§ 1.2.2 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774.
Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente Acquedotti Siciliani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:17/04/1948
Numero:774


Sommario
Art. 1.      L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24;
Art. 2.      Per gli scopi di cui al precedente articolo è assegnata all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000, da erogarsi in due rate uguali, negli esercizi 1948-49 e 1949-50.
Art. 3.      L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani è autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, è elevato da L. 300.000.000 a L. [...]
Art. 4.      Per le spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di ammortamento dei mutui, e per le spese generali dell'Ente, si provvede con il gettito dei canoni di utenza e con il rimborso, da parte [...]
Art. 5.      L'ammortamento dei mutui che l'Ente è autorizzato a contrarre a norma del precedente art. 3 e per la parte alla quale non possa provvedersi con le entrate di cui all'art. 4 del presente decreto, [...]
Art. 6.      Il finanziamento di L. 150.000.000 per l'esercizio 1947-48, autorizzato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, è elevato a L. 250.000.000, rimanendo assorbita in detto [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


§ 1.2.2 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774. [1]

Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente Acquedotti Siciliani.

(G.U. 26 giugno 1948, n. 147).

 

Art. 1.

     L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24;

     a) con le somme che saranno assegnate a favore dell'Ente;

     b) col ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'art. 4 della stessa legge 19 gennaio 1942, n. 24, modificato come ai successivi articoli 3 e 5.

     Alla spesa complessiva delle opere si fa fronte, fino alla concorrenza del 50%, con le assegnazioni di cui alla lettera a), e per il residuo 50%, a mezzo dei mutui di favore, di cui alla lettera b).

 

     Art. 2.

     Per gli scopi di cui al precedente articolo è assegnata all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000, da erogarsi in due rate uguali, negli esercizi 1948-49 e 1949-50.

     La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con gli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito in Sicilia, salvo restando il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo medesimo per quanto riguarda le intese da prendersi con la Regione siciliana, circa la scelta delle opere da finanziare a norma del presente decreto.

 

     Art. 3.

     L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani è autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, è elevato da L. 300.000.000 a L. 3.000.000.000.

     Tali mutui sono ammessi al beneficio del contributo nel pagamento degli interessi previsto dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche.

 

     Art. 4.

     Per le spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di ammortamento dei mutui, e per le spese generali dell'Ente, si provvede con il gettito dei canoni di utenza e con il rimborso, da parte dei Comuni, delle quote, di loro spettanza, delle spese di manutenzione e di esercizio degli acquedotti promiscui, ove i Comuni non trasferiscano la gestione delle corrispondenti utenze.

     Ai fini di tale rimborso è applicabile, a favore dell'Ente, la procedura di cui all'art. 104 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

     Art. 5.

     L'ammortamento dei mutui che l'Ente è autorizzato a contrarre a norma del precedente art. 3 e per la parte alla quale non possa provvedersi con le entrate di cui all'art. 4 del presente decreto, garantito per capitale ed interessi dallo Stato, con le modalità stabilite dal regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, è abrogato.

 

     Art. 6.

     Il finanziamento di L. 150.000.000 per l'esercizio 1947-48, autorizzato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, è elevato a L. 250.000.000, rimanendo assorbita in detto esercizio la residua disponibilità di L. 100.000.000 prevista per l'esercizio 1948-49 del decreto medesimo.

 

     Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Ratificato dall'articolo unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3136. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.