§ 86.4.84 – L. 19 febbraio 1991, n. 50.
Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:19/02/1991
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere [...]
Art. 2.      1. La presentazione della domanda di cui all'art. 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 86.4.84 – L. 19 febbraio 1991, n. 50. [1]

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.

(G.U. 20 febbraio 1991, n. 43).

 

     Art. 1.

     1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

     2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

     3. E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, acquisito ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

 

          Art. 2.

     1. La presentazione della domanda di cui all'art. 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda prevista dall'art. 1 può essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] La presente legge è stata abrogata per effetto dell'art. 15 nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.