Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/03/2000 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa |
Art. 2. Abrogazioni |
§ 98.1.31235 - D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286.
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale all'Associazione italiana della Croce rossa, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 16 ottobre 2000, n. 242)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della
Vista la
Visto l'articolo 70 della
Visto il
Visto l'articolo 7, comma 1-quater, del
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modalità di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa
1. I trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa sono disposti, per ogni esercizio finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio di ogni trimestre.
Art. 2. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della