Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 12/02/1974 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono [...] |
Art. 2. Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella [...] |
Art. 3. Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro [...] |
Art. 4. L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza |
Art. 5. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultano passati nel gruppo di concetto quali vincitori di concorso pubblico o di [...] |
Art. 6. Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla [...] |
Art. 7. I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli [...] |
Art. 8. I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 |
Art. 9. La data 1° gennaio 1971 indicata nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 è sostituita con la data 1° luglio 1970 |
§ 93.4.176 - Legge 12 febbraio 1974, n. 28.
Norme interpretative ed integrative dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'art. 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.
(G.U. 4 marzo 1974, n. 59)
Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della
Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della
Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti - è data facoltà di chiedere il rinvio dall'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilità organica.
In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento è deliberato, a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.
L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza.
I dipendenti che alla data di entrata in vigore della
Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della
Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della
A partire dal 1° gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della
I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
La data 1° gennaio 1971 indicata nell'art. 5 della