Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 24/12/1959 |
Numero: | 1144 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, [...] |
Art. 2. Per l'esercizio 1959-60, alla spesa di 5 miliardi di lire derivanti dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al [...] |
§ 93.4.103 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1144.
Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.
(G.U. 11 gennaio 1960, n. 7)
Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della
Per l'esercizio 1959-60, alla spesa di 5 miliardi di lire derivanti dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione della presente legge.