§ 8.3.e - Legge 4 agosto 1978, n. 429.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:04/08/1978
Numero:429


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, [...]


§ 8.3.e - Legge 4 agosto 1978, n. 429. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

(G.U. 12 agosto 1978, n. 225)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato sino alla entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.