Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 25/05/1945 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. Per fini di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col [...] |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 52.1.4 – D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 318. [1]
Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione.
(G.U. 28 giugno 1945, n. 77).
Per fini di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può affidare temporaneamente incarichi e studi a persone estranee alla Amministrazione dello Stato, che abbiano singolare capacità e perizia nonchè sicura reputazione nella materia, alla quale gli incarichi e studi si riferiscono. Con lo stesso decreto col quale si provvede ad affidare i cennati incarichi e studi, è determinata di volta in volta la retribuzione in misura non eccedente il limite massimo giornaliero di L. 500 lorde.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del