Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 22/12/2008 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 |
Art. 2. Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 |
§ 93.11.141 - D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
(G.U. 15 gennaio 2009, n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere a), b), c) e d), e 2, lettera b), della
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 22-septies del
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al Capo I del
1. All'articolo 6, comma 1, del
2. All'articolo 6, comma 3, del
«e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».
3. Dopo l'articolo 7 del
«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonchè quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonchè i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».
4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del
5. All'articolo 12, comma 5, del
Art. 2. Modifiche al capo II del
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del
«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del
b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del
c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».
2. All'articolo 19 del
a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. E' altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.»;
c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 è organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;
d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».
3. All'allegato I del
a) le parole: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)»;
b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» è sostituita dalla seguente: «FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;
c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure in un simulatore di alta qualità»;
d) dopo la Sezione 2 è inserita la seguente:
«Sezione 2-bis
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA
DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS
Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;
e) nella sezione 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, del
5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del