§ 88.6.25 - D.M. 4 novembre 1999, n. 470.
Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:04/11/1999
Numero:470


Sommario
Art. 1.  Intervento finanziario per le attività teatrali
Art. 2.  Definizione dell'intervento finanziario
Art. 3.  Criteri di attribuzione dei contributi
Art. 4.  Criteri di ammissione ai contributi
Art. 5.  Criteri della valutazione quantitativa
Art. 6.  Criteri della valutazione qualitativa
Art. 7.  Attività di valutazione
Art. 8.  Presentazione delle domande
Art. 9.  Determinazione del contributo, erogazione e controlli
Art. 10.  Decadenze e sanzioni
Art. 11.  Disposizioni transitorie
Art. 12.  Attività teatrale stabile
Art. 13.  Teatri stabili ad iniziativa pubblica
Art. 14.  Teatri stabili ad iniziativa privata
Art. 15.  Teatri stabili di innovazione
Art. 16.  Funzioni delle compagnie teatrali
Art. 17.  Imprese di produzione teatrale
Art. 18.  Soggetti di promozione e formazione del pubblico
Art. 19.  Esercizio teatrale e teatri municipali
Art. 20.  Promozione teatrale e perfezionamento professionale
Art. 21.  Rassegne e festival
Art. 22.  Ente teatrale italiano
Art. 23.  Fondazioni ed Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 24.  Ulteriori attività teatrali


§ 88.6.25 - D.M. 4 novembre 1999, n. 470. [1]

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

(G.U. 15 dicembre 1999, n. 293).

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Intervento finanziario per le attività teatrali

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al teatro dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

     a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza teatrale;

     b) promuovere nella produzione teatrale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

     c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

     d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale;

     e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

     f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

     g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro;

     h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

     i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno servite;

     l) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

     2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di teatro considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, nonché a rassegne e festival.

 

     Art. 2. Definizione dell'intervento finanziario

     1. L'utilizzazione delle disponibilità del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualità dei progetti, nonché dei costi sostenuti dai soggetti teatrali in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5. Per i soggetti di cui al capo III, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), il contributo è definito ed erogato con cadenza annuale.

     2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "il Ministro", tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:

     a) una quota delle risorse da assegnare ai settori teatrali di cui ai capi II e III e, in tale ambito, una quota non superiore al 75 per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;

     b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al capo IV;

     c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori attività teatrali, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

     3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

 

     Art. 3. Criteri di attribuzione dei contributi

     1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori teatrali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale, adottato sentita la sezione competente per il teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

     a) le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote forfettarie e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

     b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

     c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

     d) la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

     e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di prevalenza di recite di autori italiani contemporanei, o di Paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore, ed una maggiorazione per la prevalenza di recite con contratti a percentuale sul numero complessivo di recite realizzate;

     f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni di teatro musicale, consistente in opere nelle quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata solistica o corale non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e che hanno la presenza di almeno trenta elementi artistici e tecnici, ed una ulteriore maggiorazione qualora vi sia impiego di musicisti strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero nucleo artistico impiegato.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce altresì la percentuale di ciascuna delle due rate in cui è annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario.

     3. L'amministrazione, sentiti la Commissione consultiva per il teatro, di seguito definita "la Commissione", e l'interessato, può disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

     4. E' ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti di Paesi nazionali e appartenenti all'Unione europea. In tal caso, le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

 

     Art. 4. Criteri di ammissione ai contributi

     1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, natura professionale delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, nonché impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 15 e 17, comma 2.

     2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

     3. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore teatrale di riferimento da dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni. Tuttavia, è ammesso a presentare domanda per un settore diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno cinque anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.

     4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti provveda in proprio al completamento del progetto di attività.

     5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità della persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

 

     Art. 5. Criteri della valutazione quantitativa

     1. L'attività di produzione si compone di attività di produzione diretta ed attività di ospitalità. Per l'attività di produzione i costi sono valutati con riferimento agli oneri previdenziali ed assistenziali nonché relativi al Servizio sanitario nazionale, versati complessivamente dal soggetto teatrale, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di allestimento, definita con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

     2. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), o altro ente che svolge i compiti da questo in precedenza esercitati, sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative è considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno.

     3. Per le attività di ospitalità, i costi valutabili ai fini della determinazione dei contributi sono:

     a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), determinando, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

     b) i costi di ospitalità di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al 25 per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

     4. Per la attività di distribuzione, i costi valutabili sono quelli sostenuti in favore di soggetti beneficiari di contributo dello Stato, con le stesse modalità stabilite al comma 3, nonché quelli connessi alla gestione della sala e alla pubblicità.

     5. Per la attività di promozione, intesa come attività mirata alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, e come attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attività istituzionale, con esclusione delle spese generali.

     6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione e la pubblicità.

 

     Art. 6. Criteri della valutazione qualitativa

     1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

     a) validità del progetto artistico;

     b) direzione artistica;

     c) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

     d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;

     e) committenza di nuove opere;

     f) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali;

     g) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

     2. La valutazione qualitativa è effettuata con riferimento all'attività svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.

     3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni, il contributo finanziario non può essere ridotto, per il solo triennio di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

 

     Art. 7. Attività di valutazione

     1. Per l'attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5, sono relativi all'attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativamente all'ultimo anno del trienmo.

     2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4.

     3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), non superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

     4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non può essere superiore al 25 per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, né può essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3.

     5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla Commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volontà del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.

 

     Art. 8. Presentazione delle domande

     1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III attività di prosa, ed essere corredata da:

     a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

     b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

     c) progetto artistico, nonché dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5 e 7, comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

     2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

 

     Art. 9. Determinazione del contributo, erogazione e controlli

     1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito con provvedimento del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di novembre dell'anno antecedente il periodo considerato.

     2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno del triennio, l'amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga la seconda rata a saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

     3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

     a) il numero delle giornate lavorative;

     b) gli incassi determinati dall'attività recitativa;

     c) il numero delle giornate recitative e la quantificazione delle somme versate con riferimento agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1.

     4. E' comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.

     5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.

     7. Salvi i casi di errore materiale, è vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

 

     Art. 10. Decadenze e sanzioni

     1. Con provvedimento del Capo del dipartimento dello spettacolo è disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate nel periodo in corso:

     a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;

     b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite previsto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.

     2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

     3. L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie

     1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2000-2002, per i soggetti che hanno ricevuto contributi erogati sulla base della circolare 9 maggio 1998, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 è rapportata al 75 per cento della somma liquidata a consuntivo che risulti più vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti. Ai fini dell'erogazione, non si considera quanto corrisposto a titolo di contributo per la parte residua del 1999 in favore dei soggetti aventi attività stagionale ai sensi della citata circolare n. 25 del 1998. La personalità giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2002.

     2. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al 25 per cento né aumentare oltre una identica percentuale.

     3. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

     4. Per soggetti aventi attività riconosciuta, ai sensi della circolare 9 maggio 1998, n. 25, che hanno ricevuto la determinazione del contributo per la stagione 1999-2000, il contributo medesimo è liquidato, entro il 28 febbraio 2000, in ragione di un numero di dodicesimi del contributo pari ai mesi di attività sovvenzionata nel 1999. Si applica, con riferimento alla stagione 1999-2000, l'articolo 7, comma 3, secondo periodo. La deliberazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 3, effettuata per la stagione 1999-2000, ai sensi della citata circolare n. 25 del 1998, è efficace ai fini della definizione del contributo per il triennio 2000-2002.

     5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti teatrali, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1, dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione di due o più soggetti già ammessi a contributo, è elevata all'85 per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non può essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione è comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2000-2002, un'attività non inferiore al 70 per cento delle attività recitative complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed al 90 per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento.

     6. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine finale per la presentazione delle domande per il triennio 2000-2002, è fissato al sessantesimo giorno della data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Capo II

Settori teatrali

 

     Art. 12. Attività teatrale stabile

     1. L'attività teatrale stabile è attività di interesse pubblico, ed è caratterizzata dal peculiare rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, nonché da particolari finalità artistiche, culturali e sociali dalla priorità dell'assenza di fine di lucro e dal conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti. Essa è orientata:

     a) allo svolgimento, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale, di un ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, e all'adozione di progetti artistici integrati di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalità;

     b) al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alla drammaturgia contemporanea, allo sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università, al rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale, all'orientare la produzione, la promozione e la ricerca nel campo del teatro per le nuove generazioni, all'innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di età del pubblico, con particolare riferimento alla collaborazione con le strutture scolastiche ed alla formazione degli insegnanti.

     2. L'attività teatrale stabile comprende il settore dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri stabili ad iniziativa privata e dei teatri stabili di innovazione.

     3. Fermi, per il triennio 2000-2002, i soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere ammesso a contributo più di un soggetto per regione, con riferimento a ciascuno dei settori di cui agli articoli 13 e 14 e, per il settore dei teatri stabili di innovazione, non è ammesso più di un soggetto nel campo del teatro di sperimentazione ed uno nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

 

     Art. 13. Teatri stabili ad iniziativa pubblica

     1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono costituiti dalle regioni e dagli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale.

     2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono individuati ogni tre anni con decreto del Ministro, sentita la Commissione. Essi devono avere personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e devono necessariamente presentare tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede. Essi devono inoltre essere dotati di uno statuto che prevede:

     a) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

     b) la presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso della presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari;

     c) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed il presidente designato dal Ministro;

     d) l'impegno degli enti territoriali partecipanti a contribuire alle spese dell'ente in misura non inferiore al contributo annualmente versato dallo Stato, nonché a garantire la disponibilità delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di esercizio.

     3. Ai teatri stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi in presenza dei seguenti ulteriori requisiti:

     a) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

     b) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 21;

     c) stabilità triennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti, nonché di almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico;

     d) ospitalità, in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione;

     e) presenza nel triennio di almeno dodicimila giornate lavorative e trecentosessanta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, di cui almeno il 60 per cento rappresentato in sede. Al fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto, anche le rappresentazioni presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

     f) allestimento nel triennio di almeno due opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo vivente.

     4. Ai fini della determinazione del contributo dello Stato gli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

     5. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la partecipazione della provincia può essere acquisita nel corso del triennio 2000-2002. La partecipazione della regione non è necessaria relativamente ai soggetti eventualmente operanti nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

     6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera e), per il triennio 2000-2002, i teatri stabili ad iniziativa pubblica di minoranze linguistiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono effettuare nel triennio almeno trecento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti.

 

     Art. 14. Teatri stabili ad iniziativa privata

     1. I teatri stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di seguito denominati "teatri stabili privati", si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalità ed esercizio.

     2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi in presenza dei seguenti requisiti:

     a) personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, e partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale, individuato con riferimento alla sede del teatro;

     b) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

     c) direzione artistica ed organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21;

     d) stabilità triennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30 per cento dell'intero organico artistico e stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

     e) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50 per cento rappresentati in sede.

     3. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata ospitalità in sede, non prevalente rispetto all'attività produttiva propria annualmente realizzata. Essi devono dimostrare adeguate entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40 per cento delle uscite risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato alla data di presentazione della domanda di contributo; devono contribuire alla piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, con particolare riguardo ad autori viventi, e favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

     4. Per i teatri stabili privati riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in base alla circolare 9 maggio 1998, n. 25, si prescinde dalla necessaria partecipazione di un ente locale, di cui al comma 2, lettera a).

 

     Art. 15. Teatri stabili di innovazione

     1. I teatri stabili di innovazione sono teatri stabili con finalità culturali definite, che svolgono, con carattere di continuità, attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione, della ricerca e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Tale attività si caratterizza per finalità pubblica del progetto artistico-culturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale; particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventù, con particolare riguardo all'innovazione del linguaggio teatrale relativo alle diverse fasce di età del pubblico dei giovani; collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalità educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti.

     2. I requisiti di ammissione ai contributi dei soggetti di cui al comma 1 sono:

     a) personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile;

     b) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori;

     c) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale, in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia, nel settore teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21. Il direttore artistico non può svolgere più della metà delle regie degli spettacoli prodotti;

     d) nucleo artistico stabile;

     e) una o più sale nella esclusiva disponibilità del soggetto e idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti;

     f) adeguate entrate, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15 per cento del fabbisogno complessivo, da parte di soggetti diversi dallo Stato, tra i quali almeno un ente locale;

     g) attività di laboratorio, nonché attività minima di cento giornate recitative per ciascun anno del triennio, delle quali almeno la metà costituite da spettacoli direttamente prodotti, per la metà rappresentati in sede.

     3. Per i soggetti aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), del comma 2, per il triennio 2000-2002, costituisce condizione per l'erogazione l'impegno a reperire la sala ivi prevista entro la fine del medesimo triennio.

 

     Art. 16. Funzioni delle compagnie teatrali

     1. L'attività delle compagnie teatrali, o imprese di produzione teatrale, è attività di interesse pubblico, rappresenta la tradizione storica ed è aspetto fondamentale del teatro italiano.

     2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche di diritto privato ed assicurano la circolazione in tutto il territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale. Esse promuovono, in particolare, la drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.

 

     Art. 17. Imprese di produzione teatrale

     1. Le imprese teatrali di produzione, possono essere ammesse ai contributi dello Stato, purché effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate lavorative.

     2. Possono essere altresì finanziate imprese che svolgono, ad alto e qualificato livello, attività di produzione rispettivamente nel campo della sperimentazione, nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù. Tali soggetti devono caratterizzarsi per la continuità e l'identità del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale; la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali.

     3. I soggetti di cui al comma 2, devono effettuare per ciascun anno del triennio, un minimo di ottanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre venti giornate recitative, le attività di laboratorio, nonché settecento giornate lavorative.

     4. Ai fini della valutazione quantitativa, gli oneri previdenziali di cui all'articolo 5, comma 1, sono forfettariamente aumentati di una quota pari al 10 per cento per le imprese a carattere autogestito, aventi la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata o di associazione riconosciuta.

 

     Art. 18. Soggetti di promozione e formazione del pubblico

     1. Possono essere concessi contributi in favore di persone giuridiche private, alle quali partecipi la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate con legge regionale, e che svolgono attività di promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, nella quale non esista un analogo soggetto.

     2. Costituiscono presupposti per l'ammissione a contributi:

     a) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. I circuiti sono, altresì, autorizzati, ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 25 per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800;

     b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio, nonché le modalità della formazione del pubblico;

     c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.

     3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonché delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

     4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.

     5. Per i trienni successivi a quello 2000-2002, non può essere finanziato più di un soggetto di cui al comma 1 per regione. Per il trierinio 2000-2002, in deroga a quanto previsto dal comma 4, possono essere finanziati circuiti territoriali che abbiano già ricevuto contributi nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 19. Esercizio teatrale e teatri municipali

     1. I soggetti che gestiscono sale teatrali possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità.

     2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:

     a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

     b) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attività annuale;

     c) la programmazione di almeno ottanta giornate recitative per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attività stagionale;

     d) l'effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

     3. Qualora l'esercizio teatrale è rappresentato da un teatro municipale, in deroga a quanto previsto dalla lettera b), del comma 2, sono sufficienti quaranta giornate recitative annue, oltre alla presenza di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.

     4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato, nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 

Capo III

Altri soggetti teatrali

 

     Art. 20. Promozione teatrale e perfezionamento professionale

     1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di:

     a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di promozione disposte dall'amministrazione;

     b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attività produttiva e che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché alla valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

     c) soggetti che non svolgono attività di produzione teatrale e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale;

     d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

     e) organismi teatrali che operano stabilmente in strutture universitarie statali per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con i soggetti della stabilità teatrale;

     f) soggetti che, nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione delle tradizioni, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché soggetti di produzione che si impegnano ad allestire almeno un nuovo spettacolo per ciascuno degli anni del triennio. Nel caso in cui i soggetti hanno la disponibilità di una sala teatrale, si tiene conto delle relative spese di gestione.

     2. Per gli enti di cui alla lettera c), il contributo dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30 per cento della somma dei contributi degli enti locali.

 

     Art. 21. Rassegne e festival

     1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli anche interdisciplinari, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

     2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti:

     a) sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

     b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

     c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

     d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno un terzo presentato in prima nazionale;

     e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

 

Capo IV

Enti pubblici, fondazioni ed ulteriori attività teatrali

 

     Art. 22. Ente teatrale italiano

     1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve triennalmente un contributo, da erogarsi in tre annualità di medesimo importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, su presentazione del programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari.

     2. All'ETI nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo, contributi finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali; al sostegno di protocolli di attività interministeriali; all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri; alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in convezione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

     3. L'ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di coordinamento e alle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e regionali. A tal fine l'ETI provvede ad una rilevazione degli spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche contemporanee, da capacità di rinnovamento di linguaggio teatrale e dalla finalità di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato equilibrio tra gli spettacoli già rappresentati e i nuovi allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale di distribuzione, redatto tenendo conto della disponibilità di spazi teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale, destinando inoltre una particolare attenzione alle aree che hanno una inadeguata presenza teatrale.

     4. L'ETI può riservare il 25 per cento delle recite a giovani formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative promozionali e casi di comprovata necessità, costituisce rapporti contrattuali a percentuale.

 

     Art. 23. Fondazioni ed Accademia nazionale di arte drammatica

     1. Per le attività teatrali della società di cultura "La Biennale di Venezia", è concesso un contributo dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni.

     2. Alla fondazione Istituto nazionale per il dramma antico è concesso un contributo dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni.

     3. All'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" è assegnato un contributo, sulla base del programma triennale di attività, deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti teatrali.

     4. Si applica il comma 1 dell'articolo 22.

 

     Art. 24. Ulteriori attività teatrali

     1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attività teatrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), è attribuita, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni teatrali, anche con riferimento all'innovazione teatrale, all'ausilio a nuovi progetti teatrali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza teatrale in aree del Paese meno servite.

     2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazione ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 febbraio 2003, n. 24.