Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.15 trattamenti sanitari obbligatori |
Data: | 27/04/1981 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente: |
Art. 2. L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente: |
§ 86.15.B - Legge 27 aprile 1981, n. 166.
Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
(G.U. 2 maggio 1981, n. 119)
La lettera c) dell'articolo 1 della
"c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita".
L'articolo 1-bis della
"Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale".