Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 06/05/1994 |
Numero: | 1093 |
Sommario |
Art. 1. Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati sono autorizzati a sbarcare direttamente, nei porti degli Stati membri [...] |
Art. 2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per: |
Art. 3. 1. Fatte salve la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi [...] |
Art. 4. 1. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, il comandante di un [...] |
Art. 5. 1. La commercializzazione dei prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, non destinati all'industria di trasformazione, viene effettuata alle seguenti [...] |
Art. 6. Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate solo dopo aver presentato la prova, soddisfacente per le suddette autorità, che i prodotti in questione sono [...] |
Art. 7. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire l'osservanza del presente regolamento, informare i comandanti dei pescherecci in questione sugli obblighi loro incombenti e [...] |
Art. 8. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 1996, una relazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, corredati, eventualmente, da proposte appropriate. |
Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1994. |
§ 12.2.135 - Regolamento 6 maggio 1994, n. 1093. [1]
Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità.
(G.U.C.E. 12 maggio 1994, n. L 121).
Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati sono autorizzati a sbarcare direttamente, nei porti degli Stati membri della Comunità, i loro prodotti della pesca ai fini della loro immissione in libera pratica e della loro commercializzazione.
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
1) prodotti della pesca: qualsiasi prodotto in provenienza diretta dal luogo di cattura, eventualmente dopo trasbordo in mare da un'altra nave, menzionato nel capitolo 3 dell'allegato I del
2) pescherecci:
- navi, di qualsiasi dimensione, che praticano a titolo principale o accessorio la cattura di prodotti della pesca;
- navi che, pur non effettuando catture con i propri mezzi, trasportano i prodotti della pesca, trasbordati da altre navi;
- navi a bordo delle quali i prodotti della pesca sono sottoposti prima dell'imballaggio a una o più delle seguenti operazioni: taglio in filetti o tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione.
1. Fatte salve la
2. Anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei porti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri le comunicano, all'occorrenza, le ulteriori modifiche apportate a detto elenco.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco dei porti e le relative modifiche.
1. Fatto salvo il
- l'origine nonché, eventualmente, la nave o le navi dalle quali i prodotti sono stati trasbordati,
- i quantitativi suddivisi per specie,
- le modalità di commercializzazione previste.
2. I prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio di cui all'articolo 1 possono essere immessi in libera pratica solo dopo il deposito della dichiarazione di cui al paragrafo 1 presso le autorità competenti.
1. La commercializzazione dei prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, non destinati all'industria di trasformazione, viene effettuata alle seguenti condizioni:
- se i prodotti figurano nell'allegato I o nell'allegato VI del
- se i prodotti figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, essi non possono essere immessi in libera pratica ad un prezzo franco frontiera inferiore al limite per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, fissato dall'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento;
- se i prodotti in questione figurano nell'allegato IV, sezione B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92, essi non possono essere immessi in libera pratica ad un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo stabilito in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 dello stesso regolamento.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1 il prezzo franco frontiera corrisponde al valore doganale riconosciuto.
Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate solo dopo aver presentato la prova, soddisfacente per le suddette autorità, che i prodotti in questione sono conformi alle condizioni previste dal presente regolamento.
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire l'osservanza del presente regolamento, informare i comandanti dei pescherecci in questione sugli obblighi loro incombenti e organizzare nei porti la pubblicità dei prezzi di cui è chiesto il rispetto a norma dell'articolo 5.
La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 1996, una relazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, corredati, eventualmente, da proposte appropriate.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Abrogato dall'art. 56 del