§ 86.11.1H - Legge 27 dicembre 1973, n. 868.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:27/12/1973
Numero:868


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, è convertito in legge con le [...]


§ 86.11.1H - Legge 27 dicembre 1973, n. 868. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

(G.U. 3 gennaio 1974, n. 3)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la sanità, sentite le regioni interessate, compresi nelle zone di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza dell'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

     Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974".

     Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "A favore delle imprese, regolarmente autorizzate o iscritte nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dedite alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, anche se operanti in zone diverse da quelle indicate nel decreto di cui al precedente art. 1, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione o distruzione degli impianti, ovvero la cui produzione sia andata completamente distrutta in virtù dell'ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

     Il contributo di cui al precedente comma è concesso dal capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati da presentare non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati".

     Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

     "Art. 3 bis. (Contributi alle imprese orticole).

     A favore delle imprese coltivatrici di prodotti orticoli le cui produzioni siano state rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali è corrisposto, a fondo perduto, un contributo per un ammontare non superiore a lire un milione in rapporto all'estensione danneggiata. L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della giunta regionale, su proposta del capo compartimento per l'agricoltura competente per territorio, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

     I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare".

     Nell'articolo 4,

     il titolo è sostituito dal seguente: “(Indennità ai lavoratori)";

     il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 3, hanno interrotto la propria attività è corrisposta un'indennità mensile di lire 60.000, oltre gli assegni per i familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.

     L'indennità è concessa dal capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'art. 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, nonché ai lavoratori autonomi o associati della piccola pesca costiera, locale o ravvicinata, iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 2.000 milioni, da destinare per 1 miliardo alle regioni della Puglia e della Campania, e 1 miliardo alle altre regioni".

     Nell'articolo 6, al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "ed altre malattie infettive".

     Nell'articolo 7,

     al primo comma, le parole: "Campania e Puglia" sono sostituite dalle altre: "Campania, Puglia e Sardegna" e dopo la parola: "comunali" è aggiunta l'altra: " , provinciali";

     al secondo comma, le parole: "degli uffici provinciali" sono sostituite dalle altre: "delle regioni interessate, sentiti gli uffici provinciali".

     Nell'articolo 8,

     al primo comma, le parole: "Campania e Puglia" sono sostituite dalle altre: "Campania, Puglia e Sardegna";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Detti corsi sono orientati a consentire l'inserimento del lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nei settori terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera".

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonchè di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, con priorità per i comuni delle regioni Puglia e Campania.

     Ove le indicate opere siano state già messe a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.

     Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agli organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli adempimenti.

     Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni.

     Ai suddetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni, e di lire 36 mila milioni.

     In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo:

     1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;

     2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilità di progetti eseguibili nel momento della conversione in legge del presente decreto;

     3) di assicurare la funzionalità dei progetti in virtù delle disposizioni della presente legge".

     Nell'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici".

     Nel terzo comma, dopo le parole: "aule mobili" sono inserite le altre: "o ad elementi componibili".

     Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 10 bis. (Sospensione della riscossione delle imposte).

     Nei confronti dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'art. 1, titolari di esercizi commerciali di vendita al pubblico, di pubblici esercizi, di imprese alberghiere, di imprese artigiane, gestori di locali di pubblico spettacolo, esercenti il commercio ambulante, esercenti la pesca marittima, è concessa la sospensione della riscossione, a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e fino al 30 giugno 1974, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta di famiglia, comprese le sovraimposte e le addizionali.

     In favore dei coltivatori diretti la sospensione di cui al comma precedente è concessa anche relativamente all'imposta sul reddito dominicale, all'imposta sul reddito agrario e all'imposta complementare, comprese le sovraimposte e le addizionali.

     La sospensione è disposta dalla competente intendenza di finanza ad istanza degli interessati corredata da documentazione idonea a dimostrare l'appartenenza alle categorie sopraindicate. La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

     La riscossione delle imposte, nonchéè delle sovraimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1974 in dodici rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388".

     "Art. 10 ter. (Sospensione del pagamento di contributi previdenziali).

     A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974.

     Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di dodici rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi.

     La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da presentare ai competenti uffici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     "Art. 10 quater. (Concessione di contributi sugli interessi).

     Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo straordinario per la corresponsione di contributi, nella misura del 5 per cento, in conto interessi su finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di cui all'art. 1.

     I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare l'importo di lire 2 milioni per azienda.

     Il fondo ha una dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974".

     "Art. 10 quinquies. (Stanziamenti per la propaganda turistica all'estero).

     E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da assegnare alle regioni Campania e Puglia, in ragione di lire 500 milioni ciascuna, per attività di propaganda turistica all'estero da attuare tramite l'ENIT.

     Detta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1974.

     Il 60 per cento delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica all'estero è destinato al rilancio delle attività turistiche delle zone di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523".

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese orticole e delle indennità ai lavoratori). - I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     I contributi di cui al precedente art. 3-bis saranno corrisposti dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni, contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Per la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973.

     Per la concessione dell'indennità di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973".

     Nell'articolo 14,

     al primo comma, dopo le parole: "a statuto speciale" sono inserite le altre: "e dei dirigenti degli uffici di sanità dei porti, aeroporti e valichi di frontiera";

     alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

     "E' autorizzata a favore del personale di ruolo e non di ruolo e del personale operaio del Ministero della sanità la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il periodo 28 agosto-25 ottobre 1973 in occasione dell'infezione colerica, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura massima di lire 20 milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973".

     Nell'articolo 16, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, di lire 25.500 milioni nell'anno 1973 e 24.500 milioni nell'anno 1974, si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria"".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.