Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/08/2002 |
Numero: | 168 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.27357 - Legge 1 agosto 2002, n. 168.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
(G.U. 6 agosto 2002, n. 183)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE - AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del
3. All'articolo 152 del
“1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro“.
4. L'articolo 12 del
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o dotati di auricolare» sono aggiunte le seguenti: «purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie».
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del
“5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2“.
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del
“5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2“.
3. All'articolo 191, comma 3, del
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del