§ 84.1.17 - D.P.R. 17 agosto 1957, n. 1136.
Approvazione ed esecutorietà della Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:17/08/1957
Numero:1136


Sommario
Art. unico.      È approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e lai RAI - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla [...]
Art. 1.      A modifica ed integrazione degli obblighi di cui alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, la RAI si impegna ad ampliare e ad accelerare [...]
Art. 2.      Il termine del 31 dicembre 1956, previsto per il completamento del nuovo piano tecnico di cui all'art. 1, potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificati motivi non oltre il 30 [...]
Art. 3.      Agli obblighi assunti dalla RAI con la presente Convenzione aggiuntiva si estendono le garanzie e le penalità previste dalla Convenzione 26 gennaio 1952 ed in particolare dagli articoli 24 e 26.
Art. 4.      La presente Convenzione non sarà valida se non quando sarà stata approvata nei modi e nelle forme di legge.


§ 84.1.17 - D.P.R. 17 agosto 1957, n. 1136. [1]

Approvazione ed esecutorietà della Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180

(G.U. 6 dicembre 1957, n. 302)

 

     Art. unico.

     È approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e lai RAI - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

 

 

     Convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, società per azioni, capitale L. 5.500.000.000, concessionaria dei servizi di radioaudizioni, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 26 gennaio 1952, intesa ad apportare a questa ultima alcune modificazioni connesse alla necessttà di accelerare la costruzione ed il completamento degli impianti di televisione

 

     - Preambolo

     Fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, detto in seguito anche <>, rappresentato dall'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni ing. Albino Antinori, e la concessionaria RAI - Radiotelevisione Italiana, società per azioni, con sede in Roma, capitale versato L. 500.000.000, detta in seguito anche <>, rappresentata dal suo presidente prof. Antonio Carrelli all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI stessa in data 21 luglio 1955;

     premesso che per la costruzione e per la messa in esercizio degli impianti di televisione in Italia, la RAI, in base all'art. 12 della Convenzione 26 gennaio 1952, ha assunto gli impegni indicati nell'articolo medesimo e nel piano tecnico allegato alla citata Convenzione;

     considerato l'interesse dello Stato affinché tutta la popolazione italiana possa fruire del servizio di radiodiffusione e televisione nel più breve tempo possibile;

     riconosciuta, a tal fine, la necessità della estensione della rete radiofonica a modulazione di frequenza e della rete TV;

     visto il nuovo apposito piano di estensione della rete suddetta che prevede la completa esecuzione degli impianti indicati nel piano stesso entro il 31 dicembre 1956;

     tenuto conto che la RAI, in conseguenza dei notevoli oneri derivanti dai detti acceleramenti ed estensione ha subordinato la loro esecuzione alla concessione di adeguate agevolazioni da parte del Ministero;

     riconosciuto necessario facilitare la RAI onde p

     orla in condizione di disporre dei mezzi finanziari supplementari indispensabili per assolvere i nuovi compiti assegnati e dal Ministero;

     Si conviene e si stipula quanto appresso:

 

          Art. 1.

     A modifica ed integrazione degli obblighi di cui alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, la RAI si impegna ad ampliare e ad accelerare entro il termine del 31 dicembre 1956, la costruzione e la messa in funzione dei nuovi impianti trasmittenti per radioaudizioni a modulazione di frequenza e per televisione, come da piano tecnico, allegato n. 1, allegato alla presente Convenzione aggiuntiva, della quale forma parte integrante.

     A parziale corrispettivo di tali maggiori oneri assunti dalla Concessionaria, la RAI è autorizzata a trattenere temporaneamente e fino alla concorrenza di 4 (quattro) miliardi il 75% dei canoni annui relativi al periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1960 che, per l'art. 21 comma primo della Convenzione approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Le somme così trattenute, più gli interessi del 5%, saranno rimborsate dalla RAI alla Amministrazione in base ad un piano di ammortamento di 12 semestralità costanti, la prima delle quali avrà scadenza il 1° luglio 1963.

 

          Art. 2.

     Il termine del 31 dicembre 1956, previsto per il completamento del nuovo piano tecnico di cui all'art. 1, potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificati motivi non oltre il 30 giugno 1957.

     Dopo tale data e salvo i casi di forza maggiore, la mancata attuazione di tutti o di parte degli impianti previsti nella presente Convenzione costituisce inadempienza e determina la decadenza della autorizzazione di cui all'art. 1 per una somma proporzionale al valore relativo degli impianti non completati.

 

          Art. 3.

     Agli obblighi assunti dalla RAI con la presente Convenzione aggiuntiva si estendono le garanzie e le penalità previste dalla Convenzione 26 gennaio 1952 ed in particolare dagli articoli 24 e 26.

     Tutte le disposizioni della Convenzione 26 gennaio 1952 sono estese, in quanto applicabili, agli impianti di cui al piano tecnico allegato ed ai rapporti tra lo Stato, la RAI e i terzi in relazione ai detti impianti.

 

          Art. 4.

     La presente Convenzione non sarà valida se non quando sarà stata approvata nei modi e nelle forme di legge.

 

 

Allegato 1

Piano tecnico

 

     Premesso:

     che la Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società RAI - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, prevedeva all'art. 12 l'entrata in funzione, in tre fasi successive e collegate con la posa delle tratte dei cavi coassiali, rispettivamente di nr. 4, 5 e 4 impianti televisivi e all'art. 13 l'obbligo per la RAI di assicurare un soddisfacente servizio di televisione circolare nella più vasta area possibile del territorio nazionale non oltre il decennio successivo all'allestimento di tutti gli impianti di cui al precedente art. 12;

     che la RAI ha realizzato nel tempo previsto per l'attuazione della prima fase di cui al citato art. 12 un numero di impianti televisivi pari a quello della prima e della seconda fase sommati insieme;

     che tuttavia si è ritenuto necessario anticipare ulteriormente il ritmo dell'estensione della rete televisiva, ampliando il piano allegato alla Convenzione 26 gennaio 1952, allo scopo di soddisfare le vivissime insistenti richieste pervenute da ogni parte ed in particolare dalle Regioni alle quali, anche con il completamento della terza fase di cui all'art. 12 della citata Convenzione, il servizio non sarebbe stato esteso;

     che in conseguenza delle note limitazioni esistenti nella utilizzazione delle onde medie, una parte considerevole della popolazione italiana non era in grado di poter ricevere con buona qualità i tre programmi radiofonici;

     su richiesta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, la Società RAI - Radiotelevisione Italiana ha predisposto il presente piano tecnico, approvato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

     Principio informatore del piano è l'abbinamento ad ogni impianto trasmittente televisivo di altri tre impianti di radiodiffisione a M. F. atti alla diffusione dei tre programmi radiofonici editi dalla RAI; ciò che è possibile, in quanto le emissioni a M. F. hanno all'incirca le stesse caratteristiche di propagazione di quelle televisive e si ha, pertanto, la certezza che le aree servite dagli impianti TV saranno pure servite con tutti e tre i programmi radiofonici.

     Il piano si suddivide nei seguenti cinque gruppi di opere:

     a) integrazione del servizio attuale TV medante 35 impianti ripetitori automatici destinati a servire le Regioni delle Valli alpine e dell'Appennino centrale non servite;

     b) perfezionamento dell'attuale collegamento TV Milano-Roma mediante un sistema di ponti a microonde con funzionamento bilaterale, simultaneo;

     c) estensione del servizio TV all'Italia centrale, mediante i Centri di Monte Argentario, Monte Nerone e Monte Conero;

     d) estensione del servizio TV all'Italia meridionale e alla Sicilia, mediante otto Centri trasmittenti principali e sette Centri secondari collegati con ponti a microonde;

     e) estensione del servizio TV alla Sardegna, mediante un collegamento ad onde metriche modulate in frequenza.

     Nel suo complesso il piano prevede la possibilità di estensione del servizio a tutte le Regioni in modo simultaneo e indipendente dalla data di entrata in funzione dei cavi coassiali, contemplando la possibilità di collegare i vari Centri fra di loro mediante una catena ininterrotta di ponti radio a microonde che si estenderà, se necessario, con derivazioni trasversali da Torino fino a Palermo.

     Quando, con la progressiva attivazione delle singole tratte del cavo coassiale, sarà possibile trasferire i programmi TV a grande distanza con il loro ausilio, la rete dei ponti radio potrà essere utilizzata sia per la distribuzione regionale ai vari Centri partendo da un numero limitato di terminali del cavo, sia per raggiungere quei Centri che, come Monte Peglia e Monte Nerone, risultano non raggiungibili dal tracciato previsto per i cavi.

     I Centri trasmittenti televisivi risultano suddivisi nelle tre categorie seguenti: principali, secondari, ripetitori automatici, senza alcun riferimento alla potenza dei trasmettitori né alla importanza dell'area servita, ma unicamente in base ai criteri che si prevede di adottare nell'esercizio.

     In particolare si denominano > quegli impianti che non sono presidiati.

     I Centri principali, i Centri secondari ed i ripetitori automatici, che costituiscono il complesso degli impianti televisivi e radiofonici a modulazione di frequenza che sarà in funzione a piano ultimato, sono qui di seguito elencati:

 

     a) Centri principali

     1) Torino

     2) Milano

     3) Monte Penice

     4) Monte Venda

     5) Portofino

     6) Monte Serra

     7) Monte Peglia

     8) Roma

     9) Monte Nerone

     11) Monte Faito

     12) Monte Sambuco

     13) Monte Caccia

     14) Orimini

     15) Monte Scuro

     16) Gambarie

     17) Monte Lauro

     18) Monte Pellegrino

     19) Punta Badde Urbani

 

     b) Centri secondari

     1) Trivero

     2) Monte Beigua

     3) Monte San Nicolao

     4) Poggio La Croce

     9) Miglionico

     5) Morlupo

     6) Monte Cavo

     7) Monte Pavone

     8) Monte Vergine

     10) Roseto C. Spulico

     11) Monte Soro

     12) Monte Cammarata

     13) Messina

     14) Monte Conero

     15) Monte Limbara

     16) Monte Serpeddi

 

     c) Ripetitori automatici

     1) Aosta

     2) Plateau Rosa

     3) Domodossola

     4) Monte Mottarone

     5) Lago di Como

     6) Como

     7) Val Trompia

     8) Val Canonica

     9) Valtellina

     10) Ponte di Legno

     11) Valle Giudicaria

     12) Monte Paganella

     13) Valle Lagarina

     14) Bolzano

     15) Trieste

     16) Valsugana

     17) Altipiano d'Asiago

     18) Cortina d'Ampezzo

     19) Pieve di Cadore

     20) Belluno

     21) Tolmezzo

     22) Udine

     23) Gorizia

     24) Genova

     25) San Remo

     26) Lunigiana

     27) San Cerone

     28) Massa Carrara

     29) Garfagnana

     30) Monte Pidocchina

     31) Mugello

     32) Monte Terminillo

     33) L'Aquila

     34) Fiuggi

     35) Casentino

     36) Ascoli

     37) Teramo

     38) Salerno

     39) Potenza

     40) Vasto

     41) Pescara

     42) Lagonegro

     43) Ardore

     44) Catanzaro

     45) Marchesato

     46) Trapani

     47) Sassari

     48) Carbonia

 

     Il piano in oggetto sarà realizzato entro il 31 dicembre 1956 e con l'attuazione del medesimo il servizio televisivo ed a modulazione di frequenza servirà una popolazione di circa 40 milioni di persone e oltre il 90 per cento degli abbonati alle radioaudizioni.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.