Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 22/12/1984 |
Numero: | 892 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Il terzo comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente |
Art. 5. |
Art. 6. Il settimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti |
Art. 7. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dai seguenti |
§ 86.3.30 – L. 22 dicembre 1984, n. 892.
Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.
(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).
Il terzo comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
(Omissis).
Il settimo comma dell'art. 12 della
(Omissis).
Il secondo comma dell'art. 3 della
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della