Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 20/09/1995 |
Numero: | 390 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei [...] |
Art. 2. 1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del [...] |
Art. 3. 1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, [...] |
Art. 4. 1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non [...] |
Art. 5. 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono sostituite [...] |
Art. 6. 1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto [...] |
Art. 7. 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. Ai commi 2 e 10 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) |
Art. 11. 1. L'art. 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 86.2.64 – D.L. 20 settembre 1995, n. 390. [1]
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria.
(G.U. 21 settembre 1995, n. 221).
1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 12, della
2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della
3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.
4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della
5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.
1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, in attuazione dell'art. 8 della
1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.
2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della
3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.
4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposte al giudizio di compatibilità di cui all'art. 1, comma 1.
1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della
2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.
1. Al comma 1 dell'art. 7 del
1 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del
1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.
1. L'art. 1 del
(Omissis).
1 bis. All'articolo 4 del
1 ter. Il Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'articolo 4 del
1 quater. [5].
2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'art. 12 della
1. Ai commi 2 e 10 dell'art. 18 del
2. L'art. 19 del
3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 15 del
4. Le metodiche d'analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono adottate con decreto del Ministro della sanità.
1. L'art. 22 del
(Omissis).
2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
3. All'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Articolo abrogato dalla
[7] Articolo abrogato dalla