di conformità deve trovarsi a bordo affinché il comandante della nave possa, su richiesta, presentarlo ai fini di una verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto o ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia autenticata o certificata.

     13.7. Il certificato di gestione della sicurezza deve essere rilasciato ad una nave per un periodo non superiore a cinque anni dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Il certificato di gestione della sicurezza deve essere rilasciato previa verifica che la società e il personale di bordo operino conformemente al sistema di gestione della sicurezza approvato. Il documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare le prescrizioni del presente codice.

     13.8. La validità del certificato di gestione della sicurezza deve essere oggetto di almeno una verifica intermedia ad opera dell'amministrazione, di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, di un altro governo contraente. Se si prevede di effettuare un'unica verifica intermedia e il periodo di validità del certificato di gestione della sicurezza è di cinque anni, la verifica deve aver luogo tra la data del secondo e la data del terzo anniversario del rilascio del certificato di gestione della sicurezza.

     13.9. Oltre ai requisiti di cui al punto 13.5.1, il certificato di gestione della sicurezza deve essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato se la verifica intermedia di cui al punto 13.8 non viene richiesta o se vi sono prove di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente codice.

     13.10. Malgrado le prescrizioni di cui ai punti 13.2 e 13.7, quando la verifica ai fini del rinnovo è ultimata entro i tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza deve essere valido a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza esistente.

     13.11. Quando la verifica ai fini del rinnovo è ultimata prima dei tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza deve essere valido a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata ultimata la verifica ai fini del rinnovo.

 

     14. Certificazione provvisoria

 

     14.1. Può essere rilasciato un documento di conformità provvisorio per facilitare l'attuazione iniziale del presente codice quando:

     1) una società è stata appena costituita; o

     2) devono essere aggiunti nuovi tipi di nave ad un documento di conformità preesistente,

     previa verifica che la società disponga di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa gli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del presente codice, e a condizione che tale società dimostri di aver programmato l'applicazione di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfi pienamente le prescrizioni del presente codice entro il periodo di validità del documento di conformità provvisorio. Il documento di conformità provvisorio deve essere rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Copia del documento di conformità provvisorio deve trovarsi a bordo affinché il comandante della nave possa, su richiesta, presentarlo ai fini di una verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto o ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia autenticata o certificata.

     14.2. Può essere rilasciato un certificato di gestione della sicurezza provvisorio:

     1) alle nuove navi, al momento della consegna;

     2) quando una società assume per la prima volta la responsabilità dell'esercizio di una nave; o

     3) quando una nave cambia bandiera.

     Il certificato di gestione della sicurezza provvisorio deve essere rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente.

     14.3. Un'amministrazione o, su richiesta di questa, un altro governo contraente può, in particolari circostanze, prorogare la validità di un certificato di gestione della sicurezza provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi oltre la data di scadenza.

     14.4. Può essere rilasciato un certificato di gestione della sicurezza provvisorio previa verifica che:

     1) il documento di conformità o il documento di conformità provvisorio corrisponda alla nave in questione;

     2) il sistema di gestione della sicurezza predisposto dalla società per la nave in questione includa gli elementi fondamentali del presente codice e sia stato valutato in sede di controllo ai fini del rilascio del documento di conformità o sia stato comprovato ai fini del rilascio del documento di conformità provvisorio;

     3) la società abbia programmato una verifica della nave entro un periodo di tre mesi;

     4) il comandante e gli altri ufficiali conoscano il sistema di gestione della sicurezza e le relative modalità di attuazione previste;

     5) prima della partenza siano state impartite le istruzioni ritenute essenziali; e

     6) le informazioni utili sul sistema di gestione della sicurezza siano state comunicate in una o più lingue di lavoro comprensibili per il personale della nave.

 

     15. Verifica

 

     15.1. Tutte le verifiche prescritte dal presente codice devono essere effettuate secondo procedure accettabili per l'amministrazione e tenendo conto delle linee guida elaborate dall'organizzazione.

 

     16. Modelli dei certificati

 

     16.1. Il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio devono essere elaborati conformemente ai modelli presentati nell'allegato del presente codice. Se i certificati non vengono redatti né in inglese né in francese deve essere prevista la loro traduzione in una di queste lingue.

     16.2. Oltre alle prescrizioni di cui al punto 13.3 i tipi di nave riportati nel documento di conformità e nel documento di conformità provvisorio possono essere vistati per tener conto di eventuali limitazioni operative della nave descritte nel sistema di gestione della sicurezza.

 

     Appendice

     Modelli di documento di conformità, di certificato di gestione della sicurezza, di documento di conformità provvisorio e di certificato di gestione della sicurezza provvisorio

     (Omissis)

 

TITOLO II

Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione

del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)

 

PARTE A - DISPOSIZIONI GENERALI

 

     1.1. Nell'effettuare le verifiche e le certificazioni previste dalle disposizioni del codice ISM per i traghetti roll-on/roll-off gli Stati membri devono attenersi alle prescrizioni e agli standard stabiliti nella parte B di questo titolo.

     1.2. Gli Stati membri devono inoltre tenere in debita considerazione le disposizioni delle Revised Guidelines on the implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations, adottate dall'IMO mediante la risoluzione A.913 (22) del 29 novembre 2001, nella misura in cui queste non siano coperte dalla parte B di questo titolo.

 

PARTE B - CERTIFICAZIONE E STANDARD

 

     1. Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori

 

     1.1. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità provvisori e i certificati di gestione della sicurezza provvisori conformi alle disposizioni del presente regolamento e rilasciati dall'amministrazione di un altro Stato membro, o da un organismo riconosciuto che operi per conto dell'amministrazione di tale Stato membro.

     1.2. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità provvisori o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di un paese terzo, o in nome di essa se ritengono che essi attestino la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

 

     2. Procedura di certificazione

 

     2.1. La procedura di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza ad un traghetto ro-ro deve essere conforme alle disposizioni illustrate di seguito.

     2.2. Di norma la procedura di certificazione comprende le seguenti fasi:

     1) verifica iniziale;

     2) verifica annuale o intermedia;

     3) verifica ai fini del rinnovo; e

     4) verifica supplementare.

     Tali verifiche sono condotte su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione.

     2.3. Le verifiche devono comprendere un controllo del sistema di gestione della sicurezza.

     2.4. Per l'esecuzione di tali compiti deve essere designato un responsabile del controllo o, se del caso, un gruppo addetto al controllo.

     2.5. Il responsabile del controllo designato deve elaborare il programma di controllo di concerto con la società.

     2.6. Al termine dei lavori deve essere elaborata una relazione sotto la direzione del responsabile del controllo, che ne garantisce la precisione e la completezza.

     2.7. La relazione sul controllo deve contenere il programma del controllo, i nominativi dei membri del gruppo di controllo, le date, la denominazione della società, la registrazione di ogni osservazione o constatazione di non conformità e osservazioni sull'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a conseguire gli obiettivi stabiliti.

 

     3. Standard di gestione

 

     3.1. I responsabili del controllo o i membri del gruppo addetto al controllo incaricati di verificare la conformità al codice ISM devono avere le necessarie conoscenze in materia di:

     1) osservanza delle norme e dei regolamenti applicabili ai traghetti ro-ro gestiti dalla società, ivi compresa la certificazione della gente di mare;

     2) attività connesse all'approvazione, al controllo e al rilascio dei certificati marittimi;

     3) prescrizioni necessarie nel quadro del sistema di gestione della sicurezza previsto dal codice ISM; e

     4) esperienza pratica di operazioni navali.

     3.2. Nel verificare la conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti.

 

     4. Standard di competenza

 

     4.1. Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche

     4.1.1. Il personale che verifica la conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, paragrafo 2, della direttiva 95/21/CE del Consiglio.

     4.1.2. Il suddetto personale deve aver seguito una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:

     1) conoscenza e comprensione del codice ISM;

     2) norme e regolamenti obbligatori;

     3) prescrizioni di cui una società deve tener conto a norma del codice ISM;

     4) tecniche di valutazione in materia di esami, colloqui, analisi e relazioni;

     5) aspetti tecnici o operativi della gestione della sicurezza;

     6) conoscenze di base nel campo della navigazione e delle operazioni di bordo; e

     7) partecipazione ad almeno un controllo di un sistema di gestione di tipo marittimo.

 

     4.2. Competenze in materia di verifica iniziale e verifica per fini di rinnovo.

     4.2.1. Per poter valutare pienamente se una società o un traghetto ro-ro è conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze di base sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve disporre delle conoscenze necessarie per:

     1) stabilire se gli elementi del sistema di gestione della sicurezza sono conformi o meno alle prescrizioni del codice ISM;

     2) stabilire l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza della società o del traghetto ro-ro a garantire l'osservanza delle norme e dei regolamenti sulla base delle risultanze dei registri delle ispezioni regolamentari e dei registri delle ispezioni per fini di classificazione;

     3) valutare l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a garantire l'osservanza di altre norme e regolamenti non previsti nelle ispezioni regolamentari o per fini di classificazione e a verificare tale osservanza; e

     4) valutare l'osservanza delle procedure di sicurezza raccomandate dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima.

     4.2.2. Tali compiti possono essere svolti da un gruppo composto di persone che riuniscono complessivamente tutte le competenze necessarie.

 

     5. Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza marittima

 

     Quando i traghetti ro-ro operano in un unico Stato membro gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare i modelli allegati al codice ISM, o il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli presentati di seguito.

 

     Documento di conformità

    (Omissis)

 

     Visto di verifica annuale

     (Omissis)

 

     Certificato di gestione della sicurezza

     (Omissis)

 

     Visto di verifica periodica e di verifica supplementare (se necessaria)

     (Omissis)

 

     Certificato provvisorio di conformità

     (Omissis)

 

     Certificato di gestione della sicurezza provvisorio

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 13 del regolamento (CE) n. 336/2006, con effetto a decorrere dal 24 marzo 2006.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/98.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1970/2002.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1970/2002.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1970/2002.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1970/2002.

[7] Articolo così modificato dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

[9] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/98 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1970/2002.