Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.15 trattamenti sanitari obbligatori |
Data: | 20/03/1968 |
Numero: | 419 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 86.15.8 - Legge 20 marzo 1968, n. 419.
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
(G.U. 19 aprile 1968, n. 100).
Alle disposizioni della
"E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita [1] .
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità".
Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis:
"Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico".
All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della prima infanzia in contemporaneità alla vaccinazione antidifterica e".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 si provvede ai sensi dell'art. 4 del
Nei bambini di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell'art. 2 della
Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente art. 3-bis:
"Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.
Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie".
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all'art. 4 della
La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato o la persona cui il bambino è stato affidato da un istituto di pubblica assistenza è responsabile dell'osservanza della presente legge.
[Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000] [2].
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 6 del