Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 20/12/1977 |
Numero: | 964 |
Sommario |
Art. unico. Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura [...] |
§ 86.4.67 – L. 20 dicembre 1977, n. 964. [1]
Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.
(G.U. 3 gennaio 1978, n. 2).
Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno è utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità. L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e 15 della
Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresì, per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'art. 54 della
Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e 15 della
E' abrogato l'art. 58 della
Tabella
Parametri
da |
825 |
a |
772 |
L. |
1.680.000 |
" |
614 |
" |
535 |
" |
1.440.000 |
" |
465 |
" |
443 |
" |
1.300.000 |
" |
387 |
|
|
" |
1.055.000 |
" |
317 |
|
|
" |
1.000.000 |
" |
243 |
|
|
" |
770.000 |
[1] Abrogata dall'art. 24 del