§ 93.4.180 - Legge 17 agosto 1974, n. 396.
Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:17/08/1974
Numero:396


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'art. 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'ultimo comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti
Art. 5.      Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 8.      La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di [...]
Art. 9.      Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento [...]
Art. 10.      Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito dell'anzianità di almeno quattro anni di [...]
Art. 11.      Sino al 26 giugno 1975 la mancanza di posti disponibili negli organici delle singole carriere della categoria del personale dell'esercizio non costituisce impedimento al [...]
Art. 12.  [2]
Art. 13.      Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie [...]
Art. 14.      Il concorso interno di cui al precedente articolo sarà effettuato per esami, per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi
Art. 15.      Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è autorizzato ad apportare con proprio decreto, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle [...]
Art. 16.  [3]


§ 93.4.180 - Legge 17 agosto 1974, n. 396.

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 31 agosto 1974, n. 227)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'art. 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente:

     "Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".

 

          Art. 2.

     L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è sostituito dal seguente:

     "Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.

     Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorchè proprie di altra qualifica.

     Il provvedimento non può avere carattere punitivo.

     Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non può influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.

     La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

     "Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

     Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa è basata".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è sostituito dal seguente:

     "Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianità inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie".

     La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976.

     Ai dipendenti con anzianità di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.

 

          Art. 6.

     Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state più gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce".

 

          Art. 7.

     All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

     “Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1° marzo 1974.

     Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina".

 

          Art. 8.

     La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.

 

          Art. 9.

     Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 10.

     Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito dell'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale o di almeno quattordici anni di effettivo servizio complessivo nella carriera, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 11.

     Sino al 26 giugno 1975 la mancanza di posti disponibili negli organici delle singole carriere della categoria del personale dell'esercizio non costituisce impedimento al bando di nuovi concorsi per l'assunzione di personale nella qualifica iniziale delle carriere stesse, qualora all'atto dell'emanazione del provvedimento che indice il concorso non sia stato raggiunto il limite del 5% oltre l'organico complessivo della predetta categoria, come stabilito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 12. [2]

     La facoltà di superare l'organico prevista dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, può essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.

 

          Art. 13.

     Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono considerati disponibili, salvo il disposto dell'articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni.

     Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo "altre specializzazioni" secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è triplicato.

 

          Art. 14.

     Il concorso interno di cui al precedente articolo sarà effettuato per esami, per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi.

     Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale sulle materie - ramo "diritto" o ramo "economia" a scelta del candidato - stabilite nei programmi, per il ruolo "altre specializzazioni", approvati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     La commissione di esame disporrà di complessivi 24 punti, di cui 10 verranno utilizzati per la valutazione della prova scritta, 10 per la prova orale, mentre i rimanenti 4 punti saranno utilizzati per la valutazione dei seguenti titoli secondo il punteggio a fianco di ciascun titolo stabilito:

     1) diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altro istituto di istruzione superiore: punti 1;

     2) diploma di istituto di istruzione di secondo grado: punti 1;

     3) idoneità conseguita in precedenti concorsi interni alla carriera direttiva nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: punti 1;

     4) immissione nella carriera di appartenenza mediante pubblico concorso: punti 1.

     Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10 e saranno giudicati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è autorizzato ad apportare con proprio decreto, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze aziendali, variazioni alla ripartizione dei posti di funzione prevista dalla tabella XII, quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ferme restando le dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica.

 

          Art. 16. [3]

     Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

     "L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155".


[1]  Comma abrogato dall'art. 8 della L. 6 giugno 1975, n. 197.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 9 della L. 1° agosto 1978, n. 448.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 6 giugno 1975, n. 197.