§ 93.2.73 - L. 1 agosto 2003, n. 214.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:01/08/2003
Numero:214


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 93.2.73 - L. 1 agosto 2003, n. 214.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.

(G.U. 12 agosto 2003, n. 186 - S.O. n. 133).

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151

 

     All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

     "Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:

"F-bis. Itinerari ciclopedonali";

b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:

"F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";

b) al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente:

"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità";

c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:

"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".

Art. 02. (Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati). - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".

2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

Art. 03. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocita). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, il comma 8-bis è abrogato;

b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo";

c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter";

d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".

 

     All'articolo 1:

     nella rubrica, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite le seguenti: "e la tutela" e dopo le parole: "delle strade" sono inserite le seguenti: ", le norme sui veicoli";

     al comma 1, lettera a), le parole: "e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali" sono soppresse;

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1";

1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel presente articolo" sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli di cui al comma 3-bis,";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".

     2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana".

2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi del comma 4" sono soppresse";

     al comma 3, alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

     al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: "o per trasporti specifici," sono inserite le seguenti: "immatricolati in Italia e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104";

     al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10";

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi".

 

     All'articolo 2:

     al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,".

02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza".

04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280".

05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di circolazione", è inserita la seguente: ", duplicato";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264".

06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264"";

     al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida"";

     al comma 1, lettera a), la parola: "motocarrozzetta" è sostituita dalla seguente: "motocarrozzette";

     al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera c)" sono soppresse;

     al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     "b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non munito di patente"";

     al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: "o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264";

     dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

     "7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

     "12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato".

7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1"".

 

     All'articolo 3:

     al comma 4, lettera d), le parole: "alla sanzione amministrativa", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa è";

     al comma 4, lettera e), le parole: "è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "è sostituito dai seguenti";

     al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "veicoli a motore" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,";

     al comma 6, lettera b), le parole: "sono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati";

     dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del comma 2".

8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali"";

     il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle"";

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI";

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 "";

     al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "certificato di circolazione" sono aggiunte le seguenti: " e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151";

     al comma 14, la lettera c) è soppressa;

     al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo";

     al comma 14, la lettera e) è soppressa;

     al comma 15, la lettera b) è soppressa;

     al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.

Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo";

     al comma 15, la lettera e) è soppressa;

     al comma 16, lettera d), capoverso 3, le parole: "ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso";

     al comma 16, lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o non funzionante";

     al comma 16, lettera g), le parole: "Alle violazioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Alla violazione di cui al comma 2";

     il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti"";

     al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria"";

     al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213".

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "presso una persona fisica residente in Italia" sono soppresse; al secondo periodo, la parola: "precedente" è soppressa;

     al comma 1, lettera b), alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

     al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: "come modificato dall'articolo 7, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni";

     al comma 1, lettera b), le parole da: "In altri casi" fino a: "apparecchiature debitamente omologate" sono soppresse;

     al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate";

     al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica"";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione".

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso".

1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".

1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità".

1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:

"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201".

1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".

1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208"";

     al comma 2, lettera a), le parole: "il secondo periodo è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo è soppresso";

     al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea"";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato di idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione".

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto".

2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato"";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti"".

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale".

 

     Dopo l'articolo 6, sono inseririti i seguenti:

"Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade). - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

Art. 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero). - 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto".

 

     All'articolo 7:

     al comma 3, alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,";

     al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente"";

     al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica"";

     al comma 3, lettera c), le parole: "nonchè di patente" sono sostituite dalle seguenti: "e unitamente di patente B,";

     al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti"";

     dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004";

     al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato";

     al comma 9, le parole: "12 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 2002" e le parole: "del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso decreto legislativo";

     al comma 10, le parole: "decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

La tabella allegata è sostituita dalla seguente:

 

 

NORMA VIOLATA

PUNTI

 

 

Art. 141 Comma 8

5

Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142 Comma 8

2

Comma 9

10

Art. 143 Comma 11

4

Comma 12

10

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145 Comma 5

6

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

5

Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

Comma 3

6

Art. 147 Comma 5

6

Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2

3

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149 Comma 4

3

Comma 5, secondo periodo

5

Comma 6

8

Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5

5

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6

8

Art. 152 Comma 3

1

Art. 153 Comma 10

3

Comma 11

1

Art. 154 Comma 7

8

Comma 8

2

Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161 Commi 1 e 3

2

Comma 2

4

Art. 162 Comma 5

2

Art. 164 Comma 8

3

Art. 165 Comma 3

2

Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

b) eccedenza non superiore a 2t

2

c) eccedenza non superiore a 3t

3

d) eccedenza superiore a 3t

4

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

Comma 7

3

Art. 168 Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9-bis

2

Art. 169 Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art. 170 Comma 6

1

Art. 171 Comma 2

5

Art. 172 Commi 8 e 9

5

Art. 173 Comma 3

5

Art. 174 Comma 4

2

Comma 5

2

Comma 7

1

Art. 175 Comma 13

4

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

Comma 16

2

Art. 176 Comma 19

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

Comma 21

2

Art. 177 Comma 5

2

Art. 178 Comma 3

2

Comma 4

1

Art. 179 Commi 2 e 2-bis

10

Art. 186 Commi 2 e 7

10

Art. 187 Commi 7 e 8

10

Art. 189 Comma 5, primo periodo

4

Comma 5, secondo periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Art. 191 Comma 1

5

Comma 2

2

Comma 3

5

Comma 4

3

Art. 192 Comma 6

3

Comma 7

10

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio".