§ 8.3.13 - D.L. 1 luglio 1978, n. 350.
Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:01/07/1978
Numero:350


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 8.3.13 - D.L. 1 luglio 1978, n. 350. [1]

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

(G.U. 11 luglio 1978, n. 192).

 

Art. 1. [2]

     Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato sino alla entrata in vigore della legge- quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 1978, n. 429.

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 429.