§ 80.9.42 - D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 310.
Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli cambi e per le valute.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/10/1944
Numero:310


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. a), e [...]
Art. 2.      I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro
Art. 3.      Salvo il disposto dell'art. 2, lett. b), del regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le [...]
Art. 4.      I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due [...]
Art. 5.      Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli [...]
Art. 6.      I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non [...]
Art. 7.      L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per [...]
Art. 8.      I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero della industria, del commercio e del lavoro [...]
Art. 9.      La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto [...]
Art. 10.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del [...]
Art. 11.      Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 80.9.42 - D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli cambi e per le valute.

(G.U. 18 novembre 1944, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. a), e dell'art. 5 del regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, al Ministero delle finanze, sono devolute al Ministero del tesoro.

 

          Art. 2.

     I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro.

     La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

 

          Art. 3.

     Salvo il disposto dell'art. 2, lett. b), del regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con regio decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con regio decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

     Il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni ed aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

 

          Art. 4.

     I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

     I decreti indicati nell'art. 6 del regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

 

          Art. 6.

     I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non maggiore di tre anni, sia presso la Direzione generale per gli affari economici del Ministero per gli affari esteri, sia presso la Direzione generale del commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

     E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

 

          Art. 7.

     L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

 

          Art. 8.

     I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero della industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle A e B firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

     Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle A, B, e C costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 9.

     La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

     Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dell'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2835.

 

          Art. 10.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

 

          Art. 11.

     Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella A - MINISTERO DEL TESORO - Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute

 

 

 

Grado

GRUPPO "A"

N. dei posti

Direttore generale

1

Ispettori generali

1 (a)

Capi divisione

5

Capi sezione

11

Consiglieri

4

Primi segretari

17

10° e 11°

Segretari e Vice-segretari

5

 

 

44

(a) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza

Grado

GRUPPO "B"

N. dei posti

Ispettore principale di 1ª classe

1

Ispettore principale di 2ª classe

1

Primi ispettori

3

10° e 11°

Ispettori e Ispettori aggiunti

8

 

 

13

Grado

GRUPPO "C"

N. dei posti

Archivisti capi

2 (a)

10°

Primi archivisti

4

11°

Archivisti

8

12°

Applicati

12

13°

Alunni d'ordine

5

 

 

31

 

 

     Personale subalterno

 

 

N. dei posti

Primi commessi

1

Commessi e uscieri capi

5

Uscieri

8

Inservienti

1

 

15

Agente tecnico

1

 

16

 

     Tabella B - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

     Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute

 

 

 

 

Grado

GRUPPO "A"

N. dei posti

Direttore generale

4

Ispettori generali

6 (a)

Capi divisione

20

Capi sezione

19

Consiglieri

30

Primi segretari

33

10° e 11°

Segretari e Vice-segretari

50

 

 

162

(a) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza

Grado

GRUPPO "B"

N. dei posti

Ispettore principale di 1ª classe

4

Ispettore principale di 2ª classe

5

Primi ispettori

9

10° e 11°

Ispettori e Ispettori aggiunti

9

 

 

27

Grado

GRUPPO "C" (ruolo d'ordine)

N. dei posti

Archivisti capi

6

10°

Primi archivisti

20

11°

Archivisti

32

12°

Applicati

60

13°

Alunni d'ordine

11

 

 

129

(a) Di cui uno per il capo dell'ufficio cifra.

Grado

GRUPPO "C" (ruolo tecnico)

N. dei posti

Commissari capi

2

Commissari principali

2

10°

Primi commissari

4

11°

Commissari

10

12°

Commissari aggiunti

20

 

 

38

8° e 9°

Capo ufficio cifra

1

 

Assistente alla vigilanza

1

 

 

2

 

     Personale subalterno

 

 

N. dei posti

Commessi capi

1

Primi commessi

2

Commessi e uscieri capi

22

Uscieri

22

Inservienti

16

 

63

Agente tecnico capo

1

Agenti tecnici

3

 

4

 

     Tabella C - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

Grado

GRUPPO "A"

N. dei posti

Consiglieri commerciali di 1ª classe

2

Consiglieri commerciali di 2ª classe

7

Addetti commerciali di 1ª classe

8

Addetti commerciali di 2ª classe

10

Assistenti Addetti commerciali di 1ª classe

10

10° e 11°

Assistenti Addetti commerciali di 2ª e 3ª classe

12

 

 

49

Grado

GRUPPO "B"

N. dei posti

Primi segretari commerciali

5

10°

Segretari commerciali

18

11°

Segretari commerciali aggiunti

 

 

 

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