§ 93.11.1e - Legge 28 aprile 1978, n. 141.
Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative norme di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:28/04/1978
Numero:141


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre [...]
Art. 2.      Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dal paragrafo 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, [...]
Art. 3.      Le disposizioni ministeriali emanate per la prima attuazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, avranno applicazione fino a sei mesi prima [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 93.11.1e - Legge 28 aprile 1978, n. 141. [1]

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

(G.U. 29 aprile 1978, n. 118)

 

 

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, già prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978.

     Il periodo di sei mesi, stabilito dall'art. 61, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti, decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente.

 

          Art. 2.

     Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dal paragrafo 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, entro il quale i titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio alla data del 31 ottobre 1977 sono tenuti a presentare domanda di nuova licenza sostitutiva delle precedenti, è prorogato al 30 novembre 1978.

     Il termine del 31 ottobre 1978, stabilito dai primi due commi del paragrafo 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, sesto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, è prorogato al 31 marzo 1979.

     La disposizione di cui all'art. 35, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, ha effetto dal 1° aprile 1979.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni ministeriali emanate per la prima attuazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, avranno applicazione fino a sei mesi prima del termine fissato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, per la sostituzione delle autorizzazioni rilasciate sulla base della precedente disciplina.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.