§ 98.1.39354 - Circolare 9 maggio 1998, n. 25 .
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1998/1999.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/1998
Numero:25


Sommario
Articolo 1  Attività teatrali sovvenzionate.
Articolo 2  Stagione teatrale.
Articolo 3  Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari.
Articolo 4  Modalità per la presentazione delle domande e dei consuntivi.
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7  Acconti.
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 
Articolo 14 
Articolo 15 
Articolo 16 
Articolo 17 
Articolo 18 
Articolo 19 
Articolo 20 
Articolo 21 
Articolo 22 
Articolo 23 
Articolo 24 
Articolo 25 
Articolo 26 
Articolo 27 


§ 98.1.39354 - Circolare 9 maggio 1998, n. 25 .

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1998/1999.

 

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1998, n. 129.

 

Premessa

Il Dipartimento dello spettacolo, di seguito definito "l'amministrazione", eroga finanziamenti alle attività teatrali di prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il più possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.

A tal fine, l'azione dell'amministrazione si atterrà ai seguenti principi:

1. Creazione e produzione:

a) sostegno alla qualità, all'innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

b) sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

c) conservazione e valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso;

d) incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi (teatrale, musicale, coreutico, ecc.);

e) formazione e tutela delle professionalità in campo artistico, tecnico, organizzativo.

2. Distribuzione e diffusione:

a) incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite attività di incoraggiamento dei giovani e delle categorie meno favorite ad accostarsi al teatro;

b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite;

c) sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

3. Le caratteristiche di continuità e coerenza del progetto artistico e l'efficienza della gestione costituiscono elementi di particolare considerazione ai fini dell'intervento pubblico.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Attività teatrali sovvenzionate.

1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di disciplina generale dell'attività teatrale e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle attività di prosa.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di prosa considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival, realizzate e promosse da:

a) enti di diritto pubblico;

b) istituzioni culturali a carattere nazionale;

c) enti stabili di:

1) produzione ad iniziativa pubblica;

2) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

3) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale;

4) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

d) soggetti privati di produzione;

e) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù;

f) organismi e imprese di distribuzione:

1) circuiti territoriali;

2) imprese private di esercizio;

3) teatri municipali;

g) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

h) teatri universitari;

i) enti promotori di rassegne e festival.

 

 

     Articolo 2

Stagione teatrale.

1. La stagione teatrale consiste nel periodo di attività di ciascuna delle categorie di soggetti disciplinati dalla presente circolare ed è relativa ai seguenti periodi:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo, per i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23; per le iniziative culturali di cui all'articolo 23 il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale esse iniziano;

b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per gli enti stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;

c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, per i soggetti di cui agli articoli 8, 17, 18 e 22.

2. L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facoltà di emanare, entro il 31 dicembre 1998, una ulteriore circolare relativa al periodo di attività fra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1999, al fine di assicurare la coincidenza della stagione teatrale con l'anno solare 2000 e seguenti.

 

 

     Articolo 3

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari.

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15.

2. Gli elementi artistici e tecnici di cui al comma 1 devono possedere adeguata professionalità, riferita ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Il possesso di tali requisiti, nonché la conformità dei singoli rapporti contrattuali ai relativi contratti collettivi nazionali di categoria, deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

3. Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

4. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 22 e 23, ove gli stessi presentino identità personale nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, con altri soggetti in favore dei quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

 

 

     Articolo 4

Modalità per la presentazione delle domande e dei consuntivi.

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione 1998-1999 devono essere redatte in tre esemplari, dei quali uno in regola con l'imposta di bollo, e presentate, direttamente o a mezzo del servizio postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III attività di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. Esse devono essere corredate da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti presentino variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;

b) copia del bilancio consuntivo per l'anno 1997, approvato secondo le disposizioni del codice civile;

c) programma di attività e preventivo finanziario, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2. I termini perentori per la presentazione delle domande sono:

a) 31 ottobre 1998, per le iniziative la cui attività è considerata ad anno solare;

b) 30 giugno 1998, per le iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale.

3. La documentazione relativa al programma di attività ed al preventivo finanziario deve essere improrogabilmente perfezionata, pena il rinvio dell'esame della domanda alla presentazione del consuntivo, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre i seguenti termini:

a) 31 luglio 1998, per i soggetti la cui attività è considerata a stagione;

b) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui all'articolo 8;

c) 31 dicembre 1998, per i soggetti della promozione;

d) 30 aprile 1999, per i soggetti organizzatori di festival e rassegne.

4. L'amministrazione decide sugli interventi finanziari, in linea di massima entro i seguenti termini:

a) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);

b) 30 novembre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);

c) 28 febbraio 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera c);

d) 30 giugno 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera d).

5. Il consuntivo dell'attività svolta, redatto su modello predisposto dall'amministrazione, deve essere presentato entro trenta giorni dal termine dell'attività, come indicato all'art. 2, ad eccezione dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10, per i quali il termine è di sessanta giorni. In difetto di tale presentazione, l'amministrazione non procede alla definitiva assegnazione dell'intervento finanziario ed all'esame della documentazione presentata per la stagione successiva.

6. In presenza di difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'amministrazione può, rispettivamente, sentita la Commissione consultiva, procedere alla riduzione o alla revoca dell'intervento finanziario, ovvero, di ufficio, ad una riduzione corrispondente alle somme oggetto di documentazione inidonea.

 

 

     Articolo 5

Criteri per l'intervento finanziario dello Stato.

1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle attività teatrali di cui all'art. 1, in base ai criteri e modalità previsti agli articoli successivi, ed inoltre secondo i criteri di seguito enunciati.

2. Per le attività di produzione, i costi presi a riferimento riguardano, in particolare, gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli enti stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento sono oggetto di separata valutazione. Nell'ambito di un generale contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali riferiti all'ENPALS potranno essere presi in considerazione fino ad un massimale di lire 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari. In aggiunta a quanto previsto:

a) per i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11, in caso di prevalenza di recite di autore italiano contemporaneo o di paese dell'Unione europea i costi presi a riferimento per la determinazione del contributo sono maggiorati di una quota forfettaria;

b) per i soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 15 gli oneri previdenziali e assistenziali sono maggiorati di una quota forfettaria in presenza di una prevalenza di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo o di paese dell'Unione europea, nonché di una ulteriore quota forfettaria in caso di recite con contratti a percentuale non inferiori al 60% delle recite complessivamente realizzate.

3. Per le attività di ospitalità, i costi presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono:

a) i costi relativi a recite finanziate con compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. In particolare, per i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11, i compensi fissi sono considerati fino all'importo di lire 18 milioni; per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15 i contratti stipulati con compenso fisso non superiore alla somma di 5 milioni sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi di ospitalità di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al 25% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per la distribuzione, i costi presi a riferimento riguardano quelli relativi a soggetti beneficiari di intervento finanziario dello Stato, con le stesse modalità stabilite al comma 3, nonché le spese connesse alla gestione della sala, alla promozione e alla pubblicità.

5. Per la promozione, consistente nell'attività mirata alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, i costi presi a riferimento riguardano quelli concernenti l'attività istituzionale, con esclusione delle spese generali.

6. Per le rassegne ed i festival, i costi presi a riferimento sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione e la pubblicità.

7. L'intervento finanziario non può eccedere il pareggio di bilancio e comunque il 60% delle uscite ivi rappresentate, ad eccezione delle iniziative di cui agli articoli 8 e 23; tra le uscite può essere inserita la quota di ripiano del bilancio di stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

8. L'amministrazione, sentita la Commissione consultiva per la prosa, si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.

9. È ammesso il finanziamento di coproduzioni, preferibilmente fra due organismi, solo per la realizzazione di spettacoli che richiedano un particolare impegno artistico, finanziario e organizzativo, motivato da adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. In tal caso, le recite realizzate in coproduzione saranno valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione, regolarmente documentati.

10. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, l'amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione alla dimensione del contributo della stagione teatrale precedente definitivamente assegnato in sede consuntiva.

11. In sede di esame del preventivo i costi potranno essere considerati compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario, l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti, quali gli oneri sociali e i costi connessi allo svolgimento dell'attività.

12. Salvo che nei casi di errore materiale o di violazioni di legge o di norme della presente circolare, è esclusa la possibilità di riesame o di assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 8, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

13. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio Ufficio VI - Attività ispettive, ed anche tramite gli organi ispettivi del Ministero del tesoro, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività teatrale, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti. L'amministrazione ha la facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.

14. L'amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere. Nei casi di particolare gravità, la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre anni.

 

 

     Articolo 6

Valutazione qualitativa.

1. Ai fini della valutazione qualitativa delle iniziative, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) validità culturale del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) validità organizzativa e gestionale dei soggetti, valutata anche tenendo conto della esatta e tempestiva corresponsione dei compensi, pattuiti contrattualmente, agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione;

d) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

f) committenza di nuove opere;

g) attenzione prestata alla drammaturgia contemporanea, rapportata alle problematiche della vita civile;

h) qualità e numero degli spettacoli ospitati;

i) specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

j) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali;

k) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

2. Una particolare valutazione qualitativa è riservata a non più di dieci compagnie, in ragione della specificità e dell'organicità del progetto drammaturgico e culturale elaborato. Speciale attenzione è, altresì, riservata ai teatri e alle compagnie che presentano, nell'ambito del progetto globale, un programma organico di promozione del pubblico dei giovani, ai sensi dell'articolo 26.

3. In sede di valutazione del progetto si tiene inoltre conto dei seguenti elementi:

a) interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano i soggetti e in particolare, alle aree carenti di strutture e di offerta culturale;

b) funzione di servizio sul territorio;

c) vocazione sociale delle associazioni culturali e delle imprese cooperative autogestite.

4. In difetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), per soggetti che hanno anteriormente ricevuto finanziamenti per cinque anni, l'intervento finanziario non può essere ridotto, per il solo anno di riferimento, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

 

 

     Articolo 7

Acconti.

1. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo assegnato, fino ad un massimo del 60%, in favore di soggetti, che ne abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, ed abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino a un massimo dell'80%, in favore di soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti.

3. Per i festival e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale, di cui all'art. 22, può essere concesso un acconto fino al 40% del contributo assegnato, su richiesta e previa presentazione di documentazione di pari importo relativa alle spese già sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione.

4. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, è disposta la decadenza dall'acconto ed è disposto il recupero. In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di tre anni e comunque fino a restituzione delle somme percepite.

5. La documentazione prevista dal comma 3 può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

 

     Articolo 8

Disposizioni per l'ETI, l'INDA e l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico".

1. In attesa della approvazione del disegno di legge sulla disciplina generale dell'attività teatrale, all'Ente teatrale italiano (ETI) è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. All'ETI nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo, contributi finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali; al sostegno di protocolli di attività interministeriali; all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri; alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in convenzione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

3. L'ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di coordinamento e alle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e regionali. A tal fine l'ETI provvede, per la stazione 1998/99, ad una rilevazione degli spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche contemporanee, da capacità di rinnovamento di linguaggio teatrale e dalla finalità di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato equilibrio tra gli spettacoli già rappresentati e i nuovi allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale di distribuzione, che tiene conto della disponibilità di spazi teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale, ed inoltre destina una particolare attenzione alle aree depresse in un'ottica di equilibrio delle risorse e delle opportunità.

4. L'ETI può riservare il 25% delle recite realizzate nella stagione 1998/99 a giovani formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative promozionali, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale.

5. Alla fondazione Istituto nazionale del dramma antico è assegnato e liquidato un contributo annuo per lo svolgimento dell'attività istituzionale all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo deliberato dai competenti organi statutari, tenuto conto della attività presso il teatro di Siracusa e della valorizzazione dei teatri greci e romani sul territorio nazionale.

6. All'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti teatrali. Ad integrazione del contributo annuo, può essere concesso un contributo finalizzato al perfezionamento professionale di artisti.

 

 

Capo II

Enti stabili di produzione ed esercizio

     Articolo 9

Enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica.

1. Fermo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica, di seguito denominati "teatri stabili pubblici", sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

a) teatri metropolitani, istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

b) teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale, che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che tale attività avvenga in teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando che la sala principale abbia almeno 500 posti;

c) teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri, ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari, in deroga al comma 4, devono raggiungere annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti.

2. I teatri stabili pubblici hanno i seguenti compiti:

a) curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, anche tramite convenzioni con l'università o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale;

b) porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

c) sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

d) favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli con cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

3. Ai teatri stabili pubblici sono assegnati contributi in presenza dei seguenti requisiti:

a) statuto conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 29 novembre 1990;

b) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

c) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;

d) autonoma amministrazione;

e) stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti; stabilità biennale dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il 60% del personale;

f) qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima in misura non prevalente rispetto alla attività di produzione.

4. Per i fini di cui al comma 3, i teatri stabili pubblici devono presentare un progetto biennale di produzione, promozione e ospitalità con caratteristiche di attendibilità finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, può limitarsi ad indicazioni di massima, purché rientranti in linee programmatiche biennali. Nell'ambito del progetto, i teatri stabili pubblici devono:

a) raggiungere 8.000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;

b) rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti. Al fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

c) allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

5. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali sono considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

6. Per l'ammissione agli interventi finanziari, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con decreto biennale, in presenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, e comunque in presenza di una attività svolta per almeno due anni secondo i criteri indicati nei commi precedenti, l'elenco dei teatri stabili pubblici. Per tale inclusione, i predetti teatri devono avere disponibilità finanziaria propria, derivante dall'attività o da contributi di altri soggetti, non inferiore ai costi generali di gestione.

 

 

     Articolo 10

Enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata.

1. Gli enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di seguito denominati "teatri stabili privati", sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio dove essi operano e si caratterizzino per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, avente prioritario interesse pubblico.

2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

a) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero in Sicilia e Sardegna, qualora non esista alcun teatro stabile pubblico o privato, la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale della quale l'ente locale assicuri la disponibilità;

b) direzione artistica ed organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale;

c) autonoma amministrazione;

d) stabilità biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico e stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari, i teatri stabili privati devono presentare un progetto biennale di produzione, promozione e ospitalità, con caratteristiche di attendibilità finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, può limitarsi ad indicazioni di massima, purché rientranti in linee programmatiche biennali. Nell'ambito di tale progetto, gli enti devono raggiungere annualmente 4.000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede.

4. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata ospitalità in sede, che, comunque, non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attività produttiva, complessivamente realizzata nella stagione teatrale. Essi devono dimostrare adeguate entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Per l'ammissione agli interventi finanziari, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con decreto biennale, un elenco dei teatri stabili privati, in presenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, con riguardo ad una attività svolta per almeno due anni secondo i criteri indicati nei commi precedenti, tenuto conto del programma realizzato e della funzione socio-culturale svolta sul territorio.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un teatro stabile privato; possono, comunque, essere, confermati quelli già riconosciuti anche se in numero superiore ad uno per regione.

 

 

     Articolo 11

Enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione, di seguito denominati "enti di ricerca teatrale", riconosciuti nel decreto di cui al comma 6, possono essere assegnati contributi annuali qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e della ricerca. La loro attività dove caratterizzarsi per finalità pubblica del progetto artistico-culturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le Università; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti.

2. Agli enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù, riconosciuti nel decreto di cui al comma 6, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù. La loro attività deve caratterizzarsi per finalità pubblica del progetto artistico-culturale; innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di età del pubblico dei giovani; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali; collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalità pedagogiche ed alla formazione degli insegnanti.

3. Presupposti per l'ammissione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:

a) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori;

b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia. Il direttore artistico non può svolgere oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti;

c) nucleo artistico stabile;

d) sale direttamente gestite e idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, ridotta alla metà per gli organismi operanti in Sicilia e Sardegna;

e) apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

f) attività di laboratorio;

g) attività minima di 100 giornate recitative, che non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede, e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, delle quali non oltre la metà realizzate da altri centri riconosciuti.

4. Per l'ammissione agli interventi finanziari, ogni biennio, considerati i risultati conseguiti, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con proprio decreto un elenco degli enti di cui ai commi 1 e 2. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un soggetto di cui al comma 1 e più di un soggetto di cui al comma 2. Possono, comunque essere confermati quelli già riconosciuti, anche se in numero superiore ad uno per regione. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento di due organismi per ciascun settore di attività.

5. Ai fini dell'assegnazione dei contributi statali gli enti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati per categorie separate.

 

 

Capo III

Soggetti teatrali di produzione a carattere privato, individuale, collettivo e autogestito

     Articolo 12

Imprese di produzione teatrale di prosa.

1. Le iniziative teatrali di produzione, che si distinguono per la validità artistica del progetto e per la capacità organizzativa dell'impresa, possono essere ammesse agli interventi finanziari, purché effettuino un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate lavorative.

2. Tali imprese si distinguono in:

a) imprese che si qualificano per la funzione di servizio sull'intero territorio nazionale. Esse devono svolgere attività in almeno trenta piazze diverse dislocate in non meno di quattro regioni. La quantificazione dell'intervento finanziario, così come indicata all'art. 5, comma 2, è maggiorata di una quota forfettaria sugli oneri sociali in considerazione del numero di piazze previsto;

b) imprese che garantiscono continuità di offerta teatrale sul territorio. La quantificazione degli interventi finanziari è rapportata al costo del lavoro, di cui all'art. 5, comma 2;

c) imprese che richiedono contributi a remunerazione dei costi di attività, per la quali l'intervento finanziario è rapportato agli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati. È, inoltre, corrisposto un contributo forfettario pari alla rivalsa dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla SIAE per conto dell'amministrazione finanziaria. Detto contributo forfettario è elevato del 20% per gli spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30.

3. Sulla base della qualità degli spettacoli realizzati nonché dei risultati artistico-organizzativi verificati a consuntivo, possono essere concessi, nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, non più di 30 premi finali alle imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 2, commisurati ad una percentuale dell'intervento finanziario disposto a consuntivo. A detti premi potranno concorrere le imprese che abbiano effettuato almeno il 60% delle recite con contratti a percentuale ed abbiano allestito almeno un'opera teatrale originale di autore contemporaneo italiano non caduta in pubblico dominio.

 

 

     Articolo 13

Imprese di produzione a carattere autogestito.

1. Per le imprese a carattere autogestito, con esperienza pluriennale, continuità del nucleo artistico ed organizzativo, progettualità sviluppata nel tempo e direzione artistica qualificata, la quantificazione dell'intervento finanziario è effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), con esclusione del rispetto dei limiti ivi previsti per lo svolgimento dell'attività.

 

 

     Articolo 14

Progetto giovani.

1. Al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa, anche in collaborazione con soggetti finanziatori esterni, sono assegnati contributi, per non più di due anni, a favore di compagnie, in numero non superiore a cinque, che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziario dello Stato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) progetto produttivo biennale, con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale, e un bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale in grado di garantire la realizzazione di un minimo di 55 giornate recitative e non meno di 500 giornate lavorative, assicurando agli elementi impegnati il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro;

b) nucleo artistico composto da elementi, di età non superiore a 35 anni, diplomati ovvero professionisti con esperienza biennale in compagnie che abbiano svolto attività, senza rilievi, nei due anni precedenti. È comunque consentita la scritturazione di attori di età superiore, in relazione alle specifiche esigenze dei lavori teatrali rappresentati.

2. I contributi sono assegnati con priorità a compagnie che allegano alla domanda una dettagliata relazione dell'attività svolta nelle due stagioni precedenti.

3. L'amministrazione individua, sentita la Commissione consultiva per la prosa, le compagnie alle quali assegnare il contributo di cui al comma 1, in misura forfettaria, non inferiore a 50 e non superiore a 100 milioni, sulla base del progetto di attività.

4. L'amministrazione favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra ciascuna delle compagnie selezionate ed un organismo della stabilità al fine di assicurare alle predette spazi di attività e utili forme di tutoraggio.

 

 

     Articolo 15

Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 11, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, approva con proprio decreto, all'inizio di ciascuna stagione teatrale, sulla base del progetto artistico presentato e considerata l'attività svolta nell'ambito del settore, due elenchi di soggetti, non superiori a 25 ed a 20, che svolgono, ad alto e qualificato livello, attività di produzione rispettivamente nel campo della sperimentazione e nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per la continuità e l'identità del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per la svolgimento di attività laboratoriale; programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attività di laboratorio. Ai medesimi soggetti sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b), nonché all'art. 13. Ai medesimi soggetti è inoltre riconosciuto un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, qualora effettuino almeno la metà delle recite con contratti a percentuale e rappresentino un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

 

 

Capo IV

Iniziative culturali

     Articolo 16

Teatro universitario.

1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi teatrali che operano stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 15 e 21.

2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

 

 

     Articolo 17

Promozione e perfezionamento professionale.

1. Possono essere concessi contributi a favore di:

a) enti e soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di promozione disposte dall'amministrazione;

b) enti a iniziativa pubblica o privata che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché alla valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) enti che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale;

d) enti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionisti ad essi aderenti.

2. L'eventuale attività produttiva degli enti di cui alle lettere b) e c) può configurarsi solo come saggio finale connesso all'attività realizzata e non può assumere carattere prevalente.

3. Per gli enti di cui alla lettera c), l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30% degli interventi degli enti locali.

4. Non possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo.

 

 

     Articolo 18

Teatro di figura di rilevanza nazionale.

1. Possono essere concessi contributi a favore di enti di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival, nonché a soggetti di produzione che allestiscono annualmente almeno un nuovo spettacolo. Ove i predetti soggetti hanno la disponibilità di una propria sala teatrale, l'intervento finanziario dello Stato tiene conto anche delle relative spese di gestione.

2. Non possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo.

 

 

Capo V

Distribuzione teatrale

     Articolo 19

Circuiti territoriali.

1. Possono essere concessi contributi ad enti pubblici o privati che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito della propria regione ed anche in non più di una regione limitrofa nella quale non esistono circuiti riconosciuti.

2. Costituiscono presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni:

a) progetto di attività che prevede la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, pari alla somma di lire 13 milioni. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno 10 piazze; distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia; effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi e muniti delle prescritte autorizzazioni.

I circuiti sono, altresì, autorizzati, ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 25% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio;

c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione.

3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, con le modalità di cui all'art. 5, comma 3, delle spese di promozione e pubblicità, con esclusione del costo fisso del personale dipendente. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si tiene altresì conto del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

4. L'amministrazione, tenuto conto dell'opportunità che sia finanziato non più di un circuito per regione, favorirà l'accorpamento dei circuiti presenti nella medesima regione.

 

 

     Articolo 20

Esercizio teatrale.

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala, ivi compreso quello relativo alla pubblicità ed alla promozione del pubblico, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrato nella stagione teatrale precedente.

2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:

a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;

c) la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

d) l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. A tal fine si applica l'art. 3, comma 4;

e) la programmazione per almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo, si tiene conto della qualità degli spettacoli ospitati e del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale e di paesi dell'Unione europea.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque non oltre il 25% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato, nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 

 

     Articolo 21

Teatri municipali.

1. Ai teatri municipali, ai quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purché abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attività di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20.

2. Ai fini della quantificazione del contributo si tiene conto fino al 50% dei costi di pubblicità e promozione del pubblico.

3. Ai fini della valutazione qualitativa si tiene conto:

a) della qualità degli spettacoli ospitati e dello spazio riservato al teatro di ricerca;

b) delle attività di promozione, comprensive di iniziative editoriali e della conservazione audiovisiva delle attività programmate;

c) dello spazio riservato al repertorio contemporaneo italiano e dei paesi dell'Unione europea;

d) della partecipazione a progetti regionali o sub-regionali, finalizzati al coordinamento delle attività singolarmente programmate ed alla realizzazione di specifiche manifestazioni da effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio;

e) dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente, tenuto conto della capienza del teatro.

 

 

Capo VI

Progetti finalizzati

     Articolo 22

Rassegne e festival.

1. Possono essere concessi contributi a enti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo.

2. L'intervento finanziario dello Stato ha carattere integrativo di altri apporti finanziari.

3. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, approva, con proprio decreto, un elenco di iniziative, non superiori a 15, alle quali può essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nell'elenco, le iniziative devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere sovvenzionate da uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

b) disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

c) disporre di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) prevedere una pluralità di spettacoli, dei quali almeno un terzo presentato in prima nazionale;

e) programmare in prevalenza spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica.

 

 

     Articolo 23

Progetti speciali.

1. Per ogni esercizio finanziario l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può promuovere fino a tre progetti, nell'ambito delle seguenti finalità: realizzazione o sostegno di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di notevole rilevanza nazionale od internazionale; promozione della cultura e delle attività teatrali nelle aree meno provviste; sostegno ad iniziative di turismo culturale.

2. Per ogni esercizio finanziario, possono essere assegnati, tenendo anche conto di un criterio di rotazione, contributi forfettari a non più di due progetti speciali, particolarmente qualificati sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo, finalizzati allo studio e dalla ricerca di nuovi linguaggi teatrali, e che si caratterizzano per i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovamento del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale con disponibilità di una sede appositamente attrezzata;

d) seminari, convegni, pubblicazioni;

e) eventuale allestimento di spettacolo.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere sovvenzionati a condizione che vi sia alternatività dell'intervento finanziario richiesto con qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare e sia rispettata l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

 

 

Capo VII

Disposizioni finali

     Articolo 24

Teatri d'Europa.

1. L'attività dell'Ente autonomo piccolo teatro della città di Milano, quale teatro d'Europa, disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991, consiste in:

a) svolgere attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa;

b) costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei;

c) collegarsi con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è assegnato annualmente un contributo, comunque non superiore al contributo ordinario assegnato sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. La quantificazione è effettuata sulla base di un progetto annuale di attività, presentato entro il 31 marzo di ciascun anno, ed approvato, sentita la Commissione consultiva per la prosa. Il contributo non è computato ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali, di cui alla lettera c), dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1990.

3. Il conferimento della qualifica "Teatro d'Europa", di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, è soggetto, sentita la Commissione consultiva per la prosa, a verifica annuale in sede di riscontro dell'attività svolta in rapporto al progetto di cui al comma 2.

4. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può riconoscere la qualifica di "Teatro d'Europa" all'Associazione teatro di Roma.

 

 

     Articolo 25

Iniziative di collaborazione teatrale con Paesi esteri e partecipazione a programmi dell'Unione europea.

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare 11 agosto 1989, n. 4 (promozione all'estero dello spettacolo italiano), e successive modificazioni, tenendo altresì conto dei seguenti elementi:

a) qualità dell'organismo;

b) qualità del progetto;

c) rapporto costi-benefìci del contributo in relazione al numero delle recite, ampiezza della tournée, bacino d'utenza, prestigio del soggetto ospitante;

d) valenza di politica culturale internazionale.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournée sovvenzionate ai sensi del presente articolo. Le giornate recitative realizzate in paesi dell'Unione europea, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, sono valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste dalla presente circolare per le formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato.

4. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati contributi speciali per la partecipazione a progetti comunitari.

5. Al fine di favorire l'informazione degli operatori del settore, è istituito, nell'ambito dell'Osservatorio dello spettacolo, un servizio d'informazione sui programmi dell'Unione europea e sull'utilizzo dei fondi comunitari nel settore dello spettacolo.

 

 

     Articolo 26

Promozione del pubblico dei giovani.

1. Nell'ambito del contributo ordinario, sono concessi particolari incentivi a quei soggetti che presentano un programma organico di promozione del pubblico dei giovani.

2. L'amministrazione promuove, con la collaborazione dell'ETI, una iniziativa di promozione diffusa in tutto il territorio nazionale e rivolta ad avvicinare i giovani al mondo del teatro. All'ETI è inoltre assegnato un apposito contributo per la diffusione della formazione e cultura teatrale nelle scuole, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Dipartimento dello spettacolo, Ministero della pubblica istruzione ed ETI.

 

 

     Articolo 27

Disposizioni finali.

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina con proprio provvedimento, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, le percentuali di incidenza dei singoli costi presi a riferimento per la quantificazione del contributo. Con il medesimo provvedimento, è definito un incentivo finanziario da assegnare agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

3. Le distinte di incasso da esibire, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE.

4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi per effetto della convenzione eventualmente stipulata con le Ferrovie dello Stato S.p.a.

5. Il legale rappresentante del soggetto beneficiario degli interventi finanziari, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi; ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Gli interventi finanziari per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessano la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

7. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del Fondo unico per lo spettacolo, annualmente destinata alle attività teatrali di prosa. Fermo quanto previsto dall'art. 7, la liquidazione degli interventi finanziari è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.

8. La presente circolare ha validità per la stagione 1998/1999 e resta in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione o sostituzione.

Il Ministro:

Veltroni