§ 52.1.4 – D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 318.
Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:25/05/1945
Numero:318


Sommario
Art. 1.      Per fini di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.1.4 – D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 318. [1]

Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione.

(G.U. 28 giugno 1945, n. 77).

 

     Art. 1.

     Per fini di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può affidare temporaneamente incarichi e studi a persone estranee alla Amministrazione dello Stato, che abbiano singolare capacità e perizia nonchè sicura reputazione nella materia, alla quale gli incarichi e studi si riferiscono. Con lo stesso decreto col quale si provvede ad affidare i cennati incarichi e studi, è determinata di volta in volta la retribuzione in misura non eccedente il limite massimo giornaliero di L. 500 lorde.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.