| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 8. Artigianato | 
| Capitolo: | 8.3 disciplina generale | 
| Data: | 01/07/1978 | 
| Numero: | 350 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] | 
§ 8.3.13 - D.L. 1 luglio 1978, n. 350. [1]
Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.
(G.U. 11 luglio 1978, n. 192).
     Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, con 
[2] Articolo così modificato dalla