Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 28/04/1978 |
Numero: | 141 |
Sommario |
Art. 1. Il termine previsto dall'art. 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre [...] |
Art. 2. Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dal paragrafo 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, [...] |
Art. 3. Le disposizioni ministeriali emanate per la prima attuazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, avranno applicazione fino a sei mesi prima [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 93.11.1e - Legge 28 aprile 1978, n. 141. [1]
Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
(G.U. 29 aprile 1978, n. 118)
Il termine previsto dall'art. 61, comma secondo, della
Il periodo di sei mesi, stabilito dall'art. 61, comma quarto, della
Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dal paragrafo 1 dell'art. 14 del
Il termine del 31 ottobre 1978, stabilito dai primi due commi del paragrafo 4 dell'art. 14 del
La disposizione di cui all'art. 35, secondo comma, della
Le disposizioni ministeriali emanate per la prima attuazione della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del