§ 93.1.10 - Legge 9 marzo 1949, n. 106.
Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:09/03/1949
Numero:106


Sommario
Art. 1.      I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 [...]
Art. 2.      Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa [...]
Art. 3.      Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la [...]
Art. 4.      Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella [...]
Art. 5.      Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a [...]
Art. 6.      Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è dovuto il contributo nelle spese di [...]
Art. 7.      I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della [...]


§ 93.1.10 - Legge 9 marzo 1949, n. 106. [1]

Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione

(G.U. 8 aprile 1949, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura:

     ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;

     tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;

     tramvie urbane, L. 500 a chilometro.

     Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita per le tramvie extraurbane .

 

          Art. 2.

     Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa sull'esercizio sono stabiliti nella seguente misura:

     filovie extraurbane, L. 1000 a chilometro;

     filovie urbane, L. 500 a chilometro;

     servizi di navigazione interna, L. 1500 a chilometro;

     funicolari terrestri, L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;

     funicolari aeree (funivie), L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;

     slittovie, sciovie, seggiovie e simili, L. 5000 per ciascun impianto;

     ascensori in servizio pubblico, L. 4000 per ciascun impianto .

 

          Art. 3.

     Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la sovvenzione o altro concorso dello Stato. Analoghe maggiorazioni sono stabilite per la sorveglianza durante la ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra.

 

          Art. 4.

     Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura annua di L. 2000 a chilometro, con un minimo di L. 1500.

     Sono esclusi dall'applicazione del contributo i binari di raccordo fra le stazioni della rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali, quando al loro esercizio provveda direttamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sempre quando non interessino strade pubbliche e private.

 

          Art. 5.

     Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla metà per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26.

 

          Art. 6.

     Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è dovuto il contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura di L. 0,15 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

 

          Art. 7.

     I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione.

     Quelli attualmente applicati in misura minore sono aumentati con la stessa decorrenza sino all'importo stabilito nei detti articoli.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.