§ 80.6.178 - D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109.
Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.
(G.U. 15 luglio 2011, n. 163)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalità giuridica;
Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che all'articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza per i finanzieri, attribuendogli la personalità giuridica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che determina le modalità di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65 relativi all'ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti con il ministero vigilante;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000, n. 4;
Visti il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del territorio hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999;
Considerato che l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione del procedimenti superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, all'Agenzia del territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e Fondo di assistenza per i finanzieri);
Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto, termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990;
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale «contrattualizzato,» regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che è assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unità organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unità organizzative responsabili degli stessi procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2010;
Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'11 febbraio 2011;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011;
Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri).
2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;
b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
d) Tabella D - Agenzia delle entrate:
e) Tabella E - Agenzia delle dogane;
f) Tabella F - Agenzia del territorio;
g) Tabella G - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
h) Tabella H -Guardia di finanza;
i) Tabella I - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali - Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri - Fondo di assistenza per i finanzieri).
3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.
Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289
1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Art. 3. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi
1. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.
Art. 4. Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 267
TABELLE