§ 86.4.67 – L. 20 dicembre 1977, n. 964.
Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:20/12/1977
Numero:964


Sommario
Art. unico.      Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura [...]


§ 86.4.67 – L. 20 dicembre 1977, n. 964. [1]

Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

(G.U. 3 gennaio 1978, n. 2).

 

     Art. unico.

     Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno è utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità. L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresì, per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

     Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano l'opzione di cui all'art. 66, quarto comma, della legge citata.

     Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è compreso anche l'assegno personale previsto dall'art. 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

     E' abrogato l'art. 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

 

 

Tabella

Parametri

 

da

825

a

772

L.

1.680.000

"

614

"

535

"

1.440.000

"

465

"

443

"

1.300.000

"

387

 

 

"

1.055.000

"

317

 

 

"

1.000.000

"

243

 

 

"

770.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista. Gli assegni annui di cui alla presente legge sono soppressi per effetto dell'art. 76 della L. 29 maggio 1979, n. 163.