§ 93.11.1 - Legge 20 giugno 1935, n. 1349.
Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:20/06/1935
Numero:1349


Sommario
Art. 1.      Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita [...]
Art. 2.  [4]
Art. 3.      Gli autoveicoli e rimorchi adibiti a servizi di noleggio per trasporto di merci non possono sostare su aree pubbliche per offerte a terzi tranne il caso di carico e [...]
Art. 4.      I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro, debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie [...]
Art. 5.      Quando il noleggio ed il servizio di piazza vengono esercitati senza la prescritta autorizzazione, il Prefetto ordina senz'altro il ritiro della licenza di circolazione [...]
Art. 6.      Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso per corso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite [...]
Art. 7.      Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per la concessione di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci è richiesto il deposito di una cauzione da L. 1.000 a L. 20.000, a seconda dell'importanza [...]
Art. 10.  [11]
Art. 11.      Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione, l'esercente o il concessionario di servizi [...]
Art. 12.      Qualora non venga usato il diritto, di prelazione di cui all'art. 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parità di condizioni, il concessionario di [...]
Art. 13.      Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o [...]
Art. 14.      Chiunque senza la prescritta concessione serve, con autoveicoli propri o di altri, con offerta al pubblico, determinate vie di traffico, già servite da servizio pubblico [...]
Art. 15.      Il concessionario che contravviene alle prescrizioni della concessione o ad ordini della autorità di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a [...]
Art. 16.      Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui
Art. 17.      Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso viene [...]
Art. 18.      Quando sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche sia per merci sia per viaggiatori, l'approvazione del relativo [...]
Art. 19.      Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale, ai termini dell'art. [...]
Art. 20.      Restano in vigore tutte le disposizioni relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, in quanto non siano contrarie a quelle della [...]
Art. 21.      Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformità delle disposizioni della presente legge, entro il [...]
Art. 22.      Il Governo del Re è autorizzato a comprendere nel testo unico, da compilarsi a termini dell'art. 38 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, le disposizioni della presente [...]


§ 93.11.1 - Legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

(G.U. 27 luglio 1935, n. 174)

 

TITOLO I

 

Servizi di noleggio e di piazza per trasporto di merci

 

     Art. 1.

     Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dall'autorità competente ai sensi delle successive disposizioni [1] .

     I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono in:

     a) servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti;

     b) servizi pubblici di piazza per trasporto merci;

     c) servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

     L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione [2] .

     Chiunque circoli senza la licenza di trasporto di cui al comma precedente o faccia con autoveicoli propri trasporto di merci per conto di terzi, è punito con sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 [3] .

     In caso di ripetute irregolarità, il Prefetto può ordinare la revoca della licenza di trasporto ed il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.

     Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle comunicazioni entro 30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

          Art. 2. [4]

     L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per il trasporto di merci è accordata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni Provincia.

     Le eventuali istruzioni del Ministro per i trasporti, dirette a determinare i documenti da esibirsi da parte dei richiedenti e le modalità da seguire, saranno emanate con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 3.

     Gli autoveicoli e rimorchi adibiti a servizi di noleggio per trasporto di merci non possono sostare su aree pubbliche per offerte a terzi tranne il caso di carico e scarico di merci per conto del committente o del destinatario.

 

          Art. 4.

     I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro, debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della Provincia di residenza.

     L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del Comune a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, che abbiano la rimessa nel territorio del comune stesso; essa ha la durata di un novennio ed è rinnovabile [5] .

     L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di merci con autoveicoli, il numero delle autorizzazioni da rilasciare ed il tonnellaggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [6] .

     La deliberazione di cui al precedente comma è soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa [7] .

 

          Art. 5.

     Quando il noleggio ed il servizio di piazza vengono esercitati senza la prescritta autorizzazione, il Prefetto ordina senz'altro il ritiro della licenza di circolazione per la durata da un mese a sei mesi.

 

TITOLO II

 

Servizi pubblici di linea per trasporto di merci

 

          Art. 6.

     Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso per corso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine fissato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate alla presa in consegna ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene.

 

          Art. 7.

     Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria:

     a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;

     b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse;

     c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

     Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive [8] .

     Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessità, per non più di un altro anno.

     Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.

     Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni [9] .

     Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parità di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [10]

     Nel disciplinare vengono stabilite tutte le modalità e prescrizioni d'ordine tecnico ed economico alle quali è subordinata la concessione.

     Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - approva le tariffe, le quali debbono essere di pubblica ragione.

 

          Art. 9.

     Per la concessione di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci è richiesto il deposito di una cauzione da L. 1.000 a L. 20.000, a seconda dell'importanza della concessione.

 

          Art. 10. [11]

     Ai fini della continuità del servizio pubblico di linea, è vietata, durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.

     Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea è fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico.

     Parimenti senza il consenso delle autorità di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti.

 

          Art. 11.

     Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione, l'esercente o il concessionario di servizi ferroviari, tramviari, filoviari o di navigazione interna, rispetto ai quali le concessioni stesse siano in sostituzione, in concorrenza o di integrazione.

     Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze [12] .

     In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.

 

          Art. 12.

     Qualora non venga usato il diritto, di prelazione di cui all'art. 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parità di condizioni, il concessionario di linee automobilistiche finitime.

     La finitimità, va riferita, oltreché alla materiale concessione o sovrapposizione dei percorsi, anche al complesso economico ed alla finalità del servizio.

     In ogni caso è obbligatorio l'essere associati alla organizzazione sindacale competente.

 

          Art. 13.

     Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze [13] .

     Qualora venga negata l'approvazione, può essere risoluta la concessione e restituita la cauzione.

     Egualmente può farsi luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della cauzione versata, quando, su richiesta del concessionario, venga riconosciuta la opportunità della soppressione del servizio o questo sia stato sospeso per causa di forza maggiore e non sia possibile o conveniente ripristinarlo entro il termine massimo di sei mesi.

 

          Art. 14.

     Chiunque senza la prescritta concessione serve, con autoveicoli propri o di altri, con offerta al pubblico, determinate vie di traffico, già servite da servizio pubblico di linea concesso ai sensi del presente titolo, con destinazioni fisse e con una certa continuità e periodicità, compie servizio abusivo di linea.

     Il contravventore è punito a norma dell'art. 20, lettera I), del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, nonché con il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo in servizio al momento della contestata contravvenzione.

     Il ritiro della licenza di circolazione è ordinato dal Prefetto, udita l'Intendenza di finanza ed il Circolo ferroviario d'ispezione; il Prefetto darà, di volta in volta, notizia al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - degli estremi delle licenze di circolazione ritirate e delle caratteristiche dei relativi autoveicoli.

     La licenza di circolazione è ritirata per un periodo da un mese a sei mesi.

     In caso di successiva violazione è ritirata per un periodo da tre mesi ad un anno.

     Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per le comunicazioni entro 30 giorni dal ritiro della licenza di circolazione.

     Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

          Art. 15.

     Il concessionario che contravviene alle prescrizioni della concessione o ad ordini della autorità di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 [14] .

 

          Art. 16.

     Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui:

     1° vengano meno i presupposti di capacità della ditta concessionaria;

     2° l'esercizio non sia iniziato nel termine stabilito o proceda in modo irregolare;

     3° il servizio venga sospeso, per cause non dipendenti da forza maggiore, per 15 giorni consecutivi, o, saltuariamente, per periodi che, insieme presi, superino la durata di 60 giorni in un anno;

     4° il concessionario ostacoli comunque l'esecuzione dei provvedimenti d'ufficio a norma di legge;

     5° il concessionario abbandoni il servizio.

     Nel caso di cui al n. I la decadenza deve essere preceduta da diffida intimata alla ditta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

TITOLO III

 

Disposizioni generali

 

          Art. 17.

     Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso viene indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

     1° bianca per i servizi da noleggio;

     2° azzurra per i servizi da piazza;

     3° verde per i servizi di linea;

     4° rossa per i trasporti effettuati in conto proprio.

     Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o del rimorchio.

     Chiunque circoli senza il contrassegno di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 [15] .

     In caso di ripetuta inosservanza il Prefetto ordina il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da uno a sei mesi.

 

          Art. 18.

     Quando sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche sia per merci sia per viaggiatori, l'approvazione del relativo progetto da parte del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

          Art. 19.

     Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale, ai termini dell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono anche incaricati della prevenzione e dell'accertamento di quelle di cui alla presente legge.

     Tra gli ufficiali ed agenti medesimi sono altresì da comprendere gli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie speciali, ferroviaria, portuale e postale.

 

          Art. 20.

     Restano in vigore tutte le disposizioni relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, in quanto non siano contrarie a quelle della presente legge.

 

          Art. 21.

     Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformità delle disposizioni della presente legge, entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore.

     Le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al competente Circolo ferroviario d'ispezione. Entro lo stesso termine devono essere applicati i distintivi previsti nell'articolo 17.

 

          Art. 22.

     Il Governo del Re è autorizzato a comprendere nel testo unico, da compilarsi a termini dell'art. 38 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, le disposizioni della presente legge e tutte le altre emanate e da emanarsi in materia di servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 57 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 57 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[3]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di cui al presente comma è stato così elevato, da ultimo,dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 58 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[5]  L’originario comma secondo è stato così sostituito dagli attuali commi secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 59 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[6]  L’originario comma secondo è stato così sostituito dagli attuali commi secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 59 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[7]  L’originario comma secondo è stato così sostituito dagli attuali commi secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 59 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[10]  Comma abrogato dall'art. 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 61 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 62 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 63 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[14]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di cui al presente comma è stato così elevato, da ultimo, dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[15]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di cui al presente comma è stato così elevato, da ultimo, dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.