Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 08/05/1971 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. 1. Le somme di cui all'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano state impegnate allo scadere dell'anno [...] |
Art. 2. Le somme indicate nell'articolo precedente e quelle stanziate al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario [...] |
§ 80.9.230 - Legge 8 maggio 1971, n. 304. [1]
Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
(G.U. 5 giugno 1971, n. 142)
Le somme di cui all'art. 33 della
Le somme indicate nell'articolo precedente e quelle stanziate al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971, dedotte le quote necessarie al pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 e 48 della
Il decreto di ripartizione delle somme predette è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) il cinquanta per cento delle somme verrà assegnato alle regioni ammesse ai benefici di cui alla
b) il residuo cinquanta per cento verrà distribuito a tutte le regioni in relazione alla popolazione presente.
Le regioni, nell'utilizzare le somme assegnate, dovranno destinarle prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali ospedalieri di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia ed analisi.
[1] Abrogata dall'art. 24 del