Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 22/02/1991 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione |
Art. 2. Installazione reti e impianti di diffusione via cavo |
Art. 3. Obblighi dei gestori del servizio pubblico |
Art. 4. Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti |
Art. 5. Durata della concessione |
Art. 6. Tassa sulle concessioni |
Art. 7. Interferenze e duplicazioni |
Art. 8. Verifiche e sopralluoghi |
Art. 9. Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo |
Art. 10. Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato |
Art. 11. Canoni e tasse |
Art. 12. Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione |
Art. 13. Regolamento di attuazione |
Art. 14. Canoni di utenza |
Art. 15. Esclusione da autorizzazioni e concessioni |
§ 84.1.43 - D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.
(G.U. 9 marzo 1991, n. 58)
Capo I
Art. 1. Abrogazione
1. Le disposizioni contenute nel titolo II della
Capo II
Art. 2. Installazione reti e impianti di diffusione via cavo
1. L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.
Art. 3. Obblighi dei gestori del servizio pubblico
1. I gestori del mezzo pubblico sono tenuti ad assicurare il servizio di distribuzione di programmi sonori e televisivi ai soggetti muniti della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 9.
Art. 4. Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti
1. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità dei mezzi pubblici, accertata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13, può essere richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il rilascio di una concessione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti in ambito locale, definito dal regolamento suddetto.
2. La domanda di concessione deve essere corredata da un progetto esecutivo e da una relazione tecnica recante i termini e le modalità per realizzare l'installazione e l'attività della rete e degli impianti.
3. La determinazione ministeriale sulla richiesta deve essere comunicata all'interessato nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Ai fini del rilascio della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonchè quelle vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui al libro IV del
5. Il decreto di concessione definisce le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti, nonchè gli obblighi di allacciamento dei residenti.
Art. 5. Durata della concessione
1. La concessione per l'installazione e l'esercizio della rete e degli impianti ha durata non superiore a venti anni.
2. La concessione può essere rinnovata.
Art. 6. Tassa sulle concessioni
1. La concessione è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al
2. Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con
"Numero d'ordine |
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Ammontare della spesa |
Modo di pagamento |
Note |
127 |
Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: |
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La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si ri- ferisce" |
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1) impianto di esercizio di una rete per la diffu- sione via cavo di programmi televisivi in ambito locale: |
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tassa di rilascio o di rinnovo |
2.280.000 |
Ordinario |
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tassa annuale |
1.142.000 |
Ordinario |
Art. 7. Interferenze e duplicazioni
1. Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della
Art. 8. Verifiche e sopralluoghi
1. L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
2. L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Capo III
Art. 9. Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo
1. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella
3. Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla
Art. 10. Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato
1. Per la distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo, i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico, salvo che siano titolari della concessione di cui all'art. 4.
2. In assenza dei mezzi dei gestori del servizio pubblico, l'autorizzazione può altresì essere rilasciata ai soggetti che intendano utilizzare i mezzi di telecomunicazione realizzati in concessione da privati; in tal caso all'atto della richiesta l'interessato deve produrre le intese intercorse con il concessionario di cui all'art. 4. Il concessionario è obbligato ad accettare le richieste di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, secondo le condizioni e le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'art. 13. Tali modalità devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacità dell'impianto dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario.
3. L'applicazione del comma 2 è contestuale all'emanazione del regolamento.
Art. 11. Canoni e tasse
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è pari a quello stabilito per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
Art. 12. Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione
1. Le autorizzazioni per la distribuzione di programmi via cavo, mono e pluricanale, soggiacciono alle medesime norme antitrust di cui agli articoli 15 e 19 della
Capo IV
Art. 13. Regolamento di attuazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta il regolamento attuativo del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della
Art. 14. Canoni di utenza
1. Le misure dei canoni dovuti dagli utenti, autorizzati a norma dell'art. 10, delle reti via cavo sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 15. Esclusione da autorizzazioni e concessioni
1. Non sono soggetti alle concessioni ed alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'installazione e l'esercizio degli impianti, destinati ad uso privato ed esclusivo del proprietario, di cui all'art. 183 del
2. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata.