§ 80.5.326 – D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116.
Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/04/1977
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Alle categorie di personale sottoelencato, escluso il personale dirigente dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i [...]
Art. 2.      Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 3.      Gli importi di L. 10.000 e L. 25.000 mensili di cui all'art. 1 spettano anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali sono attribuiti in aggiunta all'aggio, [...]
Art. 4.      Gli importi di L. 10.000 e 25.000 mensili di cui al precedente art. 1, primo comma, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della [...]
Art. 5.      Gli importi di L. 10.000, 25.000, 30.000 e 45.000 di cui al presente decreto sono assoggettati alle sole ritenute erariali
Art. 6.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 14 aprile 1977, n. 112


§ 80.5.326 – D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116.

Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 16 aprile 1977, n. 103).

 

     Art. 1.

     Alle categorie di personale sottoelencato, escluso il personale dirigente dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i professori universitari, salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

     a) dal 1° gennaio 1976: impiegati civili di ruolo e non di ruolo ed operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compreso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, numero 259; personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità; ricercatori e sperimentatori degli istituti sperimentali talassografici e direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; ricercatori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

     b) dal 1° gennaio 1976: personale insegnante e non insegnante della scuola di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti;

     c) dal 1° luglio 1976: personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale ammesse al beneficio di cui al precedente comma è integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

 

          Art. 2.

     Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili previste al primo comma del precedente art. 1 sono considerate ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto.

     Gli stessi importi di L. 10.000 e 25.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; gli importi medesimi non vanno invece considerati ai fini di quanto previsto dall'art. 153 dello stesso decreto.

     La gratificazione di cui all'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

 

          Art. 3.

     Gli importi di L. 10.000 e L. 25.000 mensili di cui all'art. 1 spettano anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali sono attribuiti in aggiunta all'aggio, senza essere considerati ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Detti importi non sono utili a pensione.

     La tredicesima mensilità del personale di cui al precedente comma è integrata di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

     Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

 

          Art. 4.

     Gli importi di L. 10.000 e 25.000 mensili di cui al precedente art. 1, primo comma, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, dall'art. 2, ultimi tre commi, della legge 16 novembre 1973, n. 728, dall'art. 2, penultimo comma, della legge 16 febbraio 1974, n. 57 e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

 

          Art. 5.

     Gli importi di L. 10.000, 25.000, 30.000 e 45.000 di cui al presente decreto sono assoggettati alle sole ritenute erariali.

     Le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

     Le integrazioni della tredicesima mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977 sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

     I miglioramenti economici di cui al precedente art. 1 riferiti all'anno 1976 sono corrisposti contestualmente alla liquidazione e corresponsione del miglioramento previsto per il mese di gennaio 1977.

 

          Art. 6.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 14 aprile 1977, n. 112.