§ 98.1.31235 - D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286.
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale all'Associazione italiana della Croce [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/03/2000
Numero:286


Sommario
Art. 1.  Modalità di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa
Art. 2.  Abrogazioni


§ 98.1.31235 - D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286.

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale all'Associazione italiana della Croce rossa, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(G.U. 16 ottobre 2000, n. 242)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 39, e successive modificazioni;

     Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

     Visto l'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613;

     Visto l'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modalità di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa

     1. I trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa sono disposti, per ogni esercizio finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio di ogni trimestre.

 

          Art. 2. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 1-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.