§ 12.2.135 - Regolamento 6 maggio 1994, n. 1093.
Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:06/05/1994
Numero:1093


Sommario
Art. 1.      Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati sono autorizzati a sbarcare direttamente, nei porti degli Stati membri [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
Art. 3.      1. Fatte salve la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi [...]
Art. 4.      1. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, il comandante di un [...]
Art. 5.      1. La commercializzazione dei prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, non destinati all'industria di trasformazione, viene effettuata alle seguenti [...]
Art. 6.      Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate solo dopo aver presentato la prova, soddisfacente per le suddette autorità, che i prodotti in questione sono [...]
Art. 7.      Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire l'osservanza del presente regolamento, informare i comandanti dei pescherecci in questione sugli obblighi loro incombenti e [...]
Art. 8.      La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 1996, una relazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, corredati, eventualmente, da proposte appropriate.
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1994.


§ 12.2.135 - Regolamento 6 maggio 1994, n. 1093. [1]

Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità.

(G.U.C.E. 12 maggio 1994, n. L 121).

 

Art. 1.

     Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati sono autorizzati a sbarcare direttamente, nei porti degli Stati membri della Comunità, i loro prodotti della pesca ai fini della loro immissione in libera pratica e della loro commercializzazione.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

     1) prodotti della pesca: qualsiasi prodotto in provenienza diretta dal luogo di cattura, eventualmente dopo trasbordo in mare da un'altra nave, menzionato nel capitolo 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune;

     2) pescherecci:

     - navi, di qualsiasi dimensione, che praticano a titolo principale o accessorio la cattura di prodotti della pesca;

     - navi che, pur non effettuando catture con i propri mezzi, trasportano i prodotti della pesca, trasbordati da altre navi;

     - navi a bordo delle quali i prodotti della pesca sono sottoposti prima dell'imballaggio a una o più delle seguenti operazioni: taglio in filetti o tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione.

 

     Art. 3.

     1. Fatte salve la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, i pescherecci possono sbarcare le loro catture, ai fini dell'immissione in libera pratica e della commercializzazione delle stesse, unicamente nei porti indicati dagli Stati membri. Questi vi effettuano tutte le operazioni di controllo sanitario e veterinario previste dalla vigente normativa per i prodotti della pesca.

     2. Anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei porti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri le comunicano, all'occorrenza, le ulteriori modifiche apportate a detto elenco.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco dei porti e le relative modifiche.

 

     Art. 4.

     1. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, il comandante di un peschereccio deve compilare e comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di cui desidera utilizzare i luoghi di sbarco una dichiarazione nella quale appaiono, per tutti i prodotti che intende sbarcare:

     - l'origine nonché, eventualmente, la nave o le navi dalle quali i prodotti sono stati trasbordati,

     - i quantitativi suddivisi per specie,

     - le modalità di commercializzazione previste.

     2. I prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio di cui all'articolo 1 possono essere immessi in libera pratica solo dopo il deposito della dichiarazione di cui al paragrafo 1 presso le autorità competenti.

 

     Art. 5.

     1. La commercializzazione dei prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, non destinati all'industria di trasformazione, viene effettuata alle seguenti condizioni:

     - se i prodotti figurano nell'allegato I o nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura, e se tali prodotti sono commercializzati all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta, la commercializzazione può effettuarsi solo rispettando le norme adottate dall'organizzazione di produttori in questione in materia di prezzi di ritiro o di vendita, di regolazione dell'offerta o di qualità dei prodotti. In caso di immissione in libera pratica all'esterno di tale zona dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92, essa non può essere effettuata a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di ritiro o di vendita comunitario stabilito per la campagna in corso in applicazione degli articoli 11 e 13 del suddetto regolamento;

     - se i prodotti figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, essi non possono essere immessi in libera pratica ad un prezzo franco frontiera inferiore al limite per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, fissato dall'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

     - se i prodotti in questione figurano nell'allegato IV, sezione B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92, essi non possono essere immessi in libera pratica ad un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo stabilito in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

     2. Per l'applicazione del paragrafo 1 il prezzo franco frontiera corrisponde al valore doganale riconosciuto.

 

     Art. 6.

     Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate solo dopo aver presentato la prova, soddisfacente per le suddette autorità, che i prodotti in questione sono conformi alle condizioni previste dal presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire l'osservanza del presente regolamento, informare i comandanti dei pescherecci in questione sugli obblighi loro incombenti e organizzare nei porti la pubblicità dei prezzi di cui è chiesto il rispetto a norma dell'articolo 5.

 

     Art. 8.

     La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 1996, una relazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, corredati, eventualmente, da proposte appropriate.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.