§ 80.9.83 - D.Lgs.Lgt. 16 gennaio 1946, n. 12.
Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:16/01/1946
Numero:12


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 80.9.83 - D.Lgs.Lgt. 16 gennaio 1946, n. 12. [1]

Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

(G.U. 7 febbraio 1946, n. 32)

 

     Art. 1. [2]

     Il Ministero del commercio con l'estero esercita tutte le attribuzioni inerenti ai rapporti commerciali con l'estero, sia rispetto ai privati che alle pubbliche amministrazioni, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri. A tale scopo esso, di concerto con gli altri dicasteri interessati, provvede:

     a) al coordinamento ed alla esecuzione dei programmi di importazione e di esportazione e alla disciplina delle operazioni relative;

     b) alla trattazione delle convenzioni e degli accordi internazionali che abbiano per oggetto scambi di merci ed i relativi servizi ed i pagamenti che ne conseguono;

     c) alla disciplina dei movimenti valutari concernenti le importazioni e le esportazioni di merci e alla distribuzione, ai fini del pagamento delle importazioni, dei mezzi valutari sia provenienti dalle esportazioni sia da altre disponibilità assegnate dal Ministero del tesoro;

     d) all'esame e approvazione di operazioni di finanziamento relative a scambi di merci con l'estero;

     e) alle definizioni ed all'esecuzione di qualsiasi altra forma di intesa o accordo riflettenti l'approvvigionamento del Paese;

     f) alla trattazione dei problemi concernenti il commercio di deposito, di transito ed ogni altra forma di attività intermediaria.

 

          Art. 2.

     Il Ministero del commercio con l'estero, di intesa con gli altri dicasteri interessati, provvede allo studio e alla iniziativa dei provvedimenti, che non abbiano carattere esclusivamente fiscale, relativi alla tariffa doganale, alla temporanea importazione ed esportazione di merci, alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di prodotti da esportare, ai divieti economici di importazione e di esportazione.

     I provvedimenti previsti nel comma precedente ed i provvedimenti preveduti dall'art. 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, concernente modificazioni della procedura per la concessione di temporanee importazioni ed esportazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, sono emanati previo concerto tra il Ministro per le finanze, il Ministro per il commercio con l'estero e gli altri Ministri interessati.

     I provvedimenti legislativi in materia doganale, i provvedimenti che costituiscono o sopprimono zone industriali, zone, punti, porti e depositi franchi, o che ne modificano il regime o le estensioni, nonchè i provvedimenti che disciplinano il regime delle merci in transito nel territorio dello Stato sono emanati di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e con gli altri Ministri interessati.

 

          Art. 3.

     I servizi, gli organi, e, di regola, il personale trasferiti al Ministero dell'industria e del commercio per effetto del regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, e del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310 passano al Ministero del commercio con l'estero. D'intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri dicasteri interessati, potranno passare al Ministero del commercio con l'estero, anche in parte, servizi, organi e personale già loro assegnati, di provenienza del cessato Ministero per gli scambi e per le valute.

     L'Ufficio coordinamento tecnico ed esecuzione dei piani di importazione, già alle dipendenze del soppresso Ministero della ricostruzione, passa al Ministero del commercio con l'estero, col relativo personale, compresi gli esperti. Agli esperti spetta il trattamento economico previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318. L'assegnazione di tale personale al Ministero del commercio con l'estero sarà fatta di concerto con il Ministero dell'industria e commercio.

 

          Art. 4.

     Le autorizzazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono di competenza del Ministero del commercio con l'estero, che vi provvede di concerto con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati.

 

          Art. 5.

     L'istituto nazionale per il commercio estero è posto alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero.

     L'Ufficio italiano dei cambi è tenuto a fornire al Ministero del commercio con l'estero tutti i dati in suo possesso riflettenti le disponibilità di mezzi di pagamento all'estero e ad eseguire le istruzioni e gli ordini che il Ministero stesso impartirà per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1.

 

          Art. 6.

     Il Ministero del commercio con l'estero darà ai consiglieri e addetti commerciali e in genere agli uffici commerciali all'estero dirette istruzioni, che siano necessarie all'espletamento delle proprie attribuzioni, e i predetti funzionari sono tenuti a trasmettere direttamente le informazioni e le segnalazioni, che comunque riflettano materie di competenza del predetto Ministero, inviando copia dei loro rapporti anche al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 7.

     I funzionari degli uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, saranno destinati per un periodo non inferiore a due anni presso il Ministero del commercio con l'estero oppure presso il Ministero degli affari esteri, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

     E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero.

 

          Art. 8.

     L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli uffici commerciali all'estero, la destinazione, il trasferimento e il richiamo dei loro titolari, ed in genere del personale addettovi, dovranno essere disposti di concerto fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero del commercio con l'estero.

     I provvedimenti relativi al riordinamento del servizio degli uffici commerciali all'estero ed alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo previsto dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, sono adottati su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.

 

          Art. 9.

     Fino a quando non sarà provveduto a stanziare nei modi di legge nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero i fondi relativi ai servizi e al personale da esso dipendenti, le relative spese saranno ripartite proporzionalmente fra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro.

 

          Art. 10.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente decreto.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.

 


[1] Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 1 luglio 1955, n. 566.