Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 17/08/1957 |
Numero: | 1136 |
Sommario |
Art. unico. È approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e lai RAI - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla [...] |
Art. 1. A modifica ed integrazione degli obblighi di cui alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, la RAI si impegna ad ampliare e ad accelerare [...] |
Art. 2. Il termine del 31 dicembre 1956, previsto per il completamento del nuovo piano tecnico di cui all'art. 1, potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificati motivi non oltre il 30 [...] |
Art. 3. Agli obblighi assunti dalla RAI con la presente Convenzione aggiuntiva si estendono le garanzie e le penalità previste dalla Convenzione 26 gennaio 1952 ed in particolare dagli articoli 24 e 26. |
Art. 4. La presente Convenzione non sarà valida se non quando sarà stata approvata nei modi e nelle forme di legge. |
§ 84.1.17 - D.P.R. 17 agosto 1957, n. 1136. [1]
Approvazione ed esecutorietà della Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180
(G.U. 6 dicembre 1957, n. 302)
È approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e lai RAI - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il
Convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, società per azioni, capitale L. 5.500.000.000, concessionaria dei servizi di radioaudizioni, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con
- Preambolo
Fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, detto in seguito anche <>, rappresentato dall'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni ing. Albino Antinori, e la concessionaria RAI - Radiotelevisione Italiana, società per azioni, con sede in Roma, capitale versato L. 500.000.000, detta in seguito anche <>, rappresentata dal suo presidente prof. Antonio Carrelli all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI stessa in data 21 luglio 1955;
premesso che per la costruzione e per la messa in esercizio degli impianti di televisione in Italia, la RAI, in base all'art. 12 della Convenzione 26 gennaio 1952, ha assunto gli impegni indicati nell'articolo medesimo e nel piano tecnico allegato alla citata Convenzione;
considerato l'interesse dello Stato affinché tutta la popolazione italiana possa fruire del servizio di radiodiffusione e televisione nel più breve tempo possibile;
riconosciuta, a tal fine, la necessità della estensione della rete radiofonica a modulazione di frequenza e della rete TV;
visto il nuovo apposito piano di estensione della rete suddetta che prevede la completa esecuzione degli impianti indicati nel piano stesso entro il 31 dicembre 1956;
tenuto conto che la RAI, in conseguenza dei notevoli oneri derivanti dai detti acceleramenti ed estensione ha subordinato la loro esecuzione alla concessione di adeguate agevolazioni da parte del Ministero;
riconosciuto necessario facilitare la RAI onde p
orla in condizione di disporre dei mezzi finanziari supplementari indispensabili per assolvere i nuovi compiti assegnati e dal Ministero;
Si conviene e si stipula quanto appresso:
A modifica ed integrazione degli obblighi di cui alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, la RAI si impegna ad ampliare e ad accelerare entro il termine del 31 dicembre 1956, la costruzione e la messa in funzione dei nuovi impianti trasmittenti per radioaudizioni a modulazione di frequenza e per televisione, come da piano tecnico, allegato n. 1, allegato alla presente Convenzione aggiuntiva, della quale forma parte integrante.
A parziale corrispettivo di tali maggiori oneri assunti dalla Concessionaria, la RAI è autorizzata a trattenere temporaneamente e fino alla concorrenza di 4 (quattro) miliardi il 75% dei canoni annui relativi al periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1960 che, per l'art. 21 comma primo della Convenzione approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Le somme così trattenute, più gli interessi del 5%, saranno rimborsate dalla RAI alla Amministrazione in base ad un piano di ammortamento di 12 semestralità costanti, la prima delle quali avrà scadenza il 1° luglio 1963.
Il termine del 31 dicembre 1956, previsto per il completamento del nuovo piano tecnico di cui all'art. 1, potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificati motivi non oltre il 30 giugno 1957.
Dopo tale data e salvo i casi di forza maggiore, la mancata attuazione di tutti o di parte degli impianti previsti nella presente Convenzione costituisce inadempienza e determina la decadenza della autorizzazione di cui all'art. 1 per una somma proporzionale al valore relativo degli impianti non completati.
Agli obblighi assunti dalla RAI con la presente Convenzione aggiuntiva si estendono le garanzie e le penalità previste dalla Convenzione 26 gennaio 1952 ed in particolare dagli articoli 24 e 26.
Tutte le disposizioni della Convenzione 26 gennaio 1952 sono estese, in quanto applicabili, agli impianti di cui al piano tecnico allegato ed ai rapporti tra lo Stato, la RAI e i terzi in relazione ai detti impianti.
La presente Convenzione non sarà valida se non quando sarà stata approvata nei modi e nelle forme di legge.
Allegato 1
Piano tecnico
Premesso:
che la Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società RAI - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, prevedeva all'art. 12 l'entrata in funzione, in tre fasi successive e collegate con la posa delle tratte dei cavi coassiali, rispettivamente di nr. 4, 5 e 4 impianti televisivi e all'art. 13 l'obbligo per la RAI di assicurare un soddisfacente servizio di televisione circolare nella più vasta area possibile del territorio nazionale non oltre il decennio successivo all'allestimento di tutti gli impianti di cui al precedente art. 12;
che la RAI ha realizzato nel tempo previsto per l'attuazione della prima fase di cui al citato art. 12 un numero di impianti televisivi pari a quello della prima e della seconda fase sommati insieme;
che tuttavia si è ritenuto necessario anticipare ulteriormente il ritmo dell'estensione della rete televisiva, ampliando il piano allegato alla Convenzione 26 gennaio 1952, allo scopo di soddisfare le vivissime insistenti richieste pervenute da ogni parte ed in particolare dalle Regioni alle quali, anche con il completamento della terza fase di cui all'art. 12 della citata Convenzione, il servizio non sarebbe stato esteso;
che in conseguenza delle note limitazioni esistenti nella utilizzazione delle onde medie, una parte considerevole della popolazione italiana non era in grado di poter ricevere con buona qualità i tre programmi radiofonici;
su richiesta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, la Società RAI - Radiotelevisione Italiana ha predisposto il presente piano tecnico, approvato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Principio informatore del piano è l'abbinamento ad ogni impianto trasmittente televisivo di altri tre impianti di radiodiffisione a M. F. atti alla diffusione dei tre programmi radiofonici editi dalla RAI; ciò che è possibile, in quanto le emissioni a M. F. hanno all'incirca le stesse caratteristiche di propagazione di quelle televisive e si ha, pertanto, la certezza che le aree servite dagli impianti TV saranno pure servite con tutti e tre i programmi radiofonici.
Il piano si suddivide nei seguenti cinque gruppi di opere:
a) integrazione del servizio attuale TV medante 35 impianti ripetitori automatici destinati a servire le Regioni delle Valli alpine e dell'Appennino centrale non servite;
b) perfezionamento dell'attuale collegamento TV Milano-Roma mediante un sistema di ponti a microonde con funzionamento bilaterale, simultaneo;
c) estensione del servizio TV all'Italia centrale, mediante i Centri di Monte Argentario, Monte Nerone e Monte Conero;
d) estensione del servizio TV all'Italia meridionale e alla Sicilia, mediante otto Centri trasmittenti principali e sette Centri secondari collegati con ponti a microonde;
e) estensione del servizio TV alla Sardegna, mediante un collegamento ad onde metriche modulate in frequenza.
Nel suo complesso il piano prevede la possibilità di estensione del servizio a tutte le Regioni in modo simultaneo e indipendente dalla data di entrata in funzione dei cavi coassiali, contemplando la possibilità di collegare i vari Centri fra di loro mediante una catena ininterrotta di ponti radio a microonde che si estenderà, se necessario, con derivazioni trasversali da Torino fino a Palermo.
Quando, con la progressiva attivazione delle singole tratte del cavo coassiale, sarà possibile trasferire i programmi TV a grande distanza con il loro ausilio, la rete dei ponti radio potrà essere utilizzata sia per la distribuzione regionale ai vari Centri partendo da un numero limitato di terminali del cavo, sia per raggiungere quei Centri che, come Monte Peglia e Monte Nerone, risultano non raggiungibili dal tracciato previsto per i cavi.
I Centri trasmittenti televisivi risultano suddivisi nelle tre categorie seguenti: principali, secondari, ripetitori automatici, senza alcun riferimento alla potenza dei trasmettitori né alla importanza dell'area servita, ma unicamente in base ai criteri che si prevede di adottare nell'esercizio.
In particolare si denominano > quegli impianti che non sono presidiati.
I Centri principali, i Centri secondari ed i ripetitori automatici, che costituiscono il complesso degli impianti televisivi e radiofonici a modulazione di frequenza che sarà in funzione a piano ultimato, sono qui di seguito elencati:
a) Centri principali
1) Torino
2) Milano
3) Monte Penice
4) Monte Venda
5) Portofino
6) Monte Serra
7) Monte Peglia
8) Roma
9) Monte Nerone
11) Monte Faito
12) Monte Sambuco
13) Monte Caccia
14) Orimini
15) Monte Scuro
16) Gambarie
17) Monte Lauro
18) Monte Pellegrino
19) Punta Badde Urbani
b) Centri secondari
1) Trivero
2) Monte Beigua
3) Monte San Nicolao
4) Poggio La Croce
9) Miglionico
5) Morlupo
6) Monte Cavo
7) Monte Pavone
8) Monte Vergine
10) Roseto C. Spulico
11) Monte Soro
12) Monte Cammarata
13) Messina
14) Monte Conero
15) Monte Limbara
16) Monte Serpeddi
c) Ripetitori automatici
1) Aosta
2) Plateau Rosa
3) Domodossola
4) Monte Mottarone
5) Lago di Como
6) Como
7) Val Trompia
8) Val Canonica
9) Valtellina
10) Ponte di Legno
11) Valle Giudicaria
12) Monte Paganella
13) Valle Lagarina
14) Bolzano
15) Trieste
16) Valsugana
17) Altipiano d'Asiago
18) Cortina d'Ampezzo
19) Pieve di Cadore
20) Belluno
21) Tolmezzo
22) Udine
23) Gorizia
24) Genova
25) San Remo
26) Lunigiana
27) San Cerone
28) Massa Carrara
29) Garfagnana
30) Monte Pidocchina
31) Mugello
32) Monte Terminillo
33) L'Aquila
34) Fiuggi
35) Casentino
36) Ascoli
37) Teramo
38) Salerno
39) Potenza
40) Vasto
41) Pescara
42) Lagonegro
43) Ardore
44) Catanzaro
45) Marchesato
46) Trapani
47) Sassari
48) Carbonia
Il piano in oggetto sarà realizzato entro il 31 dicembre 1956 e con l'attuazione del medesimo il servizio televisivo ed a modulazione di frequenza servirà una popolazione di circa 40 milioni di persone e oltre il 90 per cento degli abbonati alle radioaudizioni.
[1] Abrogato dall'art. 24 del