Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.3 circo |
Data: | 21/04/1994 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. Definizione |
Art. 2. Oggetto del regolamento |
Art. 3. Domande di concessione |
Art. 4. Fase istruttoria |
Art. 5. Decisione |
Art. 6. Autorizzazioni all'esercizio di attività circensi e di spettacolo viaggiante |
Art. 7. Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante |
Art. 8. Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento |
Art. 9. Competenze del Ministero dell'interno |
Art. 10. Verifiche periodiche |
Art. 11. Controlli e sanzioni |
Art. 12. Norme abrogate |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 88.3.6 - D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonchè dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.
(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. Definizione
1. Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonchè i procedimenti per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.
Capo II
PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE
Art. 3. Domande di concessione
1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti:
a) concessione dei contributi all'attività teatrale di prosa di cui all'art. 1 del
b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla
c) concessione delle sovvenzioni di cui alla
d) concessione dei contributi di cui all'art. 19 della
e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Art. 4. Fase istruttoria
1. L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.
2. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della
Art. 5. Decisione
1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato può produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del
Capo III
PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE
Art. 6. Autorizzazioni all'esercizio di attività circensi e di spettacolo viaggiante [1]
Art. 7. Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante
1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
2. La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e le date degli spettacoli.
3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.
4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.
Art. 8. Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento [2]
[1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio dei parchi di divertimento, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali, nonchè delle capacità finanziarie e dell'anzianità di esercizio del richiedente.
3. Entro centoventi giorni dalla data di deposito della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento non è adottato entro il termine.
4. L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero e all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando l'esclusione degli apparecchi automatici e semi automatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della
Art. 9. Competenze del Ministero dell'interno
1. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
Capo IV
NORME FINALI
Art. 10. Verifiche periodiche
1. L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 11. Controlli e sanzioni
1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del
2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del
Art. 12. Norme abrogate
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
a) l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della
b) gli articoli 6, 7 e 8 della
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 46 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1147, della