§ 93.2.58 - D.L. 20 giugno 2002, n. 121.
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:20/06/2002
Numero:121


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5. 


§ 93.2.58 - D.L. 20 giugno 2002, n. 121. [1]

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

(G.U. 21 giugno 2002, n. 144).

 

Art. 1. [2]

     1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:

     “1 ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro“

     4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie" [3].

 

     Art. 3. [4]

     1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

     “5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2“.

     2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

     “5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2“.

     3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: “o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,“.

 

     Art. 4. [5]

     1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 [6].

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

     3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

     Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 (G.U. 6 agosto 2002, n. 183).

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 agosto 2002, n. 168.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 2002, n. 168.

[4] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 agosto 2002, n. 168.

[6] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.