§ 93.11.1D - Legge 27 dicembre 1977, n. 940.
Proroga del termine di cui all'art. 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:27/12/1977
Numero:940


Sommario
Art. 1.      Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 93.11.1D - Legge 27 dicembre 1977, n. 940. [1]

Proroga del termine di cui all'art. 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(G.U. 30 dicembre 1977, n. 355)

 

     Art. 1.

     Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.