Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.2 acque potabili e acquedotti |
Data: | 17/04/1948 |
Numero: | 774 |
Sommario |
Art. 1. L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24; |
Art. 2. Per gli scopi di cui al precedente articolo è assegnata all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000, da erogarsi in due rate uguali, negli esercizi 1948-49 e 1949-50. |
Art. 3. L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani è autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, è elevato da L. 300.000.000 a L. [...] |
Art. 4. Per le spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di ammortamento dei mutui, e per le spese generali dell'Ente, si provvede con il gettito dei canoni di utenza e con il rimborso, da parte [...] |
Art. 5. L'ammortamento dei mutui che l'Ente è autorizzato a contrarre a norma del precedente art. 3 e per la parte alla quale non possa provvedersi con le entrate di cui all'art. 4 del presente decreto, [...] |
Art. 6. Il finanziamento di L. 150.000.000 per l'esercizio 1947-48, autorizzato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, è elevato a L. 250.000.000, rimanendo assorbita in detto [...] |
Art. 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. |
§ 1.2.2 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774. [1]
Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente Acquedotti Siciliani.
(G.U. 26 giugno 1948, n. 147).
L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della
a) con le somme che saranno assegnate a favore dell'Ente;
b) col ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'art. 4 della stessa
Alla spesa complessiva delle opere si fa fronte, fino alla concorrenza del 50%, con le assegnazioni di cui alla lettera a), e per il residuo 50%, a mezzo dei mutui di favore, di cui alla lettera b).
Per gli scopi di cui al precedente articolo è assegnata all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000, da erogarsi in due rate uguali, negli esercizi 1948-49 e 1949-50.
La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con gli articoli 11 e 13 del
L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani è autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della
Tali mutui sono ammessi al beneficio del contributo nel pagamento degli interessi previsto dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche.
Per le spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di ammortamento dei mutui, e per le spese generali dell'Ente, si provvede con il gettito dei canoni di utenza e con il rimborso, da parte dei Comuni, delle quote, di loro spettanza, delle spese di manutenzione e di esercizio degli acquedotti promiscui, ove i Comuni non trasferiscano la gestione delle corrispondenti utenze.
Ai fini di tale rimborso è applicabile, a favore dell'Ente, la procedura di cui all'art. 104 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
L'ammortamento dei mutui che l'Ente è autorizzato a contrarre a norma del precedente art. 3 e per la parte alla quale non possa provvedersi con le entrate di cui all'art. 4 del presente decreto, garantito per capitale ed interessi dallo Stato, con le modalità stabilite dal
L'ultimo comma dell'art. 4 della
Il finanziamento di L. 150.000.000 per l'esercizio 1947-48, autorizzato dall'art. 1 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Ratificato dall'articolo unico della