§ 86.3.44 - D.P.C.M. 18 aprile 2011, n. 81.
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:18/04/2011
Numero:81


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 86.3.44 - D.P.C.M. 18 aprile 2011, n. 81.

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

(G.U. 8 giugno 2011, n. 131)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

     Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante: «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonchè disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

     Ritenuto necessario modificare le materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, per far sì che tengano maggiormente conto anche delle nuove attività del farmacista in farmacia;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2010;

     Su proposta del Ministro della salute;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 1, le parole « farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica » sono sostituite dalle seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011  Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.7, foglio n. 43