§ 93.11.18 - Legge 29 ottobre 1984, n. 734.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:29/10/1984
Numero:734


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 2.      La delega legislativa di cui all'art. 1 sarà esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi
Art. 3.      I decreti di cui all'art. 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, [...]
Art. 4.      E' attribuita al Ministro della sanità facoltà di assegnare cinque delle venti unità di personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto [...]
Art. 5.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, [...]


§ 93.11.18 - Legge 29 ottobre 1984, n. 734.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.

(G.U. 2 novembre 1984, n. 302)

 

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 83/643 del 1° dicembre 1983.

 

          Art. 2.

     La delega legislativa di cui all'art. 1 sarà esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     1) disciplina dei controlli fisici e delle formalità amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunità o le frontiere esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi;

     2) limitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata negli autoporti di confine, presso altre dogane interne o le località di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unità di tempo per ciascun trasporto;

     3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attività concernenti gli stessi trasporti;

     4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese:

     a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalità amministrative mediante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonché delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico;

     b) a consentire la mobilità del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio;

     c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unità sanitarie locali.

     I decreti ministeriali di cui al n. 4) del comma precedente saranno emanati, nella prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, entro due mesi dalla entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.

 

          Art. 3.

     I decreti di cui all'art. 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

     Se il parere non viene espresso da ciascuna commissione entro i suddetti termini i decreti sono emanati in mancanza di esso.

 

          Art. 4.

     E' attribuita al Ministro della sanità facoltà di assegnare cinque delle venti unità di personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.

 

          Art. 5.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del Trattato di Roma".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.