§ 86.1.25 - D.L. 30 novembre 1988, n. 514.
Misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:30/11/1988
Numero:514


Sommario
Art. 1.  Misure per il contenimento della spesa sanitaria.
Art. 2.  Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986.
Art. 3.  Ripiano dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana per gli anni 1985, 1986 e 1987.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 86.1.25 - D.L. 30 novembre 1988, n. 514. [1]

Misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.

(G.U. 1 dicembre 1988, n. 282).

 

     Art. 1. Misure per il contenimento della spesa sanitaria.

     1. Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori [2].

     2. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000 [3].

     2 bis. La partecipazione alla spesa per le specialità medicinali, da parte dei cittadini, non può superare lire trentamila per ricetta [4].

     2 ter. Sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali i residenti a scopo di recupero nelle comunità per tossicodipendenti. Sono altresì esenti i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi [5].

     3. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.

 

          Art. 2. Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986.

     1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

 

          Art. 3. Ripiano dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana per gli anni 1985, 1986 e 1987.

     1. La Croce rossa italiana è autorizzata ad effettuare operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi risultanti dai bilanci consuntivi approvati per gli esercizi 1985, 1986 e 1987. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1989, la Croce rossa italiana provvede a carico del proprio bilancio.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 gennaio 1989, n. 23.

[2] L'importo di lire 2.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 3.000 dall'art. 1 del D.L. 25 novembre 1989, n. 382. Per la determinazione della quota di partecipazione alla spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 25 novembre 1989, n. 382.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1989, n. 23.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 gennaio 1989, n. 23.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 gennaio 1989, n. 23.